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Circolare

Circolare numero 150 del 25-11-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quale retribuzione minimale debba essere applicata nel calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, con particolare riferimento all’anno 2007 e al rapporto con la circolare INPS n. 52/2007. Viene precisato che, fino alle prestazioni di competenza 2007 liquidate nel 2008, il minimale agricolo resta inferiore a quello della generalità dei lavoratori dipendenti e non soggetto agli adeguamenti dell’art. 7 della legge n. 638/1983. Solo dalle prestazioni di competenza 2008, liquidate nel 2009, il minimale per la disoccupazione agricola si equipara a quello generale, in seguito alla legge n. 247/2007. La circolare evidenzia inoltre che non è possibile applicare retroattivamente il minimale più favorevole agli anni precedenti il 2008.

Chiarimenti sulla retribuzione minimale per il calcolo della disoccupazione agricola e sulla circolare 52/2007

Retribuzione minimale per la disoccupazione agricola: chiarimenti sulla circolare n. 52/2007

La circolare fornisce precisazioni sul minimale di retribuzione da utilizzare nel calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, alla luce delle indicazioni già contenute nella circolare n. 52 del 6 marzo 2007. L’intervento nasce per fronteggiare l’aumento del contenzioso e per orientare la gestione dei ricorsi e delle controversie in corso.

Ambito e finalità dei chiarimenti

L’Istituto interviene per chiarire il criterio applicabile al settore agricolo in relazione alla retribuzione minimale, distinguendo tra il regime vigente fino alle prestazioni di competenza 2007 e quello successivo introdotto dalle modifiche normative del 2007. La nota ha valore interpretativo e mira a uniformare il comportamento degli uffici nelle pratiche amministrative e contenziose.

Regime applicabile fino alle prestazioni di competenza 2007

Per le prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nell’anno 2008, la circolare afferma che la retribuzione minimale da assumere nel calcolo resta inferiore a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti. Viene precisato che il minimale del settore agricolo non subisce gli adeguamenti previsti dall’art. 7 della legge n. 638/1983, in forza del comma 5 dello stesso articolo.

Importo del minimale per l’anno 2007

Con riferimento all’anno 2007, il minimale è indicato in 36,86 euro, come già richiamato dalla circolare n. 52/2007 al paragrafo 6. La circolare avverte che non deve essere confuso con il valore di 6,37 euro orari, pari a 41,43 x 6/39, che è riferito esclusivamente al minimale per i lavoratori part-time orizzontale e non al calcolo della disoccupazione agricola.

Decorrenza della nuova disciplina dal 2008

Solo dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nel 2009, il minimale di retribuzione per la disoccupazione agricola viene equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti, per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 247/2007. Per l’anno 2008 il minimale generale è indicato in 42,14 euro, in luogo di 37,49 euro.

Conferma interpretativa e irrretroattività

La soluzione interpretativa è espressamente richiamata come condivisa dal Coordinamento generale legale dell’Istituto e avallata da un parere del Ministero del Lavoro. In tale parere viene anche ribadito che non è possibile applicare retroattivamente agli anni antecedenti il 2008 il minimale più favorevole introdotto dalla nuova disciplina.

Punti principali

Finalità dei chiarimenti

L’INPS interviene per ridurre il contenzioso, sia amministrativo sia giudiziario, in materia di retribuzione minimale utilizzata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire indicazioni utili all’istruttoria dei ricorsi e delle cause pendenti.

Regime applicabile fino alle prestazioni di competenza 2007

Per le prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nel 2008, si applica un minimale di retribuzione diverso e inferiore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il minimale del settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti previsti dall’art. 7 della legge n. 638/1983, in virtù di quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo.

Importo del minimale per il 2007

Per l’anno 2007 il minimale richiamato è pari a 36,86 euro, come indicato nella circolare n. 52 del 6 marzo 2007 al paragrafo 6. Viene precisato che il valore di 6,37 euro orari, equivalente a 41,43 x 6/39, riguarda esclusivamente la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori a part-time orizzontale e non deve essere confuso con il minimale da utilizzare per la disoccupazione agricola.

Nuovo criterio dalle prestazioni di competenza 2008

A partire dalle prestazioni di competenza 2008, liquidate nell’anno 2009, il minimale di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola viene equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti, per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 247/2007. Per l’anno 2008 tale minimale generale è indicato in 42,14 euro, anziché 37,49 euro.

Valore interpretativo e retroattività

L’interpretazione fornita è sostenuta dal Coordinamento generale legale dell’Istituto ed è stata confermata da un parere del Ministero del Lavoro. In tale sede è stata ribadita anche l’impossibilità di retrodatare l’applicazione del minimale più favorevole agli anni anteriori al 2008.

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