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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3771 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - Tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino - Soggetti operanti nel settore del commercio al dettaglio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per il 1995, con cui era stato contestato un maggior reddito imponibile superiore a 1,6 miliardi di lire. L'Amministrazione sosteneva principalmente che l'omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino costituisse una grave violazione contabile, tale da legittimare l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973. Contestava inoltre l'annullamento integrale dell'avviso, la possibilità di fondare l'accertamento sui rilievi del processo verbale di constatazione e la motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, relativo alla presunta ultrapetizione, perché il quesito di diritto era generico. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, stabilendo che l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino non si applica ai soggetti che esercitano il commercio al minuto o al dettaglio, salvo la specifica ipotesi dei magazzini interni centralizzati che riforniscono più punti vendita. Poiché la società era stata qualificata come operatore al dettaglio, l'omissione delle scritture non poteva giustificare l'accertamento induttivo. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e il quarto inammissibile per carenza della necessaria indicazione del fatto controverso. L'avviso di accertamento è rimasto quindi annullato. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 1, lett. d)

    "scritture ausiliarie di magazzino"

    La norma impone, in via generale, la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, ma prevede una disciplina derogatoria per determinate attività individuate mediante il richiamo all'art. 22 del d.P.R. n. 633/1972.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    L'omessa tenuta di scritture contabili obbligatorie può legittimare l'Amministrazione finanziaria a procedere all'accertamento induttivo del reddito d'impresa. Tuttavia, tale conseguenza non opera quando la scrittura non era obbligatoria per il tipo di attività esercitata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, comma 1, nn. 1 e 2

    "Commercio al minuto e attività assimilate"

    Il richiamo alla norma serve a individuare e qualificare le attività soggette alla disciplina derogatoria, tra cui le cessioni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico o con modalità assimilate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, comma 1, n. 1

    La disposizione identifica le attività di commercio al minuto o al dettaglio che, secondo la Corte, non sono soggette all'obbligo generale di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La censura per violazione di tale principio deve indicare specificamente la domanda non esaminata o il punto deciso oltre i limiti della domanda.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, quesiti di diritto specifici e una chiara indicazione del fatto controverso nei motivi relativi ai vizi della motivazione. La genericità del quesito comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Un'impresa di commercio al dettaglio non è automaticamente obbligata a tenere le scritture ausiliarie di magazzino previste dall'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973; occorre verificare se rientra effettivamente nella disciplina del commercio al minuto richiamata dall'art. 22 del d.P.R. n. 633/1972.
  • L'accertamento induttivo fondato sull'omessa tenuta di una scrittura contabile è legittimo solo se quella scrittura era effettivamente obbligatoria per il contribuente e per l'attività esercitata.
  • La deroga per il commercio al dettaglio non esclude necessariamente ogni obbligo di registrazione: sono soggetti alla disciplina specifica i movimenti dei magazzini interni centralizzati che riforniscono due o più negozi o punti vendita, salvo le ulteriori esclusioni previste dalla normativa.
  • La qualificazione dell'attività come vendita al dettaglio o all'ingrosso è una questione di fatto decisiva e deve essere adeguatamente dimostrata dall'Amministrazione finanziaria quando intende applicare gli obblighi contabili propri del commercio all'ingrosso.
  • Percentuali di ricarico o presunzioni utilizzate per ricostruire il reddito devono essere valutate nel quadro di un accertamento legittimo e adeguatamente motivato; non possono compensare l'assenza del presupposto che rende obbligatoria la contabilità contestata.
  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono rispettare rigorosi requisiti di specificità: quesiti generici o censure motivazionali prive dell'indicazione del fatto controverso possono essere dichiarati inammissibili.

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