Sentenza del 12/06/2015 n. 5249 - Comm. Trib. Prov. Milano
ABBUONO IMPOSTA - Perdita o distruzione del prodotto - Caso fortuito o forza maggiore - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria provinciale ha ritenuto non colpevole la dispersione dell'alcol etilico e ha riconosciuto che la perdita derivava da un evento non imputabile al proprietario del bene. Di conseguenza, ha ammesso l'abbuono dell'imposta previsto per la distruzione o perdita del prodotto in regime sospensivo quando l'evento dipende da caso fortuito o forza maggiore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la spettanza dell'abbuono dell'imposta sui prodotti sottoposti a regime sospensivo, in particolare sull'alcol etilico disperso e perduto durante il trasporto a causa di un'errata manovra del conducente dell'autobotte. Il punto centrale è stabilire se tale perdita sia riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, oppure a una condotta imputabile al proprietario o al soggetto responsabile del prodotto.
Norme richiamate
Disciplina dell'abbuono d'imposta per perdita o distruzione di prodotti in regime sospensivo
Nell'ipotesi di distruzione o perdita del prodotto in regime sospensivo, è previsto l'abbuono dall'imposta se la distruzione o la perdita derivano da caso fortuito o forza maggiore.
L'abbuono è riconoscibile quando la perdita del prodotto non dipende da una condotta colpevole o negligente del proprietario o del soggetto responsabile, ma da un evento imprevedibile o inevitabile adeguatamente dimostrato.
Massime di principio
- La perdita di un prodotto soggetto a imposta durante il regime sospensivo non comporta automaticamente il pagamento dell'imposta: occorre verificare la causa concreta della perdita.
- L'abbuono può essere riconosciuto se il soggetto interessato dimostra che la distruzione o dispersione è dipesa da caso fortuito o forza maggiore e non da una propria condotta imputabile.
- Un errore operativo del conducente può essere considerato non imputabile al proprietario del prodotto, ma la valutazione dipende dalle circostanze concrete, dai controlli esercitati e dall'eventuale negligenza organizzativa del proprietario.
- Per ottenere l'abbuono è essenziale documentare l'evento, la quantità perduta, le modalità della dispersione e l'assenza di responsabilità del soggetto obbligato all'imposta.
- La mera perdita fisica del prodotto non è sufficiente: l'autorità deve valutare il nesso tra l'evento e la responsabilità del proprietario o del detentore.
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