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Ordinanza

Ordinanza del 19/09/2019 n. 23377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara estinto il giudizio per l’anno 2004, definito dal contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, e rigetta il ricorso per l’anno 2005. La disponibilità delle autovetture costituisce indice legale di capacità contributiva; per superare l’accertamento il contribuente deve provare documentalmente entità, provenienza e durata della disponibilità finanziaria, non essendo sufficienti generiche movimentazioni bancarie del padre o la qualità di studente universitario. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Accertamento sintetico mediante redditometro per gli anni 2004 e 2005 e prova delle liberalità familiari destinate all’acquisto di autovetture.

Accertamento sintetico e prova delle liberalità familiari

La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta 2004 e 2005 nei confronti di M. B., mediante accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. La rideterminazione del reddito era fondata sull’intestazione e sulla disponibilità di tre autovetture, considerate indici presuntivi di capacità contributiva.

Il contribuente aveva sostenuto di essere studente universitario e di avere acquistato le autovetture con denaro donatogli dal padre. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’acquisto dei veicoli fosse riconducibile a liberalità paterne. La Commissione Tributaria Regionale, a seguito dell’appello dell’Ufficio, aveva invece riformato la decisione, rilevando l’assenza di riscontri documentali precisi circa l’esistenza delle liberalità e l’effettivo impiego di denaro del padre per l’acquisto delle autovetture.

Oggetto del ricorso per cassazione

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più paragrafi, denunciando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, ha contestato:

  • la mancata considerazione della documentazione comprovante la sua qualità di studente universitario;
  • la mancata valorizzazione degli estratti conto intestati al padre, dai quali sarebbero emerse le somme utilizzate per l’acquisto delle autovetture;
  • l’omessa spiegazione delle ragioni per cui la disponibilità dei veicoli potesse giustificare l’accertamento, nonostante l’assenza di ulteriori beni-indice rilevanti;
  • la mancata considerazione del fatto che lo status di studente universitario a tempo pieno avrebbe reso improbabile lo svolgimento di un’attività lavorativa idonea a produrre i maggiori redditi presunti.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso limitatamente all’anno 2004, poiché la relativa controversia era stata definita ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Definizione della controversia relativa all’anno 2004

La Corte ha accertato che il contribuente aveva definito la lite relativa all’avviso di accertamento n. R19010500867/2009, concernente l’anno d’imposta 2004, presentando in data 2 aprile 2012 l’istanza prevista dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 e versando la somma di euro 1.738,70.

La documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria comprendeva la domanda di definizione, regolarmente ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, e il modello di pagamento attestante il versamento.

Per effetto della definizione, è venuta meno la materia del contendere. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio relativamente all’anno 2004 e ha cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata limitatamente a tale annualità.

La pronuncia richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere non determina una semplice inammissibilità del ricorso, ma comporta la caducazione delle pronunce precedenti non passate in giudicato e la loro rimozione mediante cassazione senza rinvio, poiché la definizione della controversia ha fatto venir meno l’attualità delle decisioni già emesse. Sono richiamate, in particolare, Cass., ord. 25 luglio 2012, n. 13109, Cass. n. 19533 del 23 settembre 2011 e Cass. n. 17817 del 9 settembre 2016.

Accertamento relativo all’anno 2005

Con riferimento all’anno d’imposta 2005, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la legittimità della decisione della Commissione Tributaria Regionale.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, l’accertamento sintetico fondato sugli indici previsti dai decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, relativi al cosiddetto redditometro, dispensa l’Amministrazione dall’ulteriore dimostrazione della capacità contributiva, una volta provata l’esistenza dei fattori-indice individuati dalla normativa.

L’accertamento basato su tali elementi, derivanti da parametri e calcoli statistici qualificati, è pertanto legittimo. Spetta al contribuente fornire la prova contraria idonea a dimostrare che la spesa o il mantenimento del bene sono stati finanziati mediante disponibilità non imponibili o comunque non riconducibili a redditi occultati.

La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 9539 del 19 aprile 2013, Cass. n. 16192 del 3 agosto 2016 e Cass. n. 15899 del 26 giugno 2017.

Onere della prova a carico del contribuente

La prova contraria deve riguardare non soltanto l’esistenza di una disponibilità finanziaria, ma anche la sua entità e la durata del possesso. Tali elementi devono risultare da idonea documentazione, come espressamente previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973.

