Cassazione Civile, Ordinanza n. 31402/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La lite riguarda il diritto all’indennità NASpI e, in particolare, la verifica del requisito delle trenta giornate di "lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda; la Corte d’appello aveva confermato la decisione ritenendo computabili anche i giorni di ferie godute. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della norma citata, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. e all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l’espressione "lavoro effettivo" dovrebbe riferirsi alle sole giornate in cui la prestazione lavorativa sia stata concretamente svolta, con esclusione delle giornate di ferie, pur retribuite e contributivamente coperte. Nel controricorso è stata anche sollevata eccezione di cessazione della materia del contendere, rigettata dalla Corte per mancanza di acquiescenza, poiché il pagamento era avvenuto con riserva di ripetizione e senza animus solvendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, ritenendo infondata la censura interpretativa sull’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22 del 2015. Ha dato continuità all’orientamento secondo cui le ferie e i riposi retribuiti costituiscono componenti essenziali del rapporto di lavoro e rientrano nella nozione di "lavoro effettivo" ai fini del requisito NASpI. Pertanto, le trenta giornate richieste dalla norma possono essere integrate anche da giornate di ferie e/o riposo retribuito. È stata altresì esclusa la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in considerazione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in data successiva alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22 del 2015
trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione
Il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo per accedere alla NASpI è integrato anche da giornate di ferie e/o riposo retribuito, in quanto pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione letterale dell’espressione "lavoro effettivo"; la Corte non lo accoglie, privilegiando un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di legittimità denunciato dal ricorrente per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 16 della legge n. 223 del 1991
Richiamato come precedente normativo che codifica espressamente una regola iuris: nella nozione di lavoro effettivo vanno ricompresi determinati periodi di sospensione del rapporto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148 del 2015
Citato in via analogica per confermare che l’anzianità di effettivo lavoro include periodi di sospensione come ferie, festività e infortuni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con il comma 1-quater per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel linguaggio delle norme previdenziali, l’espressione "lavoro effettivo" non va necessariamente limitata alle sole ore o giornate di effettiva prestazione materiale, ma può ricomprendere anche periodi di sospensione fisiologica del rapporto, se essi costituiscono componenti essenziali e retribuite del rapporto stesso.
- Ai fini del requisito di accesso alla NASpI, le giornate di ferie e di riposo retribuito devono essere computate nel numero minimo di trenta giornate di lavoro effettivo richiesto dal d.lgs. n. 22 del 2015.
- L’interpretazione di requisiti di accesso a prestazioni previdenziali può essere condotta in modo sistematico e conforme ai principi costituzionali che tutelano ferie e riposi, evitando letture eccessivamente formalistiche della nozione di lavoro effettivo.
- La cessazione della materia del contendere non è configurabile quando il pagamento della prestazione avvenga in esecuzione di una sentenza e con espressa riserva di ripetizione, poiché manca l’acquiescenza alla decisione impugnata.
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