Sentenza n. 201/2026 - Perugia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il ricorrente ha conseguito, mediante l'interlocuzione con la Regione, l'utilità sostanziale perseguita con l'impugnazione. La Regione non si è opposta alla definizione del giudizio. Le spese sono state compensate in conformità all'accordo delle parti.
Atto impugnato: determinazione regionale che ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento, disposto la decadenza dalla graduatoria della domanda di sostegno e revocato la concessione del contributo, unitamente agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Umbria, nell'ambito della tipologia di intervento 4.1.1 del PSR Umbria 2014/2022, ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento, disposto la decadenza dalla graduatoria di ammissibilità della domanda di sostegno e revocato la concessione del contributo. Sono stati inoltre impugnati il mancato accoglimento della richiesta di riesame, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e revoca ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissibilità della domanda di pagamento e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto, a seguito dell'interlocuzione con la Regione, l'utilità sostanziale perseguita e ha pertanto manifestato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione prot. n. 189689 del 9 ottobre 2025 ex art. 10 bis L. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi nell'ambito del procedimento di decadenza e revoca.
art. 30 c.p.a.
condanna in forma specifica, ex art. 30 cod. proc. amm.
La norma è stata invocata dal ricorrente per chiedere la condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissibilità e il risarcimento dei danni.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più un'utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue l'utilità sostanziale perseguita mediante l'impugnazione e non residua un interesse concreto e attuale alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche sulla base della dichiarazione della parte ricorrente, quando il conseguimento dell'utilità perseguita risulta dagli atti e l'amministrazione non si oppone alla definizione del giudizio.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione è concordata o comunque condivisa dalle parti.
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