Sentenza del 15/01/2019 n. 705 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF versata sulle somme percepite come trattamento pensionistico per gli anni 2005 e 2006 e sull'acconto 2007. Sosteneva che la pensione, erogata direttamente dalla NATO e finanziata mediante quote di retribuzione accantonate durante il servizio, costituisse "retribuzione differita" e fosse quindi esente ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 2083 del 1962. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'estensione dell'esenzione alle pensioni, sostenendo che la norma riguardasse esclusivamente stipendi ed emolumenti corrisposti durante il rapporto di lavoro e dovesse essere interpretata restrittivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole al contribuente della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria di rimborso. Ha stabilito che l'esenzione prevista per gli stipendi e gli emolumenti del personale civile NATO in servizio non si estende alle pensioni percepite dopo la cessazione del rapporto, anche quando siano erogate direttamente dalla NATO e abbiano origine da quote retributive accantonate. Le pensioni restano soggette alla legislazione fiscale nazionale. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8, comma 1, lett. c)
Esenzione dalle imposte sui redditi derivanti da "stipendi ed emolumenti" corrisposti al personale civile dai Quartieri generali interalleati nella qualità di impiegati.
La norma è speciale ed eccezionale e, secondo la Corte, esenta soltanto gli stipendi e gli emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro; non comprende le pensioni successive alla cessazione del servizio.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Le esenzioni fiscali, in quanto derogatorie rispetto al principio generale di tassazione, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate, art. 42
La pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore nel paese interessato.
Le pensioni NATO dei beneficiari residenti sono assoggettate all'imposizione fiscale dello Stato di residenza secondo la normativa nazionale.
Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, art. 19
Il riferimento ai salari e agli emolumenti, senza menzione delle pensioni, conferma che l'esenzione riguarda le attribuzioni corrisposte durante il servizio.
Convenzione di Londra del 1951, art. X
La disciplina internazionale richiamata prevede l'esenzione per salari ed emolumenti, ma non contiene un'esenzione espressa per i trattamenti pensionistici.
Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, art. 7
Anche il Protocollo limita il beneficio fiscale alle somme corrisposte in costanza del rapporto di lavoro, senza estenderlo alle pensioni.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un'esenzione fiscale prevista per gli stipendi o per gli emolumenti del personale di un'organizzazione internazionale non si estende automaticamente alle pensioni derivanti dal medesimo rapporto di lavoro.
- La qualificazione civilistica o lavoristica di una pensione come "retribuzione differita" non è sufficiente, da sola, a renderla fiscalmente esente: occorre una disposizione normativa espressa.
- Le norme fiscali agevolative ed esentative sono di stretta interpretazione; in assenza di un riferimento esplicito alle pensioni, prevale il principio generale della loro imponibilità.
- Ai fini tributari, la pensione può conservare una funzione previdenziale anche quando sia erogata direttamente dall'ex datore di lavoro e finanziata con accantonamenti retributivi.
- Per valutare un'eventuale esenzione di trattamenti pensionistici internazionali occorre verificare congiuntamente il testo della norma nazionale, gli accordi internazionali applicabili e il regolamento pensionistico dell'organizzazione.
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