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Ordinanza

Ordinanza n. 407/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’avviso di aggiudicazione al RTI EDS pubblicato il 2 dicembre 2025 sulla piattaforma di Infratel Italia S.p.A., relativo alla procedura per “l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano”, CIG B797A2D86D; - della delibera del Consiglio di amministrazione Infratel Italia S.p.A. del 18 novembre 2025, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione al RTI EDS della procedura di gara in questione; - del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione al RTI costituendo EDS della procedura per “l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano”; - di tutti i verbali della Commissione di Gara, della proposta di aggiudicazione, nonché degli atti e dei verbali adottati dal RUP; - degli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal R.U.P. e dalla Stazione appaltante sul possesso dei requisiti in capo al RTI EDS; - nonché in subordine del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto; - di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto del RTI costituendo Sirti Telco Infrastructures S.p.A. a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, nell’esecuzione della stessa.

Giustizia amministrativa202516014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al RTI EDS della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche, nonché gli atti presupposti e le verifiche dei requisiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura di gara, chiedendone la sospensione cautelare, l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’accertamento del diritto al subentro. Il motivo esaminato in sede cautelare riguarda la qualificazione del consorzio stabile e della consorziata esecutrice Inpower s.r.l. per i lavori appartenenti alla categoria OS19, per un importo di 9.880.406 euro. La consorziata indicata quale esecutrice risulta titolare di attestazione SOA OS19 in classifica IV-bis, sufficiente per lavori fino a 3.500.000 euro. La ricorrente ha quindi contestato la legittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione, assumendo che il requisito di qualificazione dovesse essere posseduto dalla consorziata esecutrice o comprovato mediante avvalimento, secondo il nuovo testo dell’art. 67, comma 3, lett. c), del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In via preliminare ha valorizzato il tenore letterale del nuovo art. 67, comma 3, lett. c), del d.lgs. 36/2023, modificato dall’art. 70 del d.lgs. 209/2024, secondo cui, per gli appalti di lavori eseguiti dal consorzio tramite consorziate indicate in gara, i requisiti devono essere posseduti e comprovati dalle consorziate in proprio oppure mediante avvalimento. Il Collegio ha rilevato che tale disciplina appare di segno opposto rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale sul cosiddetto cumulo alla rinfusa, secondo il quale i requisiti di capacità tecnica e finanziaria potevano essere computati cumulativamente in capo al consorzio, anche se posseduti dalle singole consorziate. Poiché la consorziata esecutrice indicata per i lavori OS19 non dispone di qualificazione sufficiente rispetto all’importo dei lavori dichiarato, il giudice ha ravvisato sufficienti elementi di fondatezza della censura. Ha quindi sospeso l’esecuzione del provvedimento di aggiudicazione e inibito, nelle more del giudizio, la stipula del contratto. La trattazione del merito è stata fissata al 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accordarla.

  • art. 67, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023

    c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104

    Per gli appalti di lavori eseguiti tramite consorziate indicate in gara, i requisiti devono essere posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio oppure mediante avvalimento.

  • art. 70 d.lgs. 209/2024

    Ha modificato l’art. 67 del d.lgs. 36/2023 introducendo la disciplina valorizzata dal TAR in materia di requisiti delle consorziate esecutrici.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dall’art. 67 quale istituto attraverso il quale la consorziata può comprovare i requisiti mediante avvalimento.

Massime di principio

  • Alla luce del nuovo testo dell’art. 67, comma 3, lett. c), del d.lgs. 36/2023, negli appalti di lavori eseguiti da un consorzio tramite consorziate indicate in sede di gara, i requisiti devono essere posseduti e comprovati dalla consorziata esecutrice in proprio oppure mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104; non è sufficiente, in via automatica, il possesso del requisito da parte del solo consorzio.
  • La disciplina introdotta dal correttivo al codice dei contratti pubblici appare incompatibile con l’applicazione del precedente principio del cosiddetto cumulo alla rinfusa, almeno nella parte in cui consentiva al consorzio di eseguire lavori tramite una consorziata priva della qualificazione richiesta, purché il requisito risultasse posseduto cumulativamente dal consorzio.
  • In sede cautelare, la mancata qualificazione della consorziata indicata quale esecutrice per l’intero importo dei lavori costituisce elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris della contestazione dell’aggiudicazione, quando la disciplina applicabile impone il possesso del requisito in capo alla consorziata stessa o la sua comprovabilità mediante avvalimento.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneQualificazione delle imprese e SOATutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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