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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01253/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva stipulato con una mutuataria un contratto di finanziamento atipico, collegato a un piano di risparmio edilizio, garantito da fideiussione e ipoteca su immobile. In seguito alla mancata restituzione del finanziamento, la banca aveva notificato precetto fondandosi come titolo esecutivo su un atto notarile di consenso all'iscrizione di ipoteca, che la Corte d'appello aveva qualificato come ricognizione di debito contenente gli elementi essenziali dell'obbligazione. Gli opponenti avevano dedotto la nullità del precetto, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, mancanza di causa, immeritevolezza ex art. 1322 c.c., violazione della disciplina sugli interessi ultralegali, erroneità dei conteggi e mancata sottoscrizione del contratto. In cassazione hanno articolato sei motivi: violazione dell'art. 474 c.p.c. sul titolo esecutivo; omessa pronuncia sulla nullità del precetto per mancata previa notifica del titolo; nullità/erroneità della decisione sulla validità e meritevolezza del contratto; nullità della clausola sugli interessi; erroneità dei conteggi del precetto; omessa pronuncia sulla contestazione della sottoscrizione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi: la qualificazione dell'atto come ricognizione di debito e la verifica della sussistenza delle condizioni per il titolo esecutivo sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; la censura sulla mancata notifica del titolo era nuova e, comunque, attinente a un vizio da far valere con opposizione agli atti esecutivi; le doglianze su nullità, indeterminatezza e immeritevolezza del contratto erano in parte generiche, in parte estranee alla ratio decidendi, e comunque infondate perché un contratto atipico non è nullo solo perché complesso, aleatorio, poco conveniente o poco chiaro, dovendo semmai il giudice interpretarne le clausole; le censure sugli interessi erano nuove o comunque non adeguatamente specificate; il motivo sui conteggi non colpiva la ratio di tardività; quello sulla sottoscrizione era privo di specifica indicazione dell'atto processuale e, in ogni caso, infondato perché la Corte d'appello aveva implicitamente ritenuto valido il contratto e l'esecuzione era stata iniziata sul titolo ricognitivo, con conseguente onere degli opponenti di provare l'inesistenza dell'obbligazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e sono stati posti gli ulteriori oneri contributivi previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    il titolo esecutivo deve essere certo; la verifica circa la natura di ricognizione di debito dell'atto e la sussistenza dei presupposti fattuali del titolo è riservata al giudice di merito e non è sindacabile come questione di diritto se non nei limiti consentiti.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la censura sia stata proposta nei gradi di merito e, quando il motivo si fonda su atti o documenti, deve trascriverne o riassumerne il contenuto e indicarne la collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    di fronte a clausole o patti oscuri o ambigui il giudice deve far ricorso ai canoni legali di interpretazione del contratto, non alla sanzione di nullità.

  • art. 1370 c.c.

    in caso di clausole predisposte e dubbie si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'interpretazione contro il predisponente.

  • art. 1371 c.c.

    se il significato della clausola rimane dubbio, essa va interpretata nel senso che consenta di attribuirle un qualche effetto.

  • art. 1322 c.c.

    un contratto atipico non è nullo o immeritevole solo perché aleatorio, poco conveniente, complesso o poco chiaro; l'immeritevolezza richiede un giudizio diverso e non può essere desunta da meri squilibri economici.

  • art. 117 del d. lgs. 1.9.1993 n. 385

    la censura relativa al difetto di forma scritta o alla insufficienza delle indicazioni del patto sugli interessi, se non ritualmente proposta e specificamente localizzata, è inammissibile; la sola approvazione per iscritto del saggio, comunque, non basta a fondare doglianze nuove non dedotte nei gradi di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    l'eccezione non ritualmente e specificamente riproposta in appello deve considerarsi non riproposta e non può essere riesaminata in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte può richiamare la motivazione di precedenti arresti di legittimità per la parte dei principi già affermati.

  • art. 88 c.p.c.

    la Corte richiama il dovere di lealtà e probità processuale nel censurare deduzioni ricorsuali manifestamente non rinvenibili negli atti richiamati.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un atto notarile come ricognizione di debito o come titolo esecutivo, così come la verifica dei presupposti fattuali da cui deriva l'obbligazione, appartengono di regola all'accertamento di merito e non sono censurabili in cassazione come mere questioni di diritto.
  • Chi impugna una sentenza in cassazione deve riprodurre con precisione gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, indicando dove siano stati prodotti e in quale fase siano stati dedotti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Le censure di omessa motivazione non sono proponibili contro decisioni di contenuto processuale; per i vizi processuali la Corte verifica direttamente la correttezza giuridica della decisione, non la sua persuasività argomentativa.
  • L'eccezione di nullità del contratto, se formulata in modo generico o ambiguo, può essere correttamente considerata non proposta o non riproposta, con preclusione del suo esame successivo.
  • Un contratto atipico non è nullo per il solo fatto di essere complesso, aleatorio, economicamente sconveniente o poco chiaro: in presenza di ambiguità operano i canoni di interpretazione del contratto, non la sanzione di nullità.
  • La mera contestazione dell'usurarietà, dell'erroneità dei conteggi o dell'insufficienza del patto sugli interessi richiede una puntuale allegazione dei fatti e dei passaggi processuali rilevanti; deduzioni generiche o nuove sono inammissibili.
  • Quando un'obbligazione è azionata sulla base di una ricognizione di debito, l'opponente che ne contesta l'esistenza deve fornire la prova contraria dell'inesistenza del debito o dell'inesigibilità dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoTitolo esecutivoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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