Circolare numero 148 del 24-11-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi alla circolare n. 106 del 3 agosto 2010 sulle rateazioni dei crediti in fase amministrativa. Definisce la decorrenza delle nuove regole, la gestione dei crediti da inserire nella domanda, il ricorso alla fideiussione e i criteri per ripresentare istanze dopo un rigetto. Inoltre illustra i riflessi della nuova disciplina sulle ritenute previdenziali e assistenziali dei lavoratori, sull’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e sul rilascio del DURC, sia in caso di rateazione amministrativa sia in caso di rateazione su cartella presso l’Agente della Riscossione.
Chiarimenti sulle nuove regole di rateazione dei crediti in fase amministrativa, con effetti su denuncia ex art. 2 l. 638/1983 e DURC
Chiarimenti sulla rateazione dei crediti in fase amministrativa e riflessi su denuncia ex art. 2 l. 638/1983 e DURC
La circolare fornisce precisazioni operative successive alla circolare n. 106 del 3 agosto 2010, con l’obiettivo di uniformare la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa. I chiarimenti incidono sia sui profili istruttori delle dilazioni, sia sugli effetti in materia di omissione delle ritenute previdenziali e assistenziali dei lavoratori e di rilascio del DURC.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le modifiche introdotte dalla circolare n. 106/2010 si applicano alle domande presentate dal 3 agosto 2010. Tale data è assunta come discrimine tra il vecchio e il nuovo regime, in ragione della rilevante discontinuità rispetto alla disciplina precedente.
La circolare precisa inoltre che, se un soggetto era già stato ammesso a pagamento rateale prima del 3 agosto 2010 e, dopo tale data, presenta una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, la domanda può essere accolta come prima richiesta ai fini della nuova disciplina, a condizione che risultino regolari i versamenti rateali già scaduti.
Crediti da inserire nella domanda e gestione istruttoria
In fase di istruttoria deve essere verificato che nella stessa domanda siano ricompresi tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati mediante cartella di pagamento. La presenza di ulteriori crediti iscritti a ruolo e già notificati dall’Agente della Riscossione, per i quali non sia stata chiesta la rateazione presso Equitalia né in precedenza né contestualmente, non preclude l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.
Fideiussione nei casi di debiti maturati durante una precedente dilazione
Quando il debito oggetto di nuova richiesta è maturato nel corso di una precedente rateazione, la circolare ribadisce che la nuova dilazione può essere concessa solo subordinatamente a garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. È necessario un impegno formale della banca o dell’assicurazione a concedere la fideiussione sull’intero importo del debito. L’accoglimento resta quindi condizionato al perfezionamento della garanzia: se la fideiussione non viene poi rilasciata, la dilazione non può essere concessa.
Nuova domanda dopo il rigetto della precedente istanza
La disciplina distingue due ipotesi:
- se la domanda precedente è stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari all’accoglimento e il piano di ammortamento non è stato emesso, la nuova domanda può essere accolta solo se il contribuente è rientrato in possesso dei requisiti mancanti;
- se invece il rigetto è intervenuto per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento già emesso, la seconda domanda deve essere respinta.
I crediti tempestivamente affidati ad Equitalia possono comunque essere oggetto di rateazione da parte del competente Agente della Riscossione, nel rispetto delle condizioni previste.
Rateazione delle quote a carico dei lavoratori e obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria
La circolare chiarisce che, a seguito della nuova disciplina, l’accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al preventivo versamento, al momento della richiesta, delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Tale modifica non elimina però l’obbligo dell’INPS di procedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.
La circolare sottolinea la distinzione tra:
- profilo civilistico, relativo all’adempimento dell’obbligazione contributiva;
- profilo penale, riferito all’omesso versamento delle quote a carico dei lavoratori.
Ai fini della verifica del versamento delle quote lavoratore, si computano anche gli importi versati in esecuzione della rateazione. Se, nei termini previsti dal comma 1-bis dell’art. 2 della legge n. 638/1983, il datore di lavoro non ha ancora complessivamente corrisposto l’importo dovuto per tali quote, può regolarizzare la situazione anticipando il pagamento di un numero di rate del piano di ammortamento sufficiente a coprire l’intero ammontare dovuto.
È inoltre previsto che, dopo il pagamento anticipato della cosiddetta "rata multipla", il datore di lavoro possa sospendere il pagamento delle rate in scadenza fino alla data di scadenza dell’ultima rata compresa nel pagamento anticipato. Poiché il mancato regolare versamento alle scadenze comporta la decadenza dalla rateazione, l’accesso a tale soluzione richiede l’autorizzazione della sede competente, che deve anche individuare il periodo di sospensione e la scadenza della prima rata da versare al termine di tale periodo.
Riflessi sul rilascio del DURC
La circolare richiama il D.M. 24 ottobre 2007, che disciplina i requisiti per l’attestazione della regolarità contributiva e individua le ipotesi non ostative al rilascio del DURC. Tali previsioni sono tassative e non possono essere modificate in via applicativa.
In particolare, quando il datore di lavoro ha ottenuto l’accoglimento di una rateazione, amministrativa o su cartella, relativa all’intero ammontare dei contributi dovuti, comprese le quote a carico dei lavoratori, la sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 2 l. n. 638/1983 non costituisce, di per sé, causa ostativa al rilascio del DURC, sempre che risultino soddisfatte le condizioni previste dal D.M. 24 ottobre 2007.
Rateazione su cartella e istruttoria del DURC
Per la dilazione dei crediti iscritti a ruolo, la regolarità contributiva può essere attestata solo quando l’Agente della Riscossione competente abbia accolto la domanda di rateazione presentata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, come richiamato dalla circolare.
