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Ordinanza

Ordinanza del 09/09/2019 n. 22473 - Corte di Cassazione

IRAP - Analisi fattuale - Spese consistenti - Autonoma organizzazione - Presupposto dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un commercialista contro il diniego di rimborso IRAP per gli anni 1998-2001. Ha stabilito che l’elevato ammontare dei compensi a terzi e delle spese, anche se rilevato nelle dichiarazioni fiscali, non dimostra da solo l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Occorre verificare in concreto se tali esborsi remunerino attività strettamente connesse alla professione e idonee a potenziarne la produttività. La sentenza della CTR Sicilia è stata cassata con rinvio ad altra composizione.

IRAP e autonoma organizzazione del professionista: le spese elevate non bastano senza un’analisi concreta della loro funzione produttiva.

IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione

La pronuncia riguarda l’assoggettamento a IRAP dei professionisti e, in particolare, il significato da attribuire ai compensi corrisposti a terzi e alle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. La Corte precisa che il presupposto impositivo non può essere desunto dal solo dato quantitativo dei costi o dei compensi, ma richiede un accertamento fattuale sulla loro concreta funzione organizzativa e produttiva.

Soggetti e vicenda processuale

P.R., esercente l’attività di commercialista, aveva presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente aveva proposto ricorso.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 6 aprile 2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e respinto la domanda del contribuente, ritenendo che i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dimostrassero la sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Motivi del ricorso per cassazione

Il contribuente ha denunciato:

  • con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’esistenza di un’attività autonomamente organizzata;
  • con il secondo motivo, l’erronea valutazione delle prove dirette a dimostrare l’inesistenza di un’attività autonoma organizzata;
  • con il terzo motivo, la violazione e l’errata applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati.

Principio sull’impiego di lavoro altrui

La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui può costituire una delle condizioni idonee a configurare l’autonoma organizzazione quando il professionista corrisponda elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività.

È irrilevante il mezzo giuridico utilizzato per ottenere tali prestazioni. L’attività può essere svolta, tra l’altro, da:

  • lavoratori dipendenti;
  • una società di servizi;
  • un’associazione professionale.

Il riferimento è ai precedenti della Corte di cassazione n. 22674 del 2014, n. 7520 del 2016, n. 1820 del 2017 e n. 16368 del 2017.

Necessità di un’analisi concreta delle spese

I compensi erogati a terzi costituiscono un indice di autonoma organizzazione e, quindi, di assoggettamento a IRAP, soltanto quando sia accertato che gli esborsi siano destinati a remunerare attività strettamente connesse a quella professionale svolta dal contribuente e idonee a potenziarne o accrescerne l’attività produttiva.

La verifica deve pertanto essere effettuata caso per caso, considerando la concreta natura delle prestazioni remunerate e il loro effettivo apporto all’organizzazione professionale. Non è sufficiente rilevare che i costi o i compensi siano elevati in valore assoluto o che presentino un determinato rapporto percentuale rispetto agli altri elementi economici dell’attività.

Insufficienza del dato quantitativo

La Corte esclude che il mero ammontare delle spese o dei compensi possa dimostrare automaticamente il presupposto dell’IRAP. In particolare:

  • compensi elevati possono riflettere esclusivamente il valore ponderale o specifico dell’attività professionale esercitata;
  • spese consistenti possono essere riferibili ad aspetti personali dell’attività;
  • tali spese possono rappresentare un elemento passivo, non funzionale allo sviluppo della produttività;
  • il loro sostenimento non implica necessariamente un incremento dell’elemento organizzativo.

Di conseguenza, sia il valore assoluto dei costi e dei compensi sia il loro rapporto percentuale sono elementi insufficienti se non vengono accompagnati da una valutazione della loro effettiva funzione organizzativa. Il principio è richiamato anche con riferimento alla Cassazione n. 23557 del 2016.

Critica alla sentenza della CTR Sicilia

Secondo la Corte di cassazione, la CTR ha svolto una valutazione inadeguata e incompleta, poiché si è limitata a considerare le spese sostenute dal contribuente nelle singole annualità.

La Commissione regionale non ha invece esaminato criticamente se tali spese fossero costituite da elementi idonei a comprovare l’utilizzo di una struttura autonoma e se i compensi a terzi fossero diretti a remunerare attività strettamente collegate alla professione, capaci di potenziarne la produttività.

Decisione e rinvio

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione applicando il principio secondo cui l’autonoma organizzazione non può essere desunta dal solo ammontare delle spese o dei compensi, ma richiede un’analisi fattuale della loro concreta incidenza sull’organizzazione e sulla produttività dell’attività professionale. Alla Commissione regionale è stato inoltre demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 26 marzo 2019 e depositata in Cancelleria il 9 settembre 2019.

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