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Sentenza

Sentenza n. 1726/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato relativa agli atti della procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a incarico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo aver presentato la propria candidatura per un incarico dirigenziale sulla base di un primo avviso, non aveva partecipato alla successiva selezione indetta per la medesima posizione, che aveva sostituito il precedente avviso senza comunicazione individuale ai candidati già interessati. L’incarico era stato poi conferito a una controinteressata. La ricorrente ha presentato, in data 8 gennaio 2026, sia un’istanza di accesso documentale sia un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, chiedendo copia degli atti relativi alla candidatura della controinteressata, alla proposta di conferimento, alla relativa accettazione e all’esame delle candidature. L’istanza di accesso documentale è stata respinta con nota del 22 gennaio 2026, mentre l’amministrazione non ha tempestivamente riscontrato, secondo la ricorrente, l’istanza di accesso civico generalizzato. Il ricorso è stato proposto per accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere l’ordine di provvedere. L’amministrazione ha sostenuto che la nota di rigetto dell’accesso documentale avesse contestualmente definito anche l’istanza di accesso civico generalizzato e che la richiesta fosse comunque diretta alla tutela di una posizione individuale, anziché al controllo diffuso sull’attività amministrativa. Ha inoltre chiesto la riunione con il separato ricorso proposto contro il diniego dell’accesso documentale.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di riunione con il separato giudizio concernente il diniego dell’accesso documentale, rilevando la diversità dei presupposti sostanziali e processuali delle due azioni. In particolare, il silenzio sull’accesso civico generalizzato non costituisce silenzio-diniego, poiché l’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 non prevede la formazione di un provvedimento tacito di rigetto; esso integra invece silenzio-inadempimento, da contestare mediante l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., con richiesta di adozione di un provvedimento espresso. La nota del 22 gennaio 2026 non è stata ritenuta idonea a definire anche l’istanza di accesso civico, poiché non vi faceva riferimento e motivava il diniego sulla mancanza di un interesse concreto e attuale, secondo la disciplina dell’accesso documentale. La successiva nota interna dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico non ha sanato l’inerzia, configurando una motivazione postuma e, inoltre, non essendo indirizzata alla ricorrente. Il TAR ha riconosciuto che la ricorrente era legittimata a presentare l’istanza di accesso civico generalizzato in quanto soggetto appartenente alla categoria di “chiunque”, senza necessità di dimostrare uno specifico interesse qualificato. Ha tuttavia precisato che, nel giudizio sul silenzio, non potevano essere direttamente valutate la fondatezza sostanziale della pretesa ostensiva, l’eventuale abusività dell’istanza o le cause ostative all’accesso, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’accertamento dell’obbligo dell’Assessorato di concludere il procedimento con una determinazione espressa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

    L’accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale collegato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013

    Il decorso del termine per riscontrare l’istanza di accesso civico generalizzato, in assenza di una previsione di silenzio-diniego, integra silenzio-inadempimento.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    La previsione del silenzio-diniego riguarda l’accesso documentale e non è estensibile all’accesso civico generalizzato.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il silenzio serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato deve essere contestato mediante l’azione avverso il silenzio, diretta a ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione ad adottare una determinazione espressa.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio avverso il silenzio il giudice non può pronunciarsi direttamente sulla fondatezza della pretesa quando residuano poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

    La cognizione piena sulla fondatezza della pretesa nel giudizio sul silenzio è ammessa solo nei casi di attività vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità né necessità di ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione di ricorsi connessi non è stata disposta perché le domande relative all’accesso documentale e all’accesso civico generalizzato sono assoggettate a presupposti e riti diversi.

Massime di principio

  • Il silenzio serbato da un’amministrazione su un’istanza di accesso civico generalizzato non forma un provvedimento tacito di rigetto, ma integra silenzio-inadempimento; l’interessato deve agire ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’adozione di una determinazione espressa.
  • L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti; eventuali cause ostative o profili di abusività devono essere valutati dall’amministrazione nel provvedimento espresso.
  • Il diniego espresso dell’accesso documentale, motivato con riferimento alla mancanza di un interesse concreto e attuale, non definisce anche un’istanza contestualmente proposta ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 se non contiene un riferimento specifico a tale diverso titolo di accesso.
  • Nel giudizio avverso il silenzio sull’accesso civico generalizzato il giudice, di regola, ordina all’amministrazione di provvedere senza sostituirsi ad essa nella valutazione della fondatezza della richiesta, quando residuano poteri amministrativi o attività istruttorie non ancora esercitati.
  • Una successiva comunicazione interna dell’amministrazione non indirizzata all’istante non può sanare l’inerzia originaria e non può integrare postumamente la motivazione di un precedente diniego riferito a un diverso regime di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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