In presenza di richieste di DURC collegate a una rateazione, il contribuente deve trasmettere all’Agente della Riscossione copia del certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P.), così da consentire all’Agente di acquisire la notizia della data di presentazione della domanda di DURC in istruttoria. Equitalia ha già impartito agli Agenti della Riscossione direttive per la trattazione prioritaria di tali domande.
Dopo l’accoglimento della rateazione, il contribuente deve produrre alla sede INPS copia del provvedimento di accoglimento e del piano di ammortamento. Tali documenti, contenendo l’elenco delle cartelle oggetto dell’istanza e l’importo della rata mensile, consentono, in assenza di altre cause ostative, il completamento dell’istruttoria e il rilascio del DURC.
Per le successive richieste di DURC, se la posizione debitoria non è variata con riferimento ai crediti iscritti a ruolo, è sufficiente verificare il regolare pagamento delle rate alle scadenze indicate nel piano di ammortamento già presente nel fascicolo.
Preavviso di accertamento negativo e strumenti di comunicazione
La circolare richiama infine l’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, che impone, in assenza dei requisiti di cui all’art. 5, di invitare l’interessato a regolarizzare la posizione entro un termine non superiore a 15 giorni prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento di quello già rilasciato.
Per accelerare l’istruttoria e assicurare la certezza della comunicazione, si raccomanda l’utilizzo del fax e/o della PEC.
Punti principali
Decorrenza della nuova disciplina
Le modifiche introdotte dalla circolare n. 106/2010 si applicano alle domande presentate dal 3 agosto 2010. Tale data costituisce il discrimine tra vecchio e nuovo regime. Se un contribuente era già stato ammesso a rateazione prima di tale data e presenta successivamente una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente dilazione, la nuova domanda può essere accolta, purché risultino regolari i versamenti rateali già scaduti, trattandosi a tutti gli effetti di prima richiesta secondo le nuove regole.
Gestione dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo
In sede istruttoria occorre verificare che nella stessa domanda siano inseriti tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati con cartella di pagamento. La presenza di altri crediti iscritti a ruolo e già notificati dal competente Agente della Riscossione, per i quali non sia stata chiesta in precedenza o contestualmente la rateazione presso Equitalia, non impedisce l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.
Fideiussione bancaria o assicurativa
Quando il debito per cui si chiede la rateazione è maturato nel corso di una precedente dilazione, la nuova rateazione può essere accolta subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. È richiesto l’impegno formale dell’istituto bancario o assicurativo a concedere la fideiussione sull’intero importo del debito. L’accoglimento è quindi condizionato al successivo perfezionamento della garanzia; se la fideiussione non viene rilasciata, la dilazione non può essere concessa.
Riproposizione della domanda dopo un precedente rigetto
Se la precedente domanda di dilazione è stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari e il piano di ammortamento non è stato emesso, una nuova domanda può essere accolta solo se il contribuente ha recuperato i requisiti richiesti. Se invece il rigetto è dipeso dalla mancata sottoscrizione del piano di ammortamento già emesso, la nuova domanda deve essere respinta. I crediti tempestivamente affidati ad Equitalia potranno essere oggetto di rateazione da parte del competente Agente della Riscossione secondo le condizioni previste.
Rateazione delle quote a carico dei lavoratori e denuncia ex art. 2 l. 638/1983
La rateazione amministrativa non è più subordinata al preventivo versamento, al momento della richiesta, delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Ciò non elimina però l’obbligo dell’Istituto di denunciare all’Autorità giudiziaria la violazione prevista dall’art. 2 della legge n. 638/1983. Ai fini della verifica del versamento delle quote a carico dei lavoratori, rilevano anche gli importi pagati mediante rate della dilazione. Se entro i termini di legge il datore di lavoro non ha ancora versato complessivamente quanto dovuto per tali quote, può regolarizzare la posizione anticipando il pagamento di un numero di rate sufficiente a coprire l’intero importo dovuto. Dopo il pagamento anticipato della rata multipla, il pagamento delle rate successive può essere sospeso fino alla scadenza dell’ultima rata anticipata, previa autorizzazione della sede competente.
Effetti sul rilascio del DURC
L’eventuale denuncia all’Autorità giudiziaria per omissione delle quote a carico dei lavoratori non costituisce di per sé causa ostativa al DURC, se il datore di lavoro ha ottenuto l’accoglimento di una rateazione amministrativa o su cartella relativa all’intero ammontare dei contributi dovuti, comprese le quote lavoratore, e sussistono gli altri requisiti previsti dal D.M. 24 ottobre 2007. La circolare richiama l’art. 5 di tale decreto e precisa che le cause ostative elencate dall’art. 8 sono tassative.
Rateazione su cartella e DURC
Per i crediti iscritti a ruolo, il requisito per attestare la regolarità contributiva ricorre solo se l’Agente della Riscossione competente ha accolto la domanda di dilazione presentata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. In presenza di richieste di DURC connesse a una rateazione, il contribuente deve fornire all’Agente competente copia del certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P.), così da consentire all’Agente di acquisire la notizia della data di presentazione della domanda di DURC. Dopo l’accoglimento della rateazione, il contribuente deve trasmettere alla sede INPS copia del provvedimento di accoglimento e del piano di ammortamento, documenti necessari per completare l’istruttoria del DURC. Per richieste successive, se la posizione debitoria non è variata rispetto ai crediti iscritti a ruolo, è sufficiente verificare la regolarità dei versamenti alle scadenze del piano di ammortamento già agli atti.
Preavviso di accertamento negativo e modalità di comunicazione
In caso di mancanza dei requisiti per il DURC, prima dell’emissione del documento o dell’annullamento di quello già rilasciato, l’interessato deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. La circolare raccomanda l’uso del fax e/o della PEC per garantire certezza della comunicazione e ridurre i tempi istruttori.
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