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Circolare

Circolare numero 250 del 27-10-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interviene sui casi controversi trattati dal Collegio Centrale INPS-INAIL, rilevando la frequente incompletezza della documentazione e i conseguenti ritardi nella definizione delle pratiche. Viene richiesto un preventivo controllo e integrazione del fascicolo a livello locale, con invio completo della documentazione sanitaria e amministrativa alle Direzioni Generali e con adeguata motivazione dei pareri contrastanti del Collegio Locale. La circolare ribadisce inoltre l’obbligo di anticipazione delle prestazioni da parte dell’Ente a cui il lavoratore si è rivolto per primo, precisando che la deroga è solo eccezionale, e chiarisce che la denuncia all’Ente incompetente vale come adempimento anche verso l’altro Ente.

Gestione della documentazione e delle trasmissioni nei casi controversi INPS-INAIL

Gestione dei casi controversi INPS-INAIL e documentazione da trasmettere

La circolare disciplina la trattazione dei casi controversi tra INPS e INAIL, con particolare riferimento al Collegio Centrale previsto dall’art. 6 della convenzione. L’obiettivo è evitare ritardi e difficoltà interpretative dovuti a fascicoli incompleti o disomogenei, imponendo una preventiva verifica locale della documentazione e un corretto scambio informativo tra le strutture dei due Enti.

Ricognizione preventiva a livello locale

Prima dell’attivazione del Collegio Centrale deve essere effettuata una ricognizione della documentazione già disponibile presso ciascun Ente. Tale attività va svolta a livello locale dal primario medico-legale, o da altro medico delegato, per le pratiche di natura prevalentemente sanitaria, oppure dal legale per quelle prevalentemente giuridiche. La circolare evidenzia che questa verifica dovrebbe essere stata già compiuta anche ai fini del Collegio costituito in sede locale, e serve a integrare gli atti mancanti prima della trasmissione alla Direzione Generale.

Documentazione da includere nel fascicolo

Nel fascicolo da trasmettere deve essere inserita, in copia e in forma leggibile, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa rilevante. In particolare:

  • certificazione dell’intero periodo di malattia o infortunio, con evidenza del periodo oggetto di contestazione e indicazione dei motivi di eventuali scoperture;
  • denuncia dell’infortunio o della malattia;
  • referti medico-legali;
  • referti specialistici;
  • cartelle cliniche;
  • precedenti sanitari e amministrativi nei casi di ricaduta;
  • verbale delle dichiarazioni dell’interessato sulle circostanze dell’evento e sulle mansioni o lavorazioni svolte;
  • segnalazioni inviate all’altro Ente;
  • verbale del Collegio Locale;
  • giudizio medico-legale e/o parere legale;
  • eventuale altra documentazione utile.

La circolare raccomanda che, di massima, l’originale resti in sede e che nel fascicolo sia assicurata la piena leggibilità delle copie trasmesse.

Verifiche preliminari sulla copertura assicurativa

Nella raccolta delle dichiarazioni dell’interessato deve essere verificato che la categoria appartenga tra quelle assicurate per entrambi gli Enti, sia per le prestazioni economiche di malattia sia per quelle relative a infortunio e malattie professionali. Si tratta di un controllo preliminare necessario per la corretta qualificazione del caso.

Nota riepilogativa e completezza degli allegati

È richiamata l’attenzione sull’opportunità di utilizzare uno schema di nota riepilogativa di trasmissione, allegato alla circolare. In tale nota deve essere accuratamente verificata e indicata la completezza della documentazione allegata, utilizzando gli appositi riquadri predisposti.

Trasmissione alle Direzioni Generali e aggiornamenti successivi

Quando la Sede di uno dei due Enti inoltra il fascicolo alla propria Direzione Generale, deve comunicarlo per conoscenza, senza allegati, anche alla Direzione Generale e alla Sede competente dell’altro Ente. Quest’ultima, ricevuta la comunicazione, deve provvedere a sua volta, se non lo ha già fatto, a trasmettere immediatamente copia del fascicolo alla propria Direzione Generale.

Eventuale documentazione acquisita successivamente al primo invio deve essere trasmessa alle rispettive Direzioni Generali dopo un previo scambio di informazioni a livello locale. Deve inoltre essere comunicata l’eventuale instaurazione di azioni giudiziarie da parte dell’interessato.

Motivazione delle conclusioni contrastanti del Collegio Locale

La circolare sottolinea che, quando il Collegio Locale giunga a conclusioni medico-legali contrastanti, tali divergenze devono essere esaurientemente motivate nel verbale da trasmettere insieme al fascicolo. La motivazione completa è necessaria per consentire una corretta valutazione nei successivi passaggi istruttori.

Anticipazione delle prestazioni e regola della competenza del primo Ente interpellato

Viene ribadita la necessità di rispettare l’art. 1 della convenzione, che costituisce il presupposto essenziale dell’accordo tra i due Enti. La prestazione deve essere anticipata, nei limiti previsti, dall’Ente al quale il lavoratore si è rivolto per primo.

