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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17230/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da una vicenda di trasferimento di ramo d'azienda nel settore bancario e da pretese del lavoratore che assumeva l'illegittimità della cessione del ramo e il protrarsi di un demansionamento iniziato già prima del trasferimento. In primo grado era stata dichiarata inammissibile la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti della banca cedente, ritenuta preclusa da un precedente giudizio già instaurato dal medesimo lavoratore; era stata inoltre respinta la domanda di risarcimento del danno da dequalificazione proposta nei confronti della banca cedente e della cessionaria. La Corte d'appello confermava, ritenendo che la domanda di reintegrazione fosse coperta dal principio del ne bis in idem e che il tema del demansionamento fosse già compreso nel precedente contenzioso; quanto al risarcimento, riteneva coperto da giudicato il periodo fino al 29 gennaio 2014 e, per il periodo successivo, negava la responsabilità della cedente e reputava generiche le allegazioni sul danno. In cassazione il ricorrente deduceva: omessa pronuncia sulla domanda di demansionamento; erronea estensione del giudicato oltre la data di deposito del ricorso del primo giudizio; violazione delle norme su cessione del contratto, responsabilità aquiliana, art. 2103 e trasferimento d'azienda per non avere accertato il permanere del demansionamento dopo il trasferimento; omesso esame e violazione di norme sulle presunzioni per la prosecuzione del demansionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la domanda risarcitoria da demansionamento, respingendola in parte per giudicato e in parte per genericità delle allegazioni; ha ritenuto corretta l'applicazione del giudicato, affermando che la domanda risarcitoria si estende ai danni maturati nel corso del giudizio salvo che sia espressamente limitata a un certo arco temporale, circostanza non dimostrata dal ricorrente; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità, per sostanziale richiesta di riesame del merito e, per il vizio motivazionale, anche per la presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la domanda sia stata comunque esaminata dal giudice di merito, anche se respinta per giudicato o per difetto di allegazioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce in cassazione un errore sulla ricostruzione della domanda deve trascrivere o riassumere il contenuto dell'atto introduttivo per dimostrare l'effettivo interesse autonomo azionato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato preclude la riproposizione della stessa domanda per il medesimo periodo già definito con decisione passata in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale consolida la decisione e ne impedisce il riesame nei limiti del decisum coperto.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla cessione del contratto/rapporto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare il danno da demansionamento, ma la Corte non entra nel merito per la parte dichiarata inammissibile o preclusa.

  • art. 2103 c.c.

    La responsabilità per asserita violazione delle mansioni va riferita al soggetto che, nel periodo considerato, ha concretamente gestito il rapporto; il motivo è però stato respinto o dichiarato inammissibile nei limiti in cui non rispettava gli oneri di specificità.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto preclusa la domanda di reintegrazione collegata al trasferimento di ramo d'azienda perché già oggetto di precedente giudizio; la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale impostazione per difetto di specificità del motivo.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificamente correlato alle rationes decidendi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici, ma la censura è stata respinta in rito per carenza di specificità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sul vizio di motivazione è inammissibile se non articolato secondo i canoni vigenti e, nel caso di doppia conforme, è ulteriormente precluso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia non è fondata se la domanda risulti comunque esaminata e decisa, anche solo per ragioni di giudicato o di insufficienza delle allegazioni.
  • La domanda risarcitoria va normalmente intesa come comprensiva dei danni che maturano fino alla decisione, salvo che l'attore l'abbia espressamente limitata a un periodo anteriore; in difetto di tale limitazione, il giudicato copre il periodo valutabile nel precedente processo.
  • Chi deduce in cassazione errori sulla delimitazione del giudicato, sulla qualificazione della domanda o sulla violazione di norme sostanziali deve indicare puntualmente le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la legge e, se la questione dipende dal contenuto dell'atto introduttivo, deve riprodurne il contenuto rilevante.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., e il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito.
  • La parte che agisce per danno da demansionamento deve allegare in modo specifico il pregiudizio subito e il nesso con l'assegnazione a mansioni inferiori; allegazioni generiche non sono sufficienti a fondare la condanna risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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