Ordinanza del 09/09/2019 n. 22469 - Corte di Cassazione
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Presupposto dell'imposta - Impresa familiare - Collaborazione dei familiari - Assoggettabilità all'Imposta - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’imprenditore familiare è soggetto all’IRAP quando la collaborazione del familiare costituisce un apporto organizzativo idoneo a generare valore aggiunto. Non è consentito presumere che tale collaborazione sia meramente esecutiva; nel caso esaminato, le quote di reddito corrisposte alla moglie, pari al 49% e di importo considerevole, hanno dimostrato l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato accolto, con rigetto della domanda di rimborso IRAP per gli anni 2005-2008.
IRAP e impresa familiare: assoggettabilità del promotore finanziario in presenza della collaborazione del familiare
IRAP e collaborazione nell’impresa familiare
La pronuncia riguarda l’assoggettabilità all’IRAP dell’attività svolta da un promotore finanziario nell’ambito di un’impresa familiare, con particolare riferimento alla rilevanza della collaborazione della moglie, titolare di una quota del 49% del reddito d’impresa. La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva riconosciuto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2005-2008.
Origine della controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell’IRAP relativa agli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008. A seguito del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate, aveva impugnato il diniego.
La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza del 7 novembre 2017, aveva accolto il ricorso, ritenendo che la partecipazione della moglie all’impresa familiare non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Secondo la CTR, in assenza di una prova specifica dell’Ufficio, la collaborazione della moglie, priva della qualifica di promotore finanziario, doveva presumersi limitata a mansioni esecutive, assimilabili a quelle di segretaria.
Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi:
- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c), per avere la CTR escluso l’autonoma organizzazione nonostante l’apporto effettivo e continuativo della collaboratrice familiare;
- omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla partecipazione della collaboratrice al reddito d’impresa nella misura del 49%, percentuale massima prevista dalla legge.
Le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, formulate in relazione agli artt. 360 e 360-bis c.p.c., sono state ritenute infondate dalla Corte.
Presupposto dell’IRAP
La Corte ha ribadito che l’IRAP non colpisce il reddito o il patrimonio in quanto tali, ma lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni e servizi.
Ne consegue che l’imprenditore familiare può essere soggetto passivo dell’imposta, mentre i familiari collaboratori non sono autonomamente assoggettati all’IRAP. Tuttavia, la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare rappresenta un elemento sintomatico dell’esistenza dell’autonoma organizzazione del titolare, poiché può costituire un “quid pluris” capace di produrre ricchezza ulteriore o valore aggiunto rispetto a quello conseguibile mediante il solo lavoro personale dell’imprenditore.
La Corte richiama, sul punto, i precedenti Cass. n. 12616 del 2016 e Cass. n. 24060 del 2016. È inoltre richiamata Cass. n. 16742 del 2017, relativa a un agente di commercio, secondo cui non è sufficiente considerare l’entità contenuta o l’occasionalità dei compensi corrisposti a terzi senza valutare le somme attribuite ai collaboratori appartenenti all’impresa familiare.
Attività del promotore finanziario
L’attività del promotore finanziario non è automaticamente qualificabile come attività d’impresa soggetta a IRAP. La sua natura deve essere valutata concretamente, poiché, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, può essere svolta in qualità di dipendente, agente o mandatario.
In relazione alle modalità effettive di svolgimento, l’attività può quindi presentare caratteristiche riconducibili:
- al lavoro subordinato, escluso dall’IRAP;
- al lavoro autonomo, soggetto all’imposta soltanto in presenza di autonoma organizzazione;
- all’attività d’impresa, ordinariamente assoggettata a imposizione.
La valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base dell’insieme degli elementi concreti della fattispecie, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001 e il principio affermato da Cass. n. 8120 del 2012.
Rilevanza della collaborazione della moglie
La CTR aveva fondato la propria decisione sulla presunzione che, nell’attività di promotore finanziario, la moglie priva della specifica qualifica professionale potesse svolgere soltanto compiti esecutivi o di segreteria.
La Corte di cassazione ha ritenuto tale ragionamento contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza. Non è infatti possibile presumere che la collaborazione del partecipante all’impresa familiare sia meramente esecutiva sulla sola base dell’assenza della qualifica professionale del collaboratore o della particolare natura dell’attività svolta dal titolare.
La collaborazione deve essere valutata in concreto, considerando anche la sua continuità, la partecipazione al reddito e l’incidenza economica sull’organizzazione dell’attività.
Dati economici valorizzati dalla Corte
Dai quadri RF relativi agli anni oggetto della controversia, riportati dall’Agenzia delle entrate nel ricorso, risultavano attribuite alla collaboratrice familiare le seguenti quote:
- Euro 93.393,00 per il 2005;
- Euro 114.617,00 per il 2006;
- Euro 121.997,00 per il 2007;
- Euro 40.410,00 per il 2008.
La Corte ha considerato tali importi considerevoli e incompatibili con l’assenza di autonoma organizzazione. Le somme evidenziavano, infatti, un apporto collaborativo non riconducibile automaticamente a un’attività meramente esecutiva e collocavano l’attività del promotore finanziario nell’area di assoggettabilità all’IRAP.
Decisione della Corte
I due motivi di ricorso dell’Agenzia delle entrate sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. La Corte ha quindi:
- accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate;
- cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche;
- deciso la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto;
- rigettato il ricorso introduttivo del contribuente e, conseguentemente, la domanda di rimborso IRAP relativa agli anni 2005-2008;
- compensato tra le parti le spese dei gradi di merito;
- condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Spese del giudizio di legittimità
Le spese del giudizio di cassazione sono state liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, a carico del contribuente in favore dell’Agenzia delle entrate.
La decisione è stata assunta il 26 marzo 2019 e depositata in cancelleria il 9 settembre 2019.
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