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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29318/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/11/2022 che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne e aveva rideterminato la pena complessiva in modo ritenuto erroneo. Il ricorrente denuncia: 1) errata applicazione dei presupposti per la continuazione; 2) calcolo delle maggiorazioni illogico e contraddittorio; 3) aumento della pena per reati (o capi) non effettivamente ritenuti colpevoli in sede di cognizione e conteggiato un aumento per quattro rapine quando le rapine in continuazione erano tre; 4) applicazione di maggiorazioni per reati-satellite in misura superiore a quelle già fissate dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha rilevato errori nel calcolo delle maggiorazioni (aumento conteggiato per quattro rapine invece di tre e maggiorazione per reati-satellite superiore a quella fissata nella sentenza di cognizione). Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torre Annunziata, ordinando che al nuovo giudizio non possa partecipare il medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata (richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la domanda in sede esecutiva per l'applicazione della continuazione; il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena ma non può determinare aumenti peggiorativi rispetto a quelli già stabiliti irrevocabilmente dal giudice della cognizione per i reati-satellite.

  • art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.

    art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Lettere del codice di procedura penale che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione illogica/contraddittoria); qui invocate per censurare l'erronea applicazione delle regole sulla continuazione e la mancanza di logica nella motivazione del conteggio delle maggiorazioni.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    Principio del cumulo materiale e concorso di pene, richiamato in relazione alla rideterminazione della pena complessiva; la Corte sottolinea che, pur nella discrezionalità del giudice, vanno rispettati i limiti derivanti dalle determinazioni gia' irrevocabili del giudice di cognizione.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai profili procedurali e ai presupposti per la valutazione delle impugnazioni; citata a supporto delle censure procedurali relative alla devoluzione e all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sul reato di rapina: le maggiorazioni calcolate dal giudice dell'esecuzione devono rispecchiare il numero reale di rapine effettivamente considerate in continuazione; la Cassazione ha rilevato un conteggio per quattro rapine anziché per tre.

  • art. 4 L. 110/1975

    Norma sulle armi e oggetti atti ad offendere; rilevante come reato-satellite con relativa maggiorazione che non poteva essere aumentata rispetto a quanto già determinato in sede di cognizione.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri e limiti di determinazione della pena nel potere discrezionale del giudice; utilizzati per ricordare che la discrezionalità è esercitabile nei limiti stabiliti dal sistema sanzionatorio e non può eludere le determinazioni irrevocabili del giudice di cognizione.

  • art. 666 e ss. cod. proc. pen.

    Quadro procedurale che regola i rapporti tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione: il principio devolutivo stabilisce l'ambito della cognizione del giudice dell'esecuzione, che non può introdurre peggioramenti non richiesti dall'interessato o dalla pubblica accusa.

  • Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino), Rv. 268735

    Sez. U, sent. n. 6296/2016 (24/11/2016), Nocerino, Rv. 268735

    Precedente giurisprudenziale richiamato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per reati-satellite in misura superiore a quelli fissati nella sentenza irrevocabile di condanna del giudice della cognizione; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.

  • Corte Costituzionale, sent. 3 luglio 2013, n. 183

    Corte Cost., sent. n. 183/2013 (3/7/2013)

    Decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del c.p.p. nella parte in cui consentivano la partecipazione al nuovo giudizio del medesimo giudice che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata; perciò la Corte di Cassazione dispone che il giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata non partecipi al giudizio di rinvio.

  • art. 34 co.1 e art. 623 co.1 c.p.p.

    art. 34, co.1 e art. 623, co.1 c.p.p.

    Previsioni dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non vietavano la partecipazione del medesimo giudice al nuovo giudizio dopo annullamento; la pronuncia costituzionale ha imposto il divieto di partecipazione per garantire imparzialità nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p., non può aumentare le maggiorazioni relative ai reati-satellite oltre i limiti già fissati irrevocabilmente dal giudice della cognizione.
  • La determinazione della pena in sede esecutiva deve rispettare il principio devolutivo: il giudice dell'esecuzione interviene solo nell'ambito della domanda proposta e non può introdurre peggioramenti non richiesti o non prospettati dall'accusa.
  • Errori aritmetici o conteggi inesatti (es. conteggiare un reato in più) nelle maggiorazioni della continuazione comportano annullamento limitato alla parte sanzionatoria e rinvio per nuovo giudizio.
  • Non possono essere computate maggiorazioni relative a fatti per i quali in sede di cognizione è intervenuta assoluzione o esclusione di responsabilità: solo i reati effettivamente accertati in via irrevocabile possono concorrere al nuovo calcolo.
  • Al giudizio di rinvio non può partecipare il medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, per garantire l'imparzialità del nuovo accertamento (richiamo alla giurisprudenza costituzionale).
  • La discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena rimane nei limiti degli artt. 132-133 c.p. ma deve tener conto delle determinazioni già irrevocabili e dei precedenti parametri stabiliti dal giudice di cognizione.

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