Cassazione Civile, Ordinanza n. 20966/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario con cui l'INPS richiedeva il versamento di contributi IVS a percentuale o eccedenti il minimale per gli anni 2009 e 2010 in favore della gestione commercianti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, sul rilievo che i redditi considerati dall'Istituto erano redditi da partecipazione a società in accomandita semplice e quindi non assoggettabili a contribuzione ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. La Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, ha invece ritenuto dovuta la contribuzione, richiamando l'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, secondo cui il contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3-bis citato e dell'art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i redditi da partecipazione considerati dall'INPS non potevano rientrare nella base imponibile contributiva; in via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate per contrasto con gli artt. 3, 53 e 38, comma 2, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la disciplina previdenziale, nel prevedere che la contribuzione dei soggetti iscritti alla gestione commercianti sia rapportata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, impone di fare riferimento alla qualificazione fiscale dei redditi. Ne deriva che i redditi di partecipazione a società di persone, per il principio di trasparenza fiscale, sono redditi d'impresa e concorrono alla base contributiva; viceversa, i meri utili da partecipazione in società di capitali, essendo redditi di capitale, ne restano esclusi. La Corte ha richiamato un orientamento consolidato e ha escluso la fondatezza dei dubbi di incostituzionalità prospettati, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'INPS, ma con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 3-bis d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992
"A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto... è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF"
la norma amplia la base imponibile contributiva, collegandola alla totalità dei redditi d'impresa fiscalmente denunciati, non alla sola attività che dà titolo all'iscrizione
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
richiamato per affermare che i redditi delle società di persone sono qualificati come redditi d'impresa e imputati ai soci secondo il principio di trasparenza fiscale
art. 55 d.P.R. n. 917/1986
indicato per definire i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale
art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986
richiamato per distinguere, nel testo fiscale, i redditi di capitale dagli utili da partecipazione nelle società soggette a IRES
art. 38, comma 2, Cost.
richiamato per escludere che la tutela previdenziale sia limitata ai soli redditi da lavoro in senso stretto e per valutare la ragionevolezza dell'ampliamento della base contributiva
art. 3 Cost.
invocato nel motivo di incostituzionalità, ma ritenuto non violato alla luce della differenza tra società di persone e di capitali
art. 53 Cost.
invocato nel motivo di incostituzionalità, senza esito favorevole al ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In materia di contribuzione INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali, la base imponibile va determinata secondo il rinvio alla nozione fiscale di reddito d'impresa, includendo tutti i redditi qualificati come tali dal TUIR e denunciati ai fini IRPEF.
- I redditi percepiti per mera partecipazione a società di persone concorrono alla base contributiva previdenziale del socio, perché il principio di trasparenza fiscale li qualifica come redditi d'impresa e li imputa al socio indipendentemente dalla percezione.
- I meri utili da partecipazione in società di capitali, quando non vi sia svolgimento di attività lavorativa, restano redditi di capitale e non entrano nella base imponibile contributiva della gestione commercianti.
- L'interpretazione delle norme previdenziali che ampliano la base contributiva non può essere estesa oltre il dato legislativo; tuttavia, quando il legislatore richiama la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini fiscali, il rinvio consente di utilizzare le categorie del diritto tributario per individuare i redditi rilevanti.
- Le questioni di legittimità costituzionale fondate sugli artt. 3, 53 e 38 Cost. non sono fondate quando la differente disciplina tra società di persone e società di capitali risponde alla diversa struttura dei rapporti sociali e al collegamento tra contribuzione e prestazioni previdenziali.
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