Cassazione Penale, Sentenza n. 28793/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per Cassazione era proposto dalla parte civile (Di Bari) avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/04/2022 che aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Avellino il 28/10/2020. La parte civile deduceva errata applicazione dell'art. 437 c.p. e carenza della motivazione; l'imputata era stata originariamente giudicata per il reato previsto dall'art. 451 c.p., mentre il Tribunale aveva ritenuto insussistente il fatto, con diversa qualificazione come violazione dell'art. 437 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti e comunicato con nota del difensore del ricorrente. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità. La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di inammissibilità determinata da causa non imputabile al ricorrente, non può seguire condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento a favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 437 cod. pen.
Nella vicenda è richiamata come diversa qualificazione del fatto contestato; la parte civile ha contestato la sua applicazione ritenendola errata, ma il materiale indica che il giudice di merito aveva comunque ritenuto insussistente il fatto ascritto.
art. 451 cod. pen.
Era la norma oggetto dell'imputazione originaria nei confronti della Di Martino; il procedimento ha visto ricadere l'esame sulla sussistenza del fatto rispetto a quella imputazione.
Principio giurisprudenziale sulla inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi, Rv. 281785-01); Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri, Rv. 228168-01); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta, Rv. 208166-01)
La Corte applica il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento di somme alla Cassa per le ammende, quando la causa della carenza non è imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, sopravviene una transazione o altra causa che elimina l'interesse del ricorrente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Quando l'inammissibilità è dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non si applicano né la condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa per le ammende, poiché non sussiste una soccombenza.
- La parte civile può impugnare separatamente la sentenza di appello; tuttavia, l'esito può essere reso irrilevante da successivi accordi tra le parti.
- È utile comunicare tempestivamente al giudice e alle controparti qualsiasi transazione sopravvenuta per evitare prolungamenti procedurali non necessari e per conformarsi ai requisiti di ammissibilità del ricorso.
- La valutazione della qualificazione giuridica del fatto (es. art. 451 vs art. 437 c.p.) è decisione di merito; in sede di legittimità il ricorrente deve indicare errori di diritto o carenze motivazionali specifiche per superare soglie di ammissibilità.
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