Ordinanza del 06/09/2019 n. 22406 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in appello - Notifica tramite raccomandata postale - Prova di avvenuta notifica - Deposito dell'avviso di ricevimento - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, il deposito dell’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione dell’appello notificato tramite servizio postale, purché la data di spedizione sia attestata meccanograficamente o con timbro datario dell’ufficio postale. Il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle entrate si è costituita tempestivamente; la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio.
Ammissibilità dell’appello tributario notificato per posta e valore probatorio dell’avviso di ricevimento
Ammissibilità dell’appello tributario notificato tramite servizio postale
La pronuncia riguarda la validità della costituzione in giudizio dell’appellante nel processo tributario quando l’atto di appello sia notificato direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte di cassazione chiarisce che il deposito dell’avviso di ricevimento, anziché della ricevuta di spedizione, non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione, purché siano rispettate specifiche condizioni probatorie.
Vicenda processuale
Con sentenza del 15 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole a M.B., socia al 95% della Autobrokers s.r.l. e destinataria di un avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione dell’anno d’imposta 2004.
La CTR aveva ritenuto indispensabile il deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello notificato tramite servizio postale, ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Secondo il giudice regionale, l’avviso di ricevimento non sarebbe stato sufficiente a dimostrare il rispetto sia del termine per proporre l’impugnazione sia di quello per la costituzione in giudizio.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione notificato il 15 gennaio 2018, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2, e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’articolo 156 c.p.c. L’intimata non ha svolto difese.
Termine per la costituzione in giudizio
La Corte ribadisce il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13453 del 2017: quando il ricorrente o l’appellante utilizza il servizio postale universale per la notificazione dell’atto, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione, e non dalla data di spedizione della raccomandata.
Ne consegue che la verifica della tempestività della costituzione deve essere effettuata con riferimento alla data di ricezione dell’atto notificato.
Valore probatorio dell’avviso di ricevimento
Il deposito dell’avviso di ricevimento, in luogo della ricevuta di spedizione, è ammissibile quando l’avviso stesso consenta di ricostruire con certezza la data di spedizione. In particolare:
- la data di spedizione deve essere asseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica oppure mediante timbro datario;
- in tale situazione, l’avviso di ricevimento svolge la stessa funzione probatoria attribuita dalla legge alla ricevuta di spedizione;
- la mera indicazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione non è, di regola, sufficiente;
- qualora manchi un’attestazione postale meccanografica o munita di timbro datario, l’insufficienza dell’avviso può essere superata soltanto se l’agente postale certifica che la ricezione del plico è avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.
Pertanto, il mancato deposito della ricevuta di spedizione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’appello.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’avviso di ricevimento era stato depositato presso la segreteria della CTR insieme all’atto di appello il 5 luglio 2012. Dal documento risultava che:
- l’appello era stato spedito il 7 giugno 2012;
- la contribuente aveva ricevuto il plico l’8 giugno 2012;
- la costituzione dell’Agenzia delle entrate era quindi avvenuta entro trenta giorni dalla ricezione dell’appello.
La Corte ha ritenuto, di conseguenza, tempestiva la costituzione dell’Ufficio, superando la valutazione di inammissibilità formulata dalla CTR.
Rispetto del termine per impugnare
La Corte ha ritenuto rispettato anche il termine per la proposizione dell’appello. La sentenza di primo grado, non notificata, era stata depositata il 29 aprile 2011. Nel calcolo del termine sono stati considerati:
- la mancata notificazione della sentenza;
- il fatto che il giudizio di primo grado fosse stato instaurato prima del 4 luglio 2009;
- la sospensione feriale dei termini processuali;
- la data di notificazione dell’appello, risultata compatibile con il termine di impugnazione.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 27 marzo 2019 e depositata in cancelleria il 6 settembre 2019.
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