La deroga richiamata dalla circolare INPS n. 10 PMMC e INAIL n. 48 del 6.8.1985 può operare soltanto in casi eccezionali, quando un esame sommario della documentazione consenta di rilevare subito la competenza certa dell’altro Ente. Sono indicati, a titolo esemplificativo, il caso di una certificazione di malattia che qualifichi espressamente l’evento come infortunio sul lavoro, oppure una denuncia di infortunio con diagnosi incompatibile con qualsiasi causa violenta.

Denuncia all’Ente incompetente e acquisizione d’ufficio delle integrazioni

La circolare chiarisce infine che la denuncia di malattia o di infortunio presentata all’Ente incompetente sostituisce la denuncia da effettuare nei confronti dell’altro Ente. Ne deriva che l’Ente che non abbia ricevuto inizialmente la denuncia deve acquisire d’ufficio, in qualsiasi momento, le eventuali notizie integrative. Il mancato rispetto dei termini, in tale prospettiva, non può di per sé costituire motivo di declino della competenza.

La stessa disciplina viene dichiarata applicabile parallelamente anche dall’INAIL alle proprie Sedi.

Punti principali

Controllo preliminare e integrazione della documentazione

Prima dell’attivazione del Collegio Centrale deve essere svolta, a livello locale, una ricognizione completa della documentazione in possesso dei due Enti, da parte del primario medico-legale o di altro medico delegato per le questioni sanitarie, oppure del legale per quelle prevalentemente giuridiche. La finalità è integrare gli atti mancanti e ridurre le difficoltà interpretative medico-legali e i ritardi procedurali.

Contenuto minimo del fascicolo da trasmettere

Nel fascicolo deve essere inserita, in copia leggibile e preferibilmente trattenendo l’originale in sede, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa rilevante: certificazione dell’intero periodo di malattia o infortunio, denuncia dell’evento, referti medico-legali e specialistici, cartelle cliniche, precedenti sanitari e amministrativi in caso di ricaduta, dichiarazioni dell’interessato sulle circostanze dell’accaduto e sulle mansioni svolte, segnalazioni all’altro Ente, verbale del Collegio Locale, giudizio medico-legale o parere legale ed eventuale altra documentazione utile.

Verifiche preliminari sulla copertura assicurativa

Per le dichiarazioni dell’interessato deve essere verificata preliminarmente l’appartenenza della categoria a una copertura assicurativa valida per entrambi gli Enti, sia per le prestazioni economiche di malattia sia per quelle di infortunio e malattie professionali.

Nota riepilogativa di trasmissione e verifica della completezza

È stato predisposto uno schema di nota riepilogativa per la trasmissione del fascicolo. Deve essere effettuata con particolare accuratezza la verifica della completezza degli allegati, che va evidenziata negli appositi riquadri.

Trasmissione alle Direzioni Generali e scambio di informazioni

L’invio del fascicolo alla propria Direzione Generale da parte della Sede INPS o INAIL deve essere comunicato per conoscenza, senza allegati, sia alla Direzione Generale sia alla Sede competente dell’altro Ente. Quest’ultima, ricevuta la notizia, deve trasmettere con immediatezza alla propria Direzione Generale copia del fascicolo, se non lo ha già fatto. Devono essere inoltrati anche gli ulteriori documenti acquisiti dopo il primo invio, previo scambio di informazioni a livello locale, e va data notizia di eventuali azioni giudiziarie intraprese dall’interessato.

Motivazione dei pareri contrastanti del Collegio Locale

Quando il Collegio Locale esprima conclusioni medico-legali contrastanti, queste devono essere adeguatamente e compiutamente motivate nel verbale da trasmettere insieme al fascicolo.

Anticipazione delle prestazioni e deroga eccezionale

Si ribadisce il rispetto dell’art. 1 della convenzione, che impone l’anticipazione delle prestazioni, nei limiti previsti, a cura dell’Ente a cui l’interessato si è rivolto per primo. La deroga prevista dalla circolare INPS n. 10 PMMC e INAIL n. 48 del 6.8.1985 è ammessa solo in via eccezionale, quando da un esame sommario della documentazione risulti immediatamente la competenza certa dell’altro Ente, ad esempio per una certificazione di malattia che indichi chiaramente un infortunio sul lavoro o per una denuncia di infortunio con diagnosi incompatibile con qualsiasi causa violenta.

Valore della denuncia presentata all’Ente incompetente

La denuncia di malattia o infortunio presentata all’Ente incompetente sostituisce l’analogo adempimento verso l’altro Ente. Di conseguenza, eventuali informazioni integrative devono essere acquisite d’ufficio in qualsiasi momento dall’Ente che non ha ricevuto inizialmente la denuncia, senza che il mancato rispetto dei termini possa, di per sé, giustificare il rigetto della competenza.

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