Sentenza del 15/01/2019 n. 707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 327.370,00 relativa all'anno d'imposta 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per IRAP, IRPEG, IVA, ritenute, sanzioni e interessi. La contribuente aveva dedotto plurimi vizi formali e sostanziali, tra cui l'inesistenza o irregolarità della firma, la mancata sottoscrizione dei ruoli e della cartella, l'assenza di contraddittorio e di comunicazioni preventive, il mancato rispetto dei termini e la decadenza, nonché l'inesistenza originaria del debito tributario. La CTP aveva annullato la cartella ritenendo, tra l'altro, decisiva la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo e non fondata la pretesa tributaria. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo che quest'ultimo non avesse impugnato specificamente il capo relativo all'infondatezza della pretesa, ormai passato in giudicato. In Cassazione l'Agenzia ha sostenuto di avere invece contestato anche tale capo, richiamando l'esistenza della dichiarazione, il controllo automatizzato e l'assenza di prova dei pagamenti da parte della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che i passaggi dell'atto di appello dimostrassero un chiaro intento impugnatorio anche rispetto al fondamento della pretesa tributaria. La CTR aveva quindi erroneamente pronunciato una decisione di rito, senza esaminare nel merito le contestazioni dell'Ufficio. Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso definitivamente sulla debenza delle imposte, ma ha disposto un nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e le conseguenti iscrizioni a ruolo delle somme risultanti dovute.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Impone alla parte appellante di riproporre in appello le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, evitando la formazione del giudicato interno. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse contestato anche il capo relativo all'infondatezza della pretesa.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 14 delle preleggi
Le norme che introducono decadenze o preclusioni devono essere interpretate restrittivamente, poiché limitano l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più autonome rationes decidendi, l'appello deve contestare specificamente ciascuna di esse; tuttavia, l'impugnazione non deve essere interpretata in modo eccessivamente formalistico se dal contenuto dell'atto emerge chiaramente la volontà di contestare anche il capo decisivo.
- Le disposizioni che comportano decadenze, preclusioni o limitazioni dell'accesso alla giustizia devono essere applicate e interpretate restrittivamente, privilegiando l'esame effettivo del merito quando l'atto processuale contiene una contestazione sostanziale riconoscibile.
- In una controversia su una cartella derivante da controllo automatizzato, l'Amministrazione può difendere la pretesa richiamando la dichiarazione del contribuente, gli esiti del controllo e l'assenza di prova dei pagamenti o di altri fatti estintivi; tali elementi devono però essere esaminati dal giudice di merito.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sulla pretesa tributaria: indica soltanto che il giudice precedente ha errato sul piano processuale e che la controversia deve essere nuovamente esaminata nel merito.
- La mancata contestazione specifica di un capo della sentenza può determinare il giudicato interno; per evitare tale effetto, è opportuno indicare chiaramente nell'atto di appello tutti i capi contestati e le ragioni per cui devono essere riformati.
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