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Sentenza

Sentenza n. 2394/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire una sentenza definitiva del giudice ordinario relativa al pagamento del bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.000,00, oltre interessi, quale bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 novembre 2025, ed era stata notificata all’amministrazione il 28 luglio 2025. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha altresì applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino alla decorrenza dell’efficacia della nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti da un giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’assenza di un ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto la disposizione richiamata sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o all’effettiva operatività del commissario ad acta.
  • La regola secondo cui il commissario ad acta non ha diritto a un ulteriore compenso, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoAbuso del diritto e del processo

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