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Ordinanza

Ordinanza del 28/08/2019 n. 21769 - Corte di Cassazione

Contratto di leasing - Obbligazione cartolare - Novazione del rapporto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’avallante, stabilendo che la sostituzione di cambiali con altri titoli privi di avallo non dimostra, da sola, la novazione del rapporto di leasing o dell’obbligazione cambiaria. Il rinnovo può costituire una mera dilazione della scadenza, con permanenza delle garanzie originarie. La novazione oggettiva, inoltre, non estingue l’avallo ai sensi dell’art. 1275 c.c., norma riferita alla novazione soggettiva con liberazione del debitore originario.

Leasing, rinnovo di cambiali e permanenza dell’avallo in assenza di novazione

Leasing, rinnovo di cambiali e permanenza dell’avallo

La Corte di cassazione ha esaminato la controversia relativa alla responsabilità dell’avallante per obbligazioni derivanti da un contratto di leasing, chiarendo quando la sostituzione di cambiali possa integrare novazione e quali effetti produca sulle garanzie cambiarie.

Fatti e svolgimento del giudizio

Nel 2007 BPU Esaleasing, successivamente divenuta UBI Leasing s.p.a., ottenne dal Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo nei confronti di F.M. La società concedente aveva stipulato un contratto di leasing con Mary Wellbeing s.r.l. e sosteneva che le obbligazioni dell’utilizzatrice fossero state garantite, tra gli altri, da una fideiussione prestata da F.M., mentre l’utilizzatrice non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali.

F.M. propose opposizione sostenendo che, prima della scadenza naturale del leasing, le parti avessero concordato il riscatto anticipato dei beni. Secondo il ricorrente, il concedente avrebbe venduto i beni all’utilizzatrice, prevedendo il pagamento rateizzato del prezzo, con conseguente risoluzione del leasing e assunzione di nuove obbligazioni non coperte dalla garanzia originariamente prestata.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 18 luglio 2011 n. 882, rigettò l’opposizione, ritenendo non intervenuta alcuna novazione dell’originario rapporto e quindi valida ed efficace la garanzia. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 15 giugno 2017 n. 936, confermò la decisione, escludendo la prova sia dell’animus novandi sia dell’aliquid novi. Ritenne inoltre che l’anticipazione del riscatto, la restituzione delle cambiali originarie e l’emissione di nuovi titoli costituissero modifiche accessorie e non una novazione. L’eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell’art. 1955 c.c. fu dichiarata tardiva e inammissibile.

Questione preliminare sulla memoria difensiva

La Corte ha rilevato la tardività della memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La memoria era pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2019, a soli due giorni dall’adunanza camerale del 15 maggio 2019, anziché entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza.

È stato ribadito che, per le memorie inviate per posta, rileva la data di ricezione da parte della cancelleria e non quella di spedizione. Non è applicabile analogicamente l’art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., che considera tempestivo il deposito alla data di spedizione esclusivamente per ricorso e controricorso.

Primo motivo: modifica del riscatto e asserita novazione

Il ricorrente sosteneva che la previsione contrattuale di un termine fisso per il pagamento del prezzo di riscatto e il pagamento in un’unica soluzione fosse stata modificata dalle parti mediante anticipazione del riscatto e rateizzazione dell’importo. Da ciò avrebbe dovuto derivare la sostituzione del contratto di leasing con un nuovo contratto.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a censurare la ricostruzione della volontà negoziale e l’interpretazione del contratto senza indicare la violazione dei criteri legali di interpretazione previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c.

La Corte ha ricordato che l’interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito è censurabile in cassazione soltanto quando siano violate le regole legali di ermeneutica o quando l’interpretazione sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta. Non è sufficiente che il testo contrattuale consenta altre interpretazioni, se quella adottata dal giudice costituisce una soluzione non implausibile.

In ogni caso, il motivo sarebbe stato manifestamente infondato anche nel merito, poiché le parti avevano modificato soltanto il termine e le modalità di adempimento di un’obbligazione, ossia il pagamento del prezzo di riscatto, già sorta nell’ambito del contratto di leasing. Tale modifica non comportava quindi, di per sé, la novazione del rapporto.

Secondo motivo: rilevanza della fattura di vendita

Il ricorrente lamentava l’omessa considerazione della fattura n. 8155 dell’8 giugno 2005, che avrebbe documentato la vendita anticipata dei beni e il radicale mutamento della fattispecie contrattuale.

Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché, nonostante la formale deduzione di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, censurava nuovamente l’interpretazione della volontà delle parti operata dal giudice di merito.

La Corte ha precisato che:

  • l’omesso esame di una fonte di prova non equivale automaticamente all’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.;
  • secondo le Sezioni Unite, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio previsto dalla norma quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non siano state esaminate tutte le risultanze probatorie;
  • il giudice non è tenuto a esaminare e confutare singolarmente tutte le prove, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento;
  • la fattura di vendita emessa dal concedente in favore dell’utilizzatore è, in sé, irrilevante, poiché ogni leasing nel quale venga esercitata l’opzione di riscatto si conclude con una fattura di vendita;
  • il ricorrente non aveva indicato dove e quando la fattura fosse stata prodotta, dove fosse reperibile negli atti e quale fosse il suo esatto contenuto, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., a pena di inammissibilità.

Terzo motivo: sostituzione delle cambiali e novazione

Il terzo motivo riguardava la sostituzione delle cambiali originariamente consegnate dall’utilizzatrice e avallate da F.M. con nuove cambiali prive di avallo. Il ricorrente sosteneva che tale sostituzione dimostrasse la volontà delle parti di novare le obbligazioni derivanti dal leasing, con conseguente venir meno della garanzia personale.

La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile per più ragioni.

Principio sulla rinnovazione dei titoli cambiari

Il rilascio di cambiali in sostituzione o rinnovo di altre non comporta automaticamente la novazione del rapporto sottostante. In assenza della prova di una diversa e specifica volontà delle parti, il rinnovo può rappresentare una semplice dilazione del pagamento.

In tale ipotesi rimangono giuridicamente efficaci i titoli precedenti e le relative garanzie, compreso l’eventuale avallo. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il rilascio di nuovi titoli cambiari a rinnovo di quelli precedenti non implica, di per sé, novazione dell’obbligazione o del rapporto cambiario.

Il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla sentenza n. 2272 del 14 giugno 1935, è stato successivamente confermato, tra le altre, da Cass. civ., sez. I, 26 giugno 1992, n. 8029 e Cass. civ., sez. II, 20 luglio 1999, n. 7753.

Accertamento dell’animus novandi

La verifica dell’esistenza della volontà di novare una preesistente obbligazione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In sede di legittimità può essere contestato soltanto mediante la specifica deduzione della violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti.

Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva indicato adeguatamente quando le cambiali fossero state prodotte, da chi fossero state depositate e come fossero state identificate e indicizzate negli atti processuali. Anche sotto questo profilo, la censura non rispettava i requisiti di specificità necessari nel giudizio di cassazione.

Effetti della novazione sulle garanzie e sull’avallo

La Corte ha distinto tra novazione soggettiva e novazione oggettiva.

L’art. 1275 c.c. prevede l’estinzione delle garanzie del credito, salvo il consenso del garante al loro mantenimento, nel caso in cui la novazione comporti la liberazione del debitore originario. Tale disciplina riguarda la novazione soggettiva.

Nel caso concreto, anche ipotizzando una novazione del rapporto sottostante, si sarebbe trattato di novazione oggettiva, relativa cioè all’oggetto o al contenuto dell’obbligazione, senza liberazione del debitore originario. Pertanto, la regola dell’art. 1275 c.c. non avrebbe comportato l’estinzione automatica dell’avallo e l’avallante sarebbe rimasto obbligato.

L’avallante può opporre al portatore il rinnovo della cambiale soltanto quando sia dimostrato che, per espressa volontà delle parti, il rinnovo abbia prodotto la novazione dell’obbligazione cambiaria e l’estinzione dell’obbligazione portata dal titolo originario. Non può invece farlo quando, mancando l’animus novandi, il rinnovo costituisca una semplice proroga della scadenza.

Esito del giudizio e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di F.M. e lo ha condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di UBI Leasing s.p.a.

Le spese sono state liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese vive, oltre IVA, contributo alla Cassa forense e spese forfettarie secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2.

È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

La decisione è stata assunta il 15 maggio 2019 dalla Terza Sezione Civile della Corte di cassazione e depositata in cancelleria il 28 agosto 2019.

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