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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37289/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di assoluzione (con applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.) sostenendo che, in presenza di recidiva (art. 99, comma 4, c.p.), la causa di particolare tenuità non poteva essere riconosciuta. Contestava dunque l'erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 c.p. e l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva riqualificato il fatto e applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis. Il Collegio ha ritenuto congrua e logica la valutazione del giudice di merito secondo cui i precedenti dell'imputato erano per lo più non omogenei rispetto al fatto contestato e l'unico precedente omogeneo era remoto (2005) e isolato, sicché non poteva ritenersi l'abitualità del comportamento. La Corte ha richiamato il necessario giudizio complessivo previsto dall'art. 133 c.p. e la giurisprudenza di legittimità secondo cui la particolare tenuità si valuta congiuntamente sulla condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicata quando, a giudizio del giudice, la condotta è di lieve offesa concretamente valutata sulla base di modalità, grado di colpevolezza e danno/pericolo. Nel caso, è stata ritenuta applicabile perché la condotta è stata considerata non abituale e di scarsa offensività concreta.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per valutare la gravità del fatto: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo. La Corte ha richiamato questo criterio quale riferimento obbligato per il giudizio di particolare tenuità.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Disciplina la recidiva come circostanza aggravante; nel caso è stata considerata dal Tribunale ma ritenuta non decisiva per escludere la causa di non punibilità perché i precedenti omogenei erano isolati e remoti.

  • art. 495 cod. pen.

    Norma riferibile alla falsa dichiarazione di generalità ai pubblici ufficiali (reato originario contestato); il Tribunale ha riqualificato il fatto ex art. 496 c.p. e poi ha applicato art. 131-bis.

  • art. 496 cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale di merito; la Corte ha confermato la valutazione di merito inerente alla qualificazione e alla non punibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Criteri di impugnazione per vizio di motivazione e di diritto. Il ricorso del pubblico ministero invocava queste censure, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e conforme al diritto.

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito la necessità di una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del caso per riconoscere la particolare tenuità.

  • Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)

    Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022

    Ha ribadito che il giudizio sulla particolare tenuità deve fondarsi su modalità della condotta e sull'esiguità del danno o del pericolo; sottolinea che la particolare tenuità non equivale a inesistenza dell'antigiuridicità ma a inopportunità di punire se ricorrono le condizioni normative.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e concreta (art. 133): modalità della condotta, grado di colpevolezza e esiguità del danno o del pericolo sono i parametri decisivi.
  • La presenza di precedenti o della recidiva non esclude automaticamente la causa di non punibilità: rilevano omogeneità, numerosità e temporalità dei precedenti; un unico precedente remoto può non impedire il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Il giudice di merito ha ampio margine discrezionale nel valutare l'"inoffensività in concreto" della condotta; la Corte di legittimità valuta la logicità e la coerenza della motivazione, non sostituisce il giudizio di merito se adeguatamente motivato.
  • Per contestare l'applicazione di art. 131-bis il pubblico ministero deve dimostrare con argomentazioni in fatto e diritto che il comportamento è abituale o che gli elementi richiesti dall'art. 133 portano a ritenere non sussistente la particolare tenuità.
  • La distinzione tra inoffensività astratta e inoffensività concreta è cruciale: si valuta il caso concreto e non la tipicità astratta del fatto quando si decide sulla non punibilità.

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