La Corte precisa che non è sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Occorre fornire documentazione relativa a circostanze concrete e sintomatiche del fatto che tali somme siano state utilizzate, o abbiano potuto essere utilizzate, per sostenere le spese contestate.

La disciplina non impone necessariamente la prova diretta dell’impiego materiale di ciascuna somma per ciascuna spesa, in considerazione della fungibilità delle fonti di provvista economica. Tuttavia, la documentazione deve consentire di collegare, anche presuntivamente, la disponibilità finanziaria alla spesa o all’incremento patrimoniale oggetto dell’accertamento.

Sono richiamate Cass. n. 8995 del 18 aprile 2014, Cass. n. 25104 del 26 novembre 2014, Cass. n. 6396 del 30 marzo 2015, Cass. n. 14885 del 16 luglio 2015, Cass. n. 1510 del 20 gennaio 2017, Cass. n. 18097 del 10 luglio 2018 e Cass. n. 7257 del 14 marzo 2019.

Natura della presunzione derivante dai beni-indice

La disponibilità dei beni-indice costituisce una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., poiché è la legge stessa a collegare al fatto certo della disponibilità del bene l’esistenza di una capacità contributiva.

Una volta accertata l’effettiva disponibilità dei beni o degli elementi indicatori individuati dall’Ufficio, il giudice tributario non può neutralizzarne la forza presuntiva. Il suo compito consiste nel valutare esclusivamente la prova fornita dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie all’acquisto o al mantenimento dei beni.

La provenienza non reddituale può derivare da somme già sottoposte a imposizione o da somme esenti, ma deve essere adeguatamente dimostrata. La Corte richiama Cass. n. 16284 del 23 luglio 2007, Cass. n. 17487 del 1° settembre 2016 e Cass. n. 12060 del 9 agosto 2002, quest’ultima in materia di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973.

Prova delle liberalità del familiare

Nel caso in cui il contribuente sostenga che l’incremento patrimoniale sia stato finanziato da una liberalità familiare, la prova deve essere documentale. La motivazione della decisione deve fare riferimento puntuale ai documenti prodotti e al loro contenuto.

Non è sufficiente dimostrare che il familiare disponesse di redditi o di una capacità economica astrattamente idonea a sostenere la spesa. È necessario dimostrare anche:

  • l’entità delle somme o dei redditi disponibili presso il familiare;
  • la durata del possesso di tali somme;
  • elementi idonei a ritenere che esse siano state destinate, anche presuntivamente, alla spesa sostenuta dal contribuente;
  • il collegamento concreto tra la disponibilità finanziaria del familiare e l’incremento patrimoniale contestato.

La mera esistenza di redditi in capo al familiare dimostra soltanto una maggiore capacità contributiva del nucleo familiare, ma non prova di per sé che tali redditi siano stati utilizzati per soddisfare le esigenze del contribuente sottoposto ad accertamento.

La Corte richiama Cass. n. 24597 del 3 dicembre 2010, Cass. n. 6397 del 19 marzo 2014, Cass. n. 7757 del 28 marzo 2018 e Cass., ord. n. 1332 del 26 gennaio 2016.

Valutazione della documentazione bancaria e dello status di studente

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto insufficienti gli estratti del conto corrente intestato al padre, Filippo B., poiché le operazioni di giroconto e i prelievi di denaro contante non consentivano di dimostrare che quelle somme fossero state effettivamente impiegate per acquistare le autovetture intestate al contribuente.

La Corte ha giudicato tale motivazione esaustiva, coerente e priva di vizi logici. Le movimentazioni bancarie, considerate isolatamente, non provavano né la destinazione delle somme né il collegamento temporale e causale con l’acquisto dei veicoli.

È stata inoltre ritenuta irrilevante, in termini decisivi, la circostanza che il contribuente fosse studente universitario. L’iscrizione all’università non esclude infatti la possibilità di svolgere contemporaneamente un’attività lavorativa e di percepire redditi non dichiarati. Tale status, pertanto, non è sufficiente a superare la presunzione derivante dalla disponibilità dei beni-indice.

Decisione e spese

La Corte ha adottato una decisione distinta per le due annualità:

  • per l’anno 2004, ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata;
  • per l’anno 2005, ha rigettato il ricorso, confermando sostanzialmente l’accertamento e la decisione della Commissione Tributaria Regionale.

Le spese dei gradi di merito sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell’art. 46, terzo comma, del d.lgs. n. 546/1992. Per il giudizio di legittimità, il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

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