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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34422/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del 30 marzo 2026 del Tribunale di Catanzaro, che aveva confermato la misura applicata dal GIP il 24 febbraio 2026: obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20 alle ore 7. La misura era stata disposta in relazione alla gravità indiziaria per il trasporto illecito di un chilogrammo di cocaina, contestato in concorso. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione e sulla scelta della misura. Ha sostenuto che si trattasse di un episodio occasionale, riguardante stupefacente appartenente a un altro indagato, il quale soltanto avrebbe incamerato il corrispettivo della cessione, differita a un momento successivo; ha inoltre lamentato l’assenza di una valutazione prognostica su una prossima occasione concreta di commissione di nuovi reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul pericolo cautelare riproponessero questioni di fatto già esaminate dal Tribunale, la cui motivazione era priva di vizi logici o giuridici: il pericolo attuale e concreto era stato desunto dalla gravità del trasporto consapevole e retribuito di un rilevante quantitativo di stupefacente, dall’assenza di valide spiegazioni e dalla necessità di separare l’indagato dal contesto criminale. La condotta risaliva al luglio 2024 e non poteva essere svalutata come episodica o marginale. La Corte ha precisato che l’attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di specifiche occasioni imminenti di ricaduta, ma una valutazione prognostica concreta basata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale, da approfondire maggiormente quanto più i fatti siano lontani nel tempo. La doglianza sull’adeguatezza della misura non custodiale è stata ritenuta generica, perché priva di specifica argomentazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza

    L’attualità del pericolo di reiterazione richiede una prognosi concreta fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale; non richiede l’individuazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva. La valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.

  • art. 110 c.p.

    quale consapevole accompagnatore del Mazzaferro e retribuito trasportatore della sostanza stupefacente, di elevato quantitativo

    La Corte ha ritenuto che, ai fini della valutazione cautelare, la gravità della condotta potesse essere apprezzata considerando il ruolo consapevole di accompagnatore e trasportatore retribuito nell’attività di trasporto dello stupefacente.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 27 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per il trasporto illecito di un kg. di cocaina)

    La disposizione è richiamata quale fattispecie di reato per il trasporto illecito di un chilogrammo di cocaina, attribuito all’indagato in concorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, l’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni per commettere nuovi reati: richiede una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative fondata sull’analisi delle modalità del fatto, della personalità dell’indagato e del contesto socio-ambientale.
  • Quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, tanto più approfondita deve essere la motivazione della prognosi cautelare; non è tuttavia necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.
  • È inammissibile la censura cautelare che si limiti a riproporre questioni di fatto già valutate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata non presenti vizi logici o giuridici.
  • La doglianza sull’adeguatezza della misura cautelare è generica se formulata in termini nominali, senza specifiche argomentazioni.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari

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