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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 5249 - Comm. Trib. Prov. Milano

ABBUONO IMPOSTA - Perdita o distruzione del prodotto - Caso fortuito o forza maggiore - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto non colpevole la dispersione dell'alcol etilico e ha riconosciuto che la perdita derivava da un evento non imputabile al proprietario del bene. Di conseguenza, ha ammesso l'abbuono dell'imposta previsto per la distruzione o perdita del prodotto in regime sospensivo quando l'evento dipende da caso fortuito o forza maggiore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la spettanza dell'abbuono dell'imposta sui prodotti sottoposti a regime sospensivo, in particolare sull'alcol etilico disperso e perduto durante il trasporto a causa di un'errata manovra del conducente dell'autobotte. Il punto centrale è stabilire se tale perdita sia riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, oppure a una condotta imputabile al proprietario o al soggetto responsabile del prodotto.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'abbuono d'imposta per perdita o distruzione di prodotti in regime sospensivo

    Nell'ipotesi di distruzione o perdita del prodotto in regime sospensivo, è previsto l'abbuono dall'imposta se la distruzione o la perdita derivano da caso fortuito o forza maggiore.

    L'abbuono è riconoscibile quando la perdita del prodotto non dipende da una condotta colpevole o negligente del proprietario o del soggetto responsabile, ma da un evento imprevedibile o inevitabile adeguatamente dimostrato.

Massime di principio

  • La perdita di un prodotto soggetto a imposta durante il regime sospensivo non comporta automaticamente il pagamento dell'imposta: occorre verificare la causa concreta della perdita.
  • L'abbuono può essere riconosciuto se il soggetto interessato dimostra che la distruzione o dispersione è dipesa da caso fortuito o forza maggiore e non da una propria condotta imputabile.
  • Un errore operativo del conducente può essere considerato non imputabile al proprietario del prodotto, ma la valutazione dipende dalle circostanze concrete, dai controlli esercitati e dall'eventuale negligenza organizzativa del proprietario.
  • Per ottenere l'abbuono è essenziale documentare l'evento, la quantità perduta, le modalità della dispersione e l'assenza di responsabilità del soggetto obbligato all'imposta.
  • La mera perdita fisica del prodotto non è sufficiente: l'autorità deve valutare il nesso tra l'evento e la responsabilità del proprietario o del detentore.

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