Circolare numero 249 del 26-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con delibera n. 822 del 2 giugno 1992, il Comitato Esecutivo ha attribuito all'Istituto la competenza esclusiva ad accertare i requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana ai fini previdenziali e assistenziali. Ne deriva che l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane non è decisiva per tali fini e che occorre fare riferimento ai soli requisiti sostanziali previsti dalla legge quadro sull'artigianato. È inoltre superata la precedente delibera n. 85 del 26 giugno 1987, con conseguente abrogazione di ogni diversa disposizione amministrativa in materia.
Inquadramento previdenziale e assistenziale delle imprese artigiane; irrilevanza dell'iscrizione agli Albi artigiani
Inquadramento delle imprese artigiane ai fini previdenziali e assistenziali
La circolare informa dell'adozione della delibera n. 822 del 2 giugno 1992, con la quale il Comitato Esecutivo ha ridefinito il criterio di accertamento della qualifica artigiana ai fini previdenziali e assistenziali. La finalità della delibera è chiarire che la verifica dei requisiti spetta all'Istituto in via esclusiva e che le sedi devono adeguarsi a tale principio nella trattazione delle domande e nella qualificazione dei soggetti interessati.
Competenza esclusiva dell'Istituto
La delibera afferma che spetta esclusivamente all'Istituto accertare l'esistenza dei requisiti di legge necessari per riconoscere la qualifica artigiana all'impresa e all'imprenditore. Tale accertamento riguarda sia l'inquadramento dell'impresa, sia la posizione contributiva del titolare, con effetti a tutti i fini previdenziali ed assistenziali.
Irrilevanza dell'iscrizione agli Albi artigiani
Viene stabilito che l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge n. 443/1985, non ha valore decisivo ai fini della qualificazione dell'impresa in ambito previdenziale. In altre parole, l'iscrizione amministrativa non fa stato per la definizione dell'impresa ai fini dell'assicurazione sociale, che deve invece essere fondata su una verifica autonoma dell'Istituto.
Requisiti sostanziali per il riconoscimento della qualifica artigiana
Il riconoscimento della qualifica artigiana deve essere effettuato esclusivamente sulla base dei requisiti sostanziali indicati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. La delibera richiama quindi un criterio sostanzialistico, basato sulle caratteristiche effettive dell'impresa e dell'attività esercitata, e non su elementi formali derivanti dall'iscrizione in registri o albi regionali.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Nel testo della delibera vengono richiamati i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che sorreggono l'orientamento adottato:
- legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro sull'artigianato;
- legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa all'assicurazione IVS dei titolari di impresa artigiana e dei familiari coadiutori;
- art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo cui la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali;
- sentenza della Corte costituzionale n. 336/1989, che ribadisce l'impossibilità per le Regioni di incidere sui rapporti previdenziali per il carattere nazionale del sistema;
- sentenza della Corte di Cassazione n. 02022/1988.
Superamento della precedente disciplina e indicazioni operative
La delibera prende atto della necessità di modificare la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 26 giugno 1987, che deve ritenersi superata. È inoltre espressamente abrogata ogni diversa disposizione amministrativa emanata in materia. Le Sedi devono pertanto attenersi a quanto stabilito dalla nuova delibera sia per la definizione delle domande di iscrizione, sia per la qualificazione dell'imprenditore e dei suoi collaboratori ai fini dell'iscrizione alle gestioni previdenziali ed assistenziali. La circolare segnala infine che potranno essere emanate ulteriori disposizioni per la concreta attuazione del provvedimento.
Punti principali
Competenza esclusiva dell'Istituto
Viene affermato il principio secondo cui l'Istituto è l'unico soggetto competente ad accertare direttamente l'esistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica artigiana, sia per l'inquadramento dell'impresa sia per la posizione contributiva del titolare.
Irrilevanza dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
L'iscrizione agli Albi di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985 non fa stato ai fini previdenziali ed assistenziali. Per la qualificazione dell'impresa artigiana non rileva quindi la sola iscrizione amministrativa, ma la verifica sostanziale dei presupposti di legge.
Riferimento ai requisiti sostanziali della legge quadro sull'artigianato
Il riconoscimento della qualificazione artigiana deve avvenire esclusivamente sulla base dei requisiti sostanziali previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Normativa e giurisprudenza richiamate
La delibera richiama la legge 8 agosto 1985, n. 443; la legge 4 luglio 1959, n. 463; l'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88; la sentenza della Corte costituzionale n. 336/1989, che ribadisce il carattere nazionale del sistema previdenziale; e la sentenza della Cassazione n. 02022/1988.
Superamento della precedente disciplina amministrativa
La nuova delibera rende superata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 26 giugno 1987 e abroga ogni diversa disposizione amministrativa emanata in materia. Le Sedi devono quindi uniformarsi a tali criteri nella definizione delle domande di iscrizione e nella qualificazione di imprenditore e collaboratori ai fini delle gestioni previdenziali e assistenziali.
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