Cassazione Penale, Sentenza n. 46993/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: cessione di una dose di cocaina a Trabucco Manuel (per euro 50) e detenzione, ai fini di cessione, di grammi 6,40 di marijuana presso la propria abitazione, occultata con materiale di confezionamento. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento all'attendibilità della persona offesa (Trabucco) e ad errata valutazione probatoria; 2) insufficienza degli elementi per ritenere la finalità di cessione della marijuana sequestrata; 3) vizio nella determinazione della pena e mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per non aver adeguatamente considerato la personalità dell'imputato, l'assenza di precedenti specifici e la non ostatività di precedenti benefici già fruiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure generiche e manifestamente infondate, confermando la valutazione di merito. È statuato che la valutazione della credibilità del testimone (Trabucco) fatta dalla Corte d'appello è logicamente fondata (coerenza con dichiarazioni rese alla madre e ai Carabinieri, tentativo iniziale di scagionare l'imputato e successivo richiamo in udienza). Quanto alla detenzione della marijuana, la sentenza di merito ha motivato che la presenza di sei ritagli di cellophane deponeva per destinazione alla cessione anche senza bilancino, che non è indispensabile. Sulla determinazione della pena e sul diniego della sospensione condizionale la Corte d'appello ha motivato correttamente l'insussistenza della particolare tenuità della fattispecie, l'impossibilità di riconoscere l'attenuante di cui al n.4 dell'art.62 c.p. e la ragione del diniego del beneficio in relazione a pregresse condanne e alla reiterazione di condotte delittuose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto provata la cessione di una dose di cocaina e la detenzione ai fini di spaccio della marijuana; ha applicato la normativa per la condanna senza ravvisare i presupposti di particolare tenuità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in ordine alla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità del testimone sia fondata e, in quanto apprezzamento di fatto non viziato, insindacabile in Cassazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale nella critica alla motivazione: la Corte ha ritenuto rispettati i criteri di valutazione della prova e non ha rilevato vizio di motivazione ex art. 125 c.p.p.
art. 438 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza di merito; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non contraddittoria.
art. 24 Cost.
Richiamata tra le garanzie costituzionali invocate dal ricorrente; il giudice di legittimità non ha ravvisato violazione dei diritti di difesa o di eccessiva genericità della motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamata dal ricorrente per profili di ragionevole durata o regolarità del processo; nessuna violazione accertata dalla Corte di Cassazione.
art. 133 cod. pen.
Riferimento alle regole di individualizzazione della pena: la Corte d'appello ha motivato congruità e proporzionalità della pena inflitta.
art. 133-bis cod. pen.
Invocato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte di merito ha offerto motivazione adeguata circa il diniego di attenuanti o benefici.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente (particolare tenuità): la Corte ha ritenuto che il fatto non sia di particolare tenuità e quindi non applicabile l'art. 131-bis.
art. 62-bis e art. 62, n. 4, cod. pen.
Rilevanza ai fini della concessione di attenuanti e benefici: la Corte ha escluso l'attenuante n.4 e ha motivato la non concessione della sospensione condizionale anche per la recidiva e la reiterazione di condotte.
art. 69 cod. pen.
Richiamato rispetto all'individuazione delle circostanze influenti sulla pena; la Corte ha motivato compiutamente la scelta sanzionatoria.
art. 163 cod. pen.
Citato nel ricorso in relazione al cumulo di precedenti e al limite edittale per la sospensione condizionale; la Corte ha valutato la questione e motivato il diniego del beneficio in presenza di pregresse condanne e di reiterazione.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità del testimone è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono vizi logico-giuridici, travisamenti o omissioni rilevanti.
- La presenza di materiale per il confezionamento (es. ritagli di cellophane) anche in presenza di quantitativi contenuti può essere ritenuta indizio sufficiente di finalità di cessione, pur in assenza di bilancino, se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
- Le questioni relative alla determinazione della pena e alla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) sono sindacabili in Cassazione soltanto se la motivazione del giudice di merito presenta vizi logico-giuridici; la reiterazione di condotte e precedenti possono legittimamente ostare alla concessione dei benefici.
- Ricorsi che ripropongono in termini generici le stesse doglianze già valutate in sede di merito sono spesso dichiarati inammissibili: occorre indicare profili specifici di illegittimità di diritto o vizi motivazionali concreti.
- Per contestare la finalità di spaccio è necessario allegare e dimostrare elementi concreti che possano ragionevolmente mettere in dubbio la valutazione motivata del giudice di merito (es. spiegazioni plausibili sull'uso personale, assenza di materiale per il confezionamento, testimonianze contrarie affidabili).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →