Cassazione Penale, Sentenza n. 38900/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Il ricorrente contestava la carenza di prova circa la riconducibilità della sostanza a lui (sostanza rinvenuta all'esterno, occultata sotto travi e mattoni di incerta provenienza), la mancata dimostrazione della finalità di spaccio (quantità minima, assenza di clienti o movimenti sospetti) e la mancanza di prova del suo concorso, sostenendo che la detenzione fosse esclusiva della moglie e che la motivazione di appello fosse erroneamente ricollegata a una precedente sentenza relativa a fatti diversi
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e aspecifico, ritenendo che il motivo riproducesse pedissequamente le stesse censure già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la droga nella pertinenza esclusiva dell'abitazione accessibile solo dall'immobile dei coniugi, e aveva rilevato elementi indicativi della destinazione allo spaccio (suddivisione in dosi, bilancino, assenza di allegazioni sul consumo personale). Non sono state ritenute provate le affermazioni difensive sulla esclusiva riconducibilità della droga alla moglie. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiama il concorso nel reato: la Corte ha ritenuto che entrambi i coniugi contribuissero alla detenzione della sostanza, valutando gli elementi di fatto per attribuire al ricorrente un contributo causale
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha ritenuto sussistente la finalità di spaccio sulla base della suddivisione in dosi, del bilancino e dell'assenza di elementi che dimostrassero uso personale
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di cassazione dal ricorrente come presunta violazione di legge e vizio di motivazione; la Cassazione ha però ritenuto le censure generiche e non specifiche rispetto alla motivazione di merito
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso: la mancanza di specificità e l'ignorare le argomentazioni del giudice di merito determina inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che riproduce motivi già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte d'appello, è in genere dichiarato inammissibile per aspecificità
- Per dedurre il concorso nella detenzione ai fini di spaccio non è necessario un elemento unico: la Corte valuta nel complesso elementi quali luogo del rinvenimento (pertinenza esclusiva), accesso all'area, modalità di occultamento, suddivisione in dosi e strumenti di pesatura
- La sola quantità non è determinante: anche piccoli quantitativi possono integrare finalità di spaccio se accompagnati da indici obiettivi tali da escludere l'uso personale
- Se si contesta la riconducibilità dello stupefacente esclusivamente a terzi conviventi, il resistente deve fornire elementi concreti e circostanziati a supporto; mere affermazioni generiche o ipotesi alternative non suffiscono
- Nelle impugnazioni è fondamentale formulare motivi specifici e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; l'assenza di tale confronto espone al rigetto per difetto di specificità
- In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile la condanna alle spese processuali e a somme a beneficio della Cassa delle ammende
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