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Sentenza

Sentenza n. 541/2026 - Milano, Sezione 5

per l'accertamento, previa concessione di misure cautelari, del diritto del minore-OMISSIS- all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno scolastico, con rapporto “1:1”; per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento, mai comunicato ai ricorrenti, con il quale l'Amministrazione convenuta ha inizialmente assegnato all'alunno-OMISSIS- 11 ore di sostegno scolastico settimanali, poi incrementate a 16, del provvedimento, comunicato ai ricorrenti in data 18.11.2025 in sede di pubblicazione del P.E.I. per l'anno scolastico 2025 / 2026, con il quale l'Amministrazione convenuta ha riconosciuto per il corrente anno scolastico all'alunno-OMISSIS- 16 ore di sostegno scolastico settimanali; del P.E.I. per l'anno scolastico 2025 / 2026, pubblicato in data 17.11.2025; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e assegnazione iniziale di 11, poi 16, ore settimanali di sostegno, ritenute insufficienti rispetto alle esigenze dell'alunno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per ottenere l'accertamento del diritto del figlio minore all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno scolastico con rapporto 1:1 e l'annullamento del PEI 2025/2026 e degli atti di assegnazione di un numero inferiore di ore. Il minore era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il G.L.O., nella riunione del 22 maggio 2025, aveva ritenuto necessarie 22 ore settimanali per garantire l'integrazione scolastica. L'istituto scolastico aveva tuttavia assegnato inizialmente 11 ore, successivamente aumentate a 16 dopo il reclamo dei genitori, sulla base delle risorse rese disponibili dall'Ufficio scolastico territoriale. I ricorrenti hanno dedotto l'inadeguatezza della misura di sostegno e l'illegittimità della riduzione rispetto alle esigenze individuate dal G.L.O., nonché l'assenza nel PEI di una specifica indicazione delle ore necessarie.

La decisione

Nel corso del giudizio il dirigente scolastico ha adottato il decreto del 29 gennaio 2026 con cui ha assegnato al minore 22 ore settimanali di sostegno, acquisendo dall'Ufficio scolastico territoriale le risorse necessarie. Il Collegio ha ritenuto tale provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché gli atti originariamente impugnati risultavano fondati su una riduzione quantitativa determinata esclusivamente da limiti di organico o vincoli finanziari, senza un'istruttoria e una motivazione adeguate rispetto alle specifiche esigenze di integrazione dell'alunno. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce il presupposto della speciale esigenza di sostegno scolastico del minore.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in sede cautelare quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non risultano necessità di ulteriori attività processuali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa dedotta.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'assegnazione del sostegno scolastico agli alunni con disabilità, la determinazione delle ore deve essere calibrata sulle specifiche esigenze di integrazione scolastica dell'alunno, come risultanti dall'istruttoria e dalle valutazioni del G.L.O.
  • Non è legittima la riduzione delle ore di sostegno individuate come necessarie dal G.L.O. quando sia motivata esclusivamente da limiti di organico o vincoli finanziari, senza un'istruttoria e una motivazione specifiche sulle esigenze dell'alunno.
  • L'acquisizione, nel corso del giudizio, delle risorse necessarie e l'assegnazione del numero di ore richiesto rendono integralmente soddisfatta la pretesa e determinano la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa la pretesa del ricorrente, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la probabile fondatezza della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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