Cassazione Civile, Ordinanza n. 28243/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto con cui una società si era impegnata a realizzare venti autorimesse, con trasferimento della proprietà subordinato al pagamento del residuo corrispettivo. Il credito/diritto derivante dalla posizione contrattuale e dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. veniva ceduto in più passaggi e l’ultima cessionaria agiva per ottenere il trasferimento delle unità immobiliari, in via principale contro la società subentrata alla originaria promittente venditrice e, in subordine, contro la società iniziale. Il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo non provata la cessione a favore dell’attrice, contestata dalla convenuta e, comunque, affetta da nullità per difetto di forma e per impossibilità dell’oggetto. In appello la decisione veniva dichiarata inammissibile. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto contestata la cessione e quindi onerata l’attrice della prova, mentre sarebbe stata fatto pacifico; 2) violazione degli artt. 1260, 1350 e 1418 c.c. per avere ritenuto la cessione soggetta a forma scritta a pena di nullità; 3) violazione dell’art. 101 c.p.c. per avere il giudice rilevato d’ufficio la nullità senza contraddittorio preventivo; 4) violazione degli artt. 1260, 1353 e 1357 c.c. per avere escluso la cedibilità della posizione giuridica di aspettativa al trasferimento dell’immobile e per aver ritenuto impossibile l’oggetto della cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull’art. 101 c.p.c., affermando che il contraddittorio preventivo non è necessario quando la questione rilevabile d’ufficio sia già entrata nel thema decidendum per effetto delle eccezioni di parte; ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del contenuto delle contestazioni e perché non rispettoso dell’onere di specifica allegazione del principio di non contestazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decisiva fondata soprattutto sulla mancata prova dell’avvenuta cessione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la sentenza di merito si fondava su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, sicché l’inammissibilità di una censura rendeva inutile l’esame delle altre. Nessuna liquidazione delle spese per mancata attività difensiva della resistente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione opera come regola di valutazione del fatto allegato, ma il giudice conserva il potere di apprezzare il materiale probatorio e l’inesistenza della circostanza può emergere dagli atti; il principio non impone un automatismo meccanico, specie per fatti-diritto.
art. 101, comma 2, c.p.c.
L’obbligo di previa interlocuzione è limitato alle questioni rilevate d’ufficio e non dedotte dalle parti; non opera per questioni già introdotte nel processo mediante eccezioni di parte, anche se rilevabili d’ufficio.
art. 1260 c.c.
La cessione del credito è astrattamente cedibile; tuttavia il cessionario deve comunque provare l’effettiva cessione invocata in giudizio.
art. 1350 c.c.
La Corte non accoglie la tesi della ricorrente, ma il motivo è comunque ritenuto non decisivo perché non aggredisce la principale ratio di rigetto, ossia la mancata prova della cessione.
art. 1353 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di posizione sottoposta a condizione; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di interesse/inammissibilità.
art. 1357 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la cedibilità dell’aspettativa al verificarsi della condizione; la Corte non esamina il merito della doglianza per carenza di decisività della censura.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità della cessione; il motivo non è scrutinato nel merito perché non colpisce la ratio principale della sentenza impugnata.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva di esecuzione specifica del preliminare viene richiamata come titolo della posizione giuridica oggetto di successive cessioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 348-bis c.p.c.
L’appello è stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per l’ordinanza di inammissibilità dell’appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’eventuale obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non esonera la parte dall’onere di provare il fatto costitutivo quando la controparte abbia comunque introdotto nel processo una contestazione, anche solo in forma di eccezione in senso lato, e il giudice può comunque desumere l’inesistenza del fatto dagli atti di causa.
- La violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su una questione davvero rilevata d’ufficio e non previamente introdotta nel contraddittorio; se la questione è già stata posta dalle parti, non vi è decisione a sorpresa.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se la decisione si fonda in via autonoma sulla mancata prova di un fatto costitutivo, una censura diretta solo su profili di nullità del negozio è inammissibile perché non decisiva.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il rigetto, la mancata valida censura anche di una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
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