Sentenza n. 9308/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento nonché, in ogni caso, per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, - delle richieste di note di credito pervenute a Italian Hospital Group S.p.A. dall’ASL Roma 5 in data 25 maggio 2023, recanti rispettivamente: a. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito 1^ RSA Mantenimento Alto”; b. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito 2^ RSA Mantenimento Alto”; c. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito 3^ RSA Mantenimento Alto”; d. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito RSA Estensiva DCCG Residenziale”; e. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito RSA Estensiva DCCG Semresidenziale”; f. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito Hospice Domiciliare 1”; g. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito Hospice Domiciliare 2”; h. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito Hospice Residenziale 1”; i. “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito Hospice Residenziale 2”; - della nota dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell’Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, n. prot. U0357854 del 30 marzo 2023; e - delle eventuali determinazioni di cui alle e-mail dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell’Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della 2 Regione Lazio del 9 agosto 2022 e del 13 settembre 2022; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopraelencati, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo: a. ogni determinazione del Ministero della Salute e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze eventualmente rilevante ai fini dell’emanazione degli atti e provvedimenti elencati sopra; e b. ogni altro atto delle resistenti o di altre amministrazioni citato in quelli elencati di sopra e non conosciuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richieste dell'ASL Roma 5 di emissione di note di credito e restituzione di somme corrisposte a titolo di contributo Covid una tantum per l'anno 2021, nonché atti regionali relativi alla determinazione del valore della produzione e dei recuperi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, gestore di una struttura sanitaria privata accreditata, aveva impugnato le richieste dell'ASL Roma 5, per complessivi 1.328.503,78 euro, dirette al recupero di somme già corrisposte nel 2021 a titolo di contributo una tantum previsto dall'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020. Erano stati impugnati anche la nota regionale del 30 marzo 2023, recante la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate, nonché gli atti presupposti e connessi. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, falsa applicazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e irragionevolezza, sostenendo che le richieste si limitassero a rinviare ad atti e comunicazioni non conosciuti e richiamassero genericamente l'equilibrio di bilancio. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dell'art. 12 della legge n. 241/1990, lesione del legittimo affidamento e contraddittorietà, sul presupposto che la società avesse fatto affidamento sulla spettanza e stabilità delle somme ricevute. Il terzo motivo denunciava disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e agli operatori privati operanti in altre Regioni. Le amministrazioni resistenti avevano eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, nel merito, la legittimità dei recuperi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure riguardassero soprattutto i criteri regionali astratti di determinazione della remunerazione e delle decurtazioni, materia riconducibile alla giurisdizione amministrativa, e non il mero errato calcolo del saldo. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società non aveva impugnato la successiva deliberazione dell'ASL Roma 5 n. 672 del 12 luglio 2024, direttamente lesiva e destinata a rimodulare le richieste di note di credito, aggiornare i recuperi e applicare il nuovo contributo una tantum. Il giudice ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. La normativa sopravvenuta aveva previsto un contributo finanziato con risorse del bilancio regionale e non superiore al 90% del budget, mentre la Regione Lazio aveva stanziato 56 milioni di euro, insufficienti a soddisfare tutte le richieste, applicando quindi un taglio lineare del 26,44% a tutte le strutture aventi diritto. Tale criterio è stato ritenuto proporzionale, non illogico e rispettoso della par condicio. È stata esclusa la carenza di motivazione, essendo sufficiente l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali dell'operazione. È stato inoltre negato un affidamento meritevole di tutela sulla conservazione delle somme provvisoriamente erogate, poiché l'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020 prevedeva solo la facoltà regionale di riconoscere fino al 90% del budget, subordinandola all'equilibrio economico del SSR e senza configurare un diritto a un importo definitivo. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non pertinente; sono state altresì respinte le censure di illegittimità costituzionale della disposizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 495, l. 178/2020
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
La disposizione attribuisce alla Regione una facoltà, entro un limite massimo e nel rispetto dell'equilibrio economico del SSR; non riconosce alle strutture accreditate un diritto definitivo alla conservazione dell'intero importo provvisoriamente erogato.
art. 12-bis, comma 2, d.l. 51/2023, convertito dalla l. 87/2023
Le regioni e le province autonome ... possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale ... concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate ... al fine di ristorare ... i costi fissi comunque sostenuti ...
Il contributo una tantum può essere concesso con risorse regionali, previa rendicontazione, e non può superare il 90% del budget; in caso di insufficienza delle risorse, l'importo riconoscibile può essere rideterminato.
art. 5 l.r. Lazio 9/2024
La Giunta regionale ... trasferisce alle aziende sanitarie locali ... una somma pari a euro 56.000.000,00 da destinare, quale contributo una tantum, alle strutture private accreditate ...
La Regione Lazio ha stanziato 56 milioni di euro per il contributo una tantum destinato a ristorare i costi fissi delle strutture private accreditate.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
È richiamato quale fondamento degli accordi contrattuali tra Servizio sanitario regionale e strutture private accreditate.
artt. 3, 41 e 97 Cost.
Sono stati invocati in relazione a motivazione, affidamento, ragionevolezza, disparità di trattamento e legittimità del criterio di finanziamento; il TAR ha escluso la violazione e le correlate questioni di costituzionalità.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto dall'indicazione dei presupposti normativi e fattuali dell'operazione.
art. 12 l. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del contributo e alla tutela dell'affidamento, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.
Massime di principio
- Quando una controversia su contributi sanitari riguarda i criteri regionali astratti di determinazione della remunerazione e delle decurtazioni, e non il solo calcolo contabile del saldo individuale, la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
- La sopravvenienza di un nuovo atto amministrativo direttamente lesivo, che ridetermina l'importo del contributo e aggiorna i recuperi già richiesti, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro gli atti anteriori se il nuovo atto non viene impugnato.
- Un contributo una tantum previsto come facoltà dell'amministrazione, entro un importo massimo e subordinatamente all'equilibrio economico del servizio sanitario regionale, non attribuisce al destinatario un diritto definitivo alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate.
- In presenza di risorse pubbliche insufficienti a soddisfare tutte le richieste di contributo, la riduzione lineare e uniforme degli importi spettanti a tutti gli aventi diritto è legittima se rispetta la par condicio, è proporzionata e consente di mantenere l'equilibrio finanziario del servizio.
- Per un'attività amministrativa vincolata o sostanzialmente predeterminata dalla legge, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali che giustificano l'esercizio del potere.
- La diversità dei regimi di sostegno economico applicati da differenti Regioni agli operatori sanitari non integra, di per sé, disparità di trattamento illegittima, in ragione della competenza regionale in materia di organizzazione e finanziamento dei servizi sanitari, nei limiti dei principi fondamentali statali.
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