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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8700/2020 del 11/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatole il 15 settembre 2010, relativo a un’automobile intestata alla società, con cui le era stato intimato di pagare entro venti giorni Euro 652.026,07, comprensivi di interessi di mora, aggi e spese, per crediti iscritti in cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza del 7-29 giugno 2011, dichiarava il difetto di giurisdizione sui crediti non tributari e rigettava il ricorso per il resto, compensando le spese. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 7 marzo 2013, rigettava l’appello della contribuente e quello incidentale della concessionaria sulle spese. La contribuente ha proposto sei motivi di ricorso: 1) nullità delle notifiche delle cartelle per la collocazione delle relate sul frontespizio anziché in calce; 2) inidoneità probatoria degli estratti di ruolo e delle copie delle relate di notifica; 3) irregolarità delle notifiche per mancato invio delle raccomandate informative; 4) invalidità delle cartelle per mancanza di sottoscrizione e di motivazione; 5) invalidità del preavviso per mancata allegazione delle cartelle richiamate; 6) carenza di potere della concessionaria per asserita illegittimità dell’affidamento diretto del servizio di riscossione. La concessionaria ha proposto ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese del primo grado.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e rigettato gli altri cinque. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973, quando la notificazione è eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati e l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa deve essere inviata anche se il consegnatario è una persona di famiglia; la CTR aveva invece applicato il solo art. 139 c.p.c., escludendo l’obbligo perché gli atti non erano stati consegnati al portiere o al vicino. La Corte ha confermato che la collocazione della relata sul frontespizio non determina di per sé la nullità della notificazione delle cartelle; che gli estratti di ruolo e, in mancanza di specifica contestazione di conformità, le copie delle relate possono essere utilizzati come prova; che le censure sulla sottoscrizione e sulla motivazione delle cartelle erano inammissibili o infondate; che il motivo sull’omessa allegazione delle cartelle non si confrontava con la motivazione della CTR; e che la censura sull’affidamento del servizio non colpiva la ratio decidendi relativa alla mancata abrogazione o impugnazione dell’atto di affidamento. Il ricorso incidentale sulle spese è stato rigettato, poiché la valutazione dei giusti motivi di compensazione compete al giudice di merito e la CTR aveva indicato complessità, novità e contrasto giurisprudenziale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; la concessionaria è stata condannata a rimborsare alla contribuente Euro 7.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre spese forfettarie e accessori. La ricorrente incidentale è stata dichiarata tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973

    va detto che quest’ultima disposizione, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte

    Nelle notificazioni effettuate dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati, la raccomandata informativa è adempimento essenziale anche quando l’atto sia consegnato a una persona di famiglia diversa dal destinatario.

  • art. 139 c.p.c.

    La CTR ha, pertanto, errato allorquando ha individuato l’unica fonte dell’invio della raccomandata informativa nell’art. 139 c.p.c., comma 4, escludendo il relativo obbligo, nel caso di specie, per non essere la notifica stata eseguita al portiere o al vicino.

    La disciplina dell’art. 139 c.p.c. non esaurisce gli obblighi di notifica quando trova applicazione l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, che impone la raccomandata informativa anche in ipotesi ulteriori rispetto alla consegna al portiere o al vicino.

  • art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.

    D’altra parte, anche a voler considerare l’apposizione in calce all’atto della relata di notifica come un requisito formale indispensabile (art. 156 c.p.c., comma 2), la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c., comma 3).

    Anche in presenza della violazione di un requisito formale ritenuto indispensabile, la nullità non può essere dichiarata quando l’atto abbia raggiunto il proprio scopo.

  • art. 26, D.P.R. n. 602/1973

    In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, come già affermato da questa Corte, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita (come sembra essere avvenuto nel caso di specie) anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica

    La cartella esattoriale può essere notificata direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale modalità la notificazione si perfeziona alla data risultante dall’avviso sottoscritto, senza necessità di un’apposita relata.

  • art. 22, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla parte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, solo in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del citato art. 22, comma 5.

    Nel processo tributario la copia fotostatica è idonea a introdurre la prova; spetta alla parte contestarne la conformità all’originale e solo a seguito di contestazione il giudice deve disporre la produzione dell’originale.

  • art. 2712 c.c.

    In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla parte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, solo in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del citato art. 22, comma 5.

    La conformità della copia fotostatica deve essere contestata dalla parte interessata; in assenza di contestazione, la copia può essere valutata come prova.

  • art. 91 c.p.c.

    In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

    Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese non investe la valutazione di opportunità della compensazione, riservata al giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti della ricorrente in via incidentale.

    La Corte ha applicato il raddoppio del contributo unificato alla ricorrente incidentale, in quanto il ricorso era stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Quando la notificazione degli atti tributari è eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati e l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata informativa è obbligatorio anche se il consegnatario è una persona di famiglia; l’omissione comporta l’irregolarità della notificazione.
  • La notificazione postale diretta della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto e non richiede la redazione di un’apposita relata.
  • L’estratto di ruolo può provare la natura e l’entità del credito portato dalla cartella se riproduce gli elementi essenziali per identificare il debitore, la causa e l’ammontare della pretesa; la produzione della cartella non è sempre necessaria per provare la notificazione, secondo la modalità concretamente utilizzata.
  • Nel contenzioso tributario la copia fotostatica è utilizzabile come prova; chi ne contesta la conformità deve formulare una contestazione specifica, dopo la quale il giudice può richiedere l’originale.
  • La collocazione della relata sul frontespizio, anziché in calce, non determina automaticamente la nullità della notificazione: occorre considerare se siano contestate la completezza e la conformità dell’atto e se la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
  • In cassazione, la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile, salvo la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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