Cassazione Penale, Ordinanza n. 04881/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità e per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in modo assertivo la tenuità della condotta e richiamando giurisprudenza non specificamente calata nel caso concreto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, comma 4, c.p., contestando la valutazione dei giudici di merito senza indicare un travisamento della prova e limitandosi a prospettare una diversa lettura degli elementi fattuali già valorizzati ai fini della dosimetria della pena. La memoria difensiva ha solo ribadito i motivi già formulati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché fondato su affermazioni apodittiche e su richiami giurisprudenziali non correlati al caso concreto; ha ritenuto il secondo motivo parimenti generico e sostanzialmente diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dalla Corte territoriale, senza dedurre un effettivo travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
indica il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità confermato in appello; la Corte non ne discute il merito, ma lo richiama come titolo della condanna impugnata.
art. 495 c.p.
indica il delitto contestato e confermato in appello, richiamato solo come parte della condanna oggetto di ricorso.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non specificamente calato nel caso concreto.
art. 62, comma 4, c.p.
è stata invocata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto il motivo generico e diretto a contestare apoditticamente la valutazione di merito.
art. 133, comma 1, c.p.
richiamato per la valutazione degli elementi considerati dalla Corte di merito nella dosimetria della pena; la Cassazione osserva che il ricorso si limita a contestare tale apprezzamento senza travisamento della prova.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità richiamata solo per affermarne il mancato riconoscimento nei giudizi di merito; il ricorso non supera il vaglio di specificità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e ancorata alle concrete circostanze del processo; richiami astratti o giurisprudenza non correlata al caso rendono il motivo generico e inammissibile.
- La doglianza contro il diniego di una circostanza attenuante o contro la quantificazione della pena non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito: occorre dedurre un effettivo vizio di motivazione o il travisamento della prova.
- La Corte di cassazione non ammette motivi che, sotto la veste della violazione di legge, mirino soltanto a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti già valutati dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorre colpa nell'impugnazione evidentemente infondata, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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