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Circolare

Circolare numero 145 del 17-11-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della circolare ministeriale n. 35 dell’8 ottobre 2010 sulla validità del DURC, che diventa trimestrale per appalti pubblici, attestazione SOA, iscrizione all’albo fornitori e lavori privati in edilizia. Restano invece invariati i termini mensili per il DURC richiesto ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Il documento precisa anche i limiti di utilizzo del DURC secondo la specifica finalità per cui è stato richiesto e le regole operative per selezione, aggiudicazione, stato avanzamento lavori, liquidazioni e acquisti in economia.

Validità temporale del DURC nelle procedure pubbliche e nei lavori privati edili

Validità temporale del DURC

La circolare affronta il tema della validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alla luce della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8 ottobre 2010. Il documento chiarisce, per le diverse fattispecie operative, quando il DURC abbia validità trimestrale e quando resti invece soggetto al termine mensile previsto dalla disciplina vigente.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il DM 24 ottobre 2007, che ha introdotto una disciplina uniforme per il rilascio del DURC e per il suo contenuto. In base all’art. 7, comma 1, del decreto, il DURC ha validità mensile ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive; il comma 2 prevede invece, nel solo settore degli appalti privati, una validità trimestrale. La circolare ministeriale n. 35/2010 interviene su questo impianto, a decorrere dall’8 ottobre 2010, per le ipotesi legate ai contratti pubblici e ad altre fattispecie richiamate.

Contratti pubblici: procedure di selezione, aggiudicazione e stipula

Nel settore degli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, il DURC viene riconosciuto con validità trimestrale. Tuttavia, tale validità non è generale, ma opera entro il perimetro della specifica procedura di selezione per la quale il documento è stato richiesto. Il DURC deve quindi essere acquisito per ogni singola procedura e può essere utilizzato nella stessa anche nelle fasi successive di aggiudicazione e stipula del contratto, purché sia stato emesso non oltre tre mesi prima della data di aggiudicazione e/o sottoscrizione.

La circolare evidenzia inoltre che, ai sensi della normativa richiamata, le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC nei casi previsti dalla legge. Rimane fermo, comunque, che il documento non può essere impiegato per finalità diverse da quelle per cui è stato rilasciato, poiché le verifiche effettuate dagli istituti competenti e/o dalle Casse edili seguono ambiti e procedure differenti in funzione dello scopo della richiesta.

Stato avanzamento lavori, stato finale e liquidazioni

Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e dello stato finale/regolare esecuzione, la circolare precisa che è necessario richiedere un nuovo DURC per ciascun contratto. In questa ipotesi il documento, richiesto ai fini del pagamento, mantiene validità trimestrale con riferimento al singolo contratto.

Lo stesso principio si applica alla liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture: anche in questo caso il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento, ma sempre nei limiti del contratto o della procedura cui il documento si riferisce.

Acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia

Per gli appalti aventi ad oggetto acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.

La circolare introduce però una precisazione importante: nelle sole ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per le quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC è collegata all’oggetto dell’affidamento e non allo specifico contratto.

Attestazione SOA, iscrizione all’albo fornitori e lavori privati in edilizia

In analogia con quanto previsto per i contratti pubblici, la validità trimestrale del DURC si estende anche all’attestazione SOA, all’iscrizione all’albo fornitori e ai lavori privati in edilizia.

Per i lavori privati edili, la circolare specifica che il DURC rilasciato può essere utilizzato, nel corso dell’intero periodo di validità trimestrale, per l’avvio di più lavori.

Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

Resta invece confermata la disciplina già richiamata dall’INPS con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008 per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. In questo ambito, la regolarità contributiva deve essere attestata tramite DURC e il termine di validità rimane mensile.

La circolare precisa che l’art. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007 continua quindi ad applicarsi senza modifiche per questa tipologia di attestazione, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove indicazioni ministeriali.

Effetti operativi per le stazioni appaltanti

La parte finale della circolare richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla corretta gestione del DURC all’interno della medesima procedura di selezione, evidenziando che il documento può conservare utilità anche per aggiudicazione e stipula, ma sempre nel limite dei tre mesi dall’emissione.

La circolare ribadisce infine che la mera validità temporale non incide sul vincolo di utilizzare il DURC solo per le motivazioni per cui è stato richiesto. A titolo esemplificativo, un DURC rilasciato per la fruizione di benefici o sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria, oppure per lavori privati edili, non può essere validamente impiegato da una stazione appaltante in una diversa procedura di appalto pubblico in corso.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare richiama il DM 24 ottobre 2007, che ha definito in modo uniforme il rilascio del DURC e i suoi contenuti. Ricorda che, per le agevolazioni normative e contributive, l’art. 7, comma 1, del DM prevede una validità mensile, mentre per il solo settore degli appalti privati la validità è trimestrale. L’intervento ministeriale n. 35 dell’8 ottobre 2010 modifica, dalla stessa data, i termini di validità del DURC in varie ipotesi connesse ai contratti pubblici e ad altre fattispecie indicate.

Contratti pubblici: validità trimestrale e ambito di utilizzo

Nelle procedure di appalti pubblici di opere, servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale. Deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e può essere utilizzato solo nell’ambito di quella specifica procedura. La validità copre, se il documento è stato emesso non oltre tre mesi prima, anche le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto. La stazione appaltante non può usare un DURC richiesto per finalità diverse, poiché le verifiche svolte dagli istituti e dalle Casse edili variano in base allo scopo del rilascio.

Stato avanzamento lavori, stato finale e pagamenti

Per lo stato di avanzamento lavori e per lo stato finale/regolare esecuzione è necessario richiedere un nuovo DURC per ciascun contratto. In tali casi il documento, richiesto ai fini del pagamento, ha validità trimestrale con riferimento al singolo contratto. Lo stesso criterio vale per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici di servizi e forniture.

Acquisizioni in economia

Negli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per cui è stato richiesto. Solo nelle ipotesi di affidamento diretto consentito per l’acquisizione in economia di beni e servizi, la validità è collegata all’oggetto dell’affidamento e non al singolo contratto.

Attestazione SOA, albo fornitori e lavori privati in edilizia

La validità trimestrale si applica anche all’attestazione SOA, all’iscrizione all’albo fornitori e ai lavori privati in edilizia. Per i lavori privati edili, il DURC rilasciato può essere utilizzato, nel periodo di validità trimestrale, per l’avvio di più lavori.

Benefici normativi e contributivi

Per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, resta ferma la validità mensile del DURC. La circolare conferma quanto già precisato dall’INPS con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008: il possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge.

Indicazioni operative per le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti devono utilizzare il DURC all’interno della medesima procedura di selezione e verificarne la compatibilità con la fase in corso. Il documento può valere anche per aggiudicazione e sottoscrizione del contratto solo se non sono trascorsi più di tre mesi dalla sua emissione. La validità temporale non consente comunque di impiegare il DURC per finalità diverse da quelle per cui è stato richiesto; ad esempio, un DURC richiesto per benefici o per lavori privati edili non è utilizzabile in una procedura di appalto pubblico diversa.

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