Cassazione Penale, Sentenza n. 17415/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, con atto depositato il 16/3/2023, i difensori del ricorrente hanno rinunciato al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse (successiva modifica della misura cautelare). Conseguentemente la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze dedotte. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali, in considerazione della motivazione della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 15/11/2022, con cui era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con il divieto di dimora; il ricorrente deduceva: (i) violazione e erronea applicazione dell'art. 452-quaterdecies c.p.; (ii) motivazione manifestamente illogica e contraddittoria; (iii) violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. con vizio di motivazione
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Citato quale riferimento alla continuazione o concorso di reati nella contestazione; la Corte non ha invece valutato il merito della relativa applicazione in considerazione dell'inammissibilità del ricorso
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma penale contestata dal ricorrente; la Corte non ha pronunciato interpretazioni sulla sua applicazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito di rinuncia
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali violate; non è stata effettuata una valutazione sulla presunta violazione per effetto della dichiarazione di inammissibilità
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato come norma processuale rilevante ai fini della doglianza sulla motivazione; non è stato possibile verificare l'erronea applicazione in sede di cassazione per la rinuncia del ricorrente
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale essendo il ricorso divenuto inammissibile
Massime di principio
- La rinuncia motivata al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse determina la dichiarazione di inammissibilità e impedisce alla Corte di decidere sul merito delle doglianze.
- La modifica successiva della misura cautelare (es. sostituzione o attenuazione) può far venire meno l'interesse ad impugnare: in tal caso la parte può rinunciare per evitare ulteriori spese, ma ciò comporta la mancata pronuncia sulle questioni sostanziali.
- Quando un ricorso viene rinunciato per sopraggiunta mancanza di interesse, è possibile ottenere che non venga disposta la condanna alle spese se la rinuncia è adeguatamente motivata.
- Gli argomenti di diritto sostanziale o processuale posti a fondamento del ricorso (violazione di norme penali o di norme di rito) non vengono esaminati se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia; pertanto la parte rinunciante perde l'opportunità di ottenere chiarimenti giurisprudenziali su tali questioni.
- Prima di proporre ricorso in cassazione è opportuno valutare il rischio di sopravvenienze (modifica della misura, estinzione dell'interesse) e, se occorre, pianificare la strategia difensiva (mantenere il ricorso, avviare trattative o rinunciare motivatamente) per gestire anche le conseguenze in ordine alle spese.
- La motivazione della rinuncia dovrebbe essere chiara e documentata per evitare conseguenze economiche e per consentire alla corte di valutare se sussistano ragioni per compensare o non compensare le spese processuali.
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