Cassazione Civile, Ordinanza n. 21763/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un architetto aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., di un credito per compensi professionali relativi alla progettazione e direzione dei lavori di recupero di un'area. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo, da un lato, che il contratto fosse qualificabile come stipulazione a favore di terzo, ma inopponibile al fallimento per difetto di interesse della società stipulante e per intervenuta revoca, e dall'altro che il professionista non avesse provato di aver svolto attività per conto della società fallita, avendo prodotto elaborati intestati alla proprietaria dell'area. Il ricorrente ha dedotto: nullità per difetto di istruttoria e motivazione; violazione delle norme sulla stipulazione a favore di terzo e sul recesso/revoca; violazione delle regole su prova e valutazione delle prove; omesso esame della circostanza dell'intervenuta accettazione della prestazione da parte del terzo; nullità del rigetto della c.t.u. e, in subordine, necessità di liquidare il compenso secondo tariffe professionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, unitariamente esaminati, i motivi di ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva motivato in modo lacunoso e perplesso, senza prendere posizione sulla qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo e senza decidere sulle eccezioni di difetto di interesse e di revoca della stipulazione. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i principi in tema di contratto a favore di terzo e di riparto dell'onere probatorio.
Norme richiamate
art. 2751-bis c.c.
richiamato quale titolo di privilegio del credito professionale insinuato al passivo
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per difetto di istruttoria e difesa
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione insufficiente
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a un processo equo
art. 135 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità del decreto
art. 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato con riguardo al giudizio di opposizione allo stato passivo
art. 1373 c.c.
richiamato in relazione alla pretesa revoca/recesso dalla stipulazione
art. 1411 c.c.
norma ritenuta applicabile al contratto a favore di terzo; la Corte ribadisce che la dichiarazione del terzo rende irrevocabile la stipulazione, ma non comporta obbligo di pagamento in capo al terzo
art. 2227 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di recesso dal contratto d'opera
art. 2041 c.c.
richiamato dal ricorrente in via subordinata per il compenso o indennizzo
art. 72 l. fall.
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dell'opponibilità alla procedura
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l'accertamento probatorio del Tribunale
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, nel caso concreto, l'onere di provare il fatto impeditivo (revoca o difetto di interesse) gravava sul curatore
art. 2233 c.c.
richiamato subordinatamente per la determinazione del compenso secondo tariffa professionale
art. 1411, terzo comma, c.c.
richiamato come oggetto di una questione interpretativa sulla sorte della stipulazione in caso di difetto di interesse o revoca
Massime di principio
- Nel contratto a favore di terzo, la dichiarazione del terzo di volerne profittare rende la stipulazione irrevocabile e immodificabile nei limiti di legge; il terzo acquista la qualità di creditore della prestazione, ma non assume l'obbligo di pagarne il corrispettivo, che resta a carico dello stipulante salvo diverso accordo.
- Se il promittente o la procedura concorsuale eccepiscono l'inesistenza del diritto al compenso per asserita revoca della stipulazione o per difetto di interesse dello stipulante, tali circostanze hanno natura impeditiva o estintiva e devono essere specificamente accertate e provate da chi le allega.
- Quando le parti convergono nella qualificazione del rapporto come contratto a favore di terzo, il giudice non può negare il credito limitandosi a rilevare che gli elaborati siano intestati al beneficiario finale, senza verificare se il contratto sia stato validamente stipulato dallo stipulante e se ricorrano fatti idonei a escluderne l'efficacia verso il creditore professionista.
- Una motivazione che ometta di affrontare le eccezioni decisive e non renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito integra vizio di motivazione e impone la cassazione con rinvio.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la prova dell'an e del quantum del credito va valutata in modo coerente con la struttura del rapporto dedotto; la richiesta di c.t.u. può essere respinta solo se davvero esplorativa e non destinata a supplire a un'allegazione già sufficiente.
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