Circolare numero 151 del 26-11-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dei lavoratori agricoli iscritti. Sono definite le modalità di validità e presentazione della delega, i tempi di versamento all’Associazione, gli obblighi di rimborso in caso di revoca o indebita trattenuta, nonché le clausole di responsabilità e di rinnovo della convenzione. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative e contabili, con istituzione di specifici conti e indicazioni sui relativi imputi e versamenti.
Convenzione INPS-C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola e variazione piano dei conti
Convenzione INPS-C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dei lavoratori agricoli iscritti. Oltre alle regole operative, vengono fornite le istruzioni contabili e la variazione al piano dei conti connessa alla gestione delle trattenute e dei versamenti.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla legge n. 457/1972 e dalla legge n. 37/1977. Il diritto a versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione può essere esercitato solo dai soggetti titolari di tali prestazioni.
Delega alla trattenuta sindacale
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, deve essere inserita nel modulo di domanda della prestazione e deve risultare:
- sottoscritta dal lavoratore interessato;
- munita del timbro dell’Associazione sindacale stipulante;
- firmata dal rappresentante dell’Associazione.
La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui la prestazione si riferisce. L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla presentazione della domanda.
Misura del contributo e gestione delle somme trattenute
L’importo del contributo sindacale dovuto alla C.A.P.I.M.E.D. è indicato espressamente nell’atto di delega. L’INPS effettua le trattenute sulle prestazioni e trasmette all’Associazione i supporti telematici o gli elenchi, suddivisi per Provincia e Comune, con i nominativi dei soggetti interessati, i dati anagrafici e l’importo trattenuto.
L’INPS versa alla C.A.P.I.M.E.D. l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto:
- delle spese di servizio;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, mediante bonifico su un conto corrente bancario appositamente indicato annualmente dalla C.A.P.I.M.E.D.
Revoca, annullamento e rimborsi
Se la prestazione di disoccupazione viene revocata o annullata, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione è tenuta a rimborsare le somme all’INPS su semplice richiesta dell’Istituto.
Oneri, costi e responsabilità
Tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connessi alla convenzione sono a carico della C.A.P.I.M.E.D. La circolare richiama i costi vigenti alla data della determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, tra i quali figura la gestione delega per singola prestazione pari a 0,54 euro.
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alla trattenuta e l’organizzazione sindacale di appartenenza.
Controversie e tutela dell’INPS
La C.A.P.I.M.E.D. esonera l’INPS da ogni responsabilità nei casi di controversie relative alla validità o regolarità del rilascio della delega. In tali ipotesi, l’Associazione si obbliga a:
- rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti dalle controversie;
- rimborsare, su nota specifica, le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D. deve essere inoltrata all’Istituto mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
È inoltre previsto che, qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni con l’INPS per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta abbia effetto immediato.
Istruzioni operative e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/235: contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/235: debito verso C.A.P.I.M.E.D. da movimentare in contropartita del conto GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi e all’IVA sul rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in dare del conto GPA 11/235, devono essere eseguiti a favore dell’Associazione con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione.
Il saldo del conto GPA 11/235 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.
Dati dell’Associazione
La sede della C.A.P.I.M.E.D. è indicata in Via XX Settembre, 89 – 00187 Roma.
Punti principali
Oggetto della convenzione e finalità
La convenzione riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti alla C.A.P.I.M.E.D. mediante trattenuta sulle indennità di disoccupazione agricola. La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per applicare l’accordo sottoscritto il 12 maggio 2010 e approvato con determinazione del Presidente n. 72 del 9 aprile 2010.
Delega del lavoratore e condizioni di efficacia
La delega prevista dall’art. 2 della legge n. 852/1973 deve essere contenuta nel modulo di domanda della prestazione, sottoscritta dall’interessato e recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta, vale per l’anno cui si riferisce la prestazione e non è presa in considerazione se perviene dopo la domanda.
Revoca, annullamento e restituzioni
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione deve rimborsare le somme all’INPS a semplice richiesta dell’Istituto.
Misura del contributo e flussi informativi
L’importo del contributo dovuto all’Associazione sindacale è indicato espressamente nell’atto di delega. L’INPS trasmette all’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune con i nominativi dei lavoratori interessati, i dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Versamenti alla C.A.P.I.M.E.D. e periodicità
L’INPS versa alla C.A.P.I.M.E.D. l’importo complessivo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti sono effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente dall’Associazione. La periodicità è quella prevista dall’art. 5 della convenzione.
Costi, oneri fiscali e responsabilità
Sono a carico della C.A.P.I.M.E.D. tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente la convenzione. I costi attualmente in vigore, richiamati dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, comprendono la gestione della delega per singola prestazione pari a 0,54 euro. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale.
Controversie e tutela dell’Istituto
La C.A.P.I.M.E.D. esonera l’INPS da responsabilità per contestazioni sulla validità o regolarità del rilascio della delega e si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata, nonché a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi. L’Associazione deve anche rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare tali convenzioni, la disdetta ha effetto immediato.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/235, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/235, per il debito verso C.A.P.I.M.E.D. in contropartita del conto GPA 35/042. Gli importi per rimborso spese del servizio di esazione e per l’IVA sul rimborso sono imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Eventuali saldi del conto GPA 11/235 a fine esercizio devono essere ripresi nel nuovo esercizio.
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