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Ordinanza

Ordinanza n. 1109/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2025 con cui sono state approvate le graduatorie definitive per l'assegnazione delle borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale a.a. 2025/2026;

Giustizia amministrativa202601911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie definitive per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale per l'anno accademico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui sono state approvate le graduatorie definitive relative agli interventi per il diritto allo studio universitario, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda la composizione del nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE Università. Nel modulo di domanda la studentessa era stata avvisata che lo studente fa sempre parte del nucleo dei genitori, salvo il ricorrere delle condizioni previste dal bando per lo studente indipendente. La ricorrente aveva dichiarato di possedere tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 4.3.1 del bando: allontanamento dal nucleo familiare di origine da almeno due anni, disponibilità di un alloggio di proprietà di soggetto estraneo al nucleo familiare di origine e redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati negli anni 2023 e 2024, non inferiori a 9.000 euro annui. L'interrogazione della banca dati INPS effettuata dall'Adisurc aveva tuttavia restituito un'attestazione ISEE nella quale risultava la presenza di entrambi i genitori nel nucleo familiare dello studente. La ricorrente ha contestato tale ricostruzione, deducendo in particolare che la madre non faceva parte del suo nucleo familiare e che, comunque, nell'anno 2025 aveva prodotto reddito pari a zero, essendo emigrata all'estero; pertanto, anche ipotizzandone l'appartenenza al nucleo, il relativo reddito non avrebbe incrementato l'indicatore economico della studentessa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente un idoneo fumus boni iuris. Il giudice ha valorizzato la documentazione dalla quale emergeva, da un lato, la dichiarazione della ricorrente circa il possesso dei requisiti di studentessa indipendente e, dall'altro, la discordanza tra tale situazione e l'attestazione ISEE acquisita dall'Adisurc, che indicava la presenza di entrambi i genitori nel nucleo familiare. È stata inoltre considerata rilevante la circostanza che la madre non facesse parte del nucleo familiare della ricorrente e che, comunque, avesse prodotto reddito pari a zero. La sospensione è stata disposta nei limiti dell'interesse della ricorrente, senza definire il merito della controversia. È stata fissata l'udienza pubblica per il 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistente un idoneo fumus di fondatezza e ha accolto la domanda di sospensione.

  • art. 4.3.1 del bando di concorso

    Prevede le condizioni per qualificare lo studente come indipendente ai fini dell'ISEE Università: uscita dal nucleo familiare da almeno due anni, alloggio di proprietà di soggetto estraneo al nucleo originario e redditi da lavoro dichiarati non inferiori a 9.000 euro annui negli anni fiscali 2023 e 2024.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica cautelare di una graduatoria per benefici universitari, la discordanza tra la dichiarazione dello studente circa il possesso dei requisiti di indipendenza e l'attestazione ISEE acquisita d'ufficio impone una valutazione effettiva della situazione familiare ed economica documentata, senza esaurire l'accertamento nel dato informatico formalmente restituito dalla banca dati.
  • Quando l'amministrazione considera rilevante la presenza di un genitore nel nucleo familiare ai fini dell'ISEE Università, la contestazione della sua effettiva appartenenza al nucleo e l'allegazione documentata dell'assenza di redditi del genitore possono integrare un idoneo fumus boni iuris contro la graduatoria, anche se la questione deve essere definita nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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