Cassazione Civile, Ordinanza n. 11889/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che aveva annullato la cartella di pagamento emessa per la riscossione delle somme portate da un avviso di accertamento relativo all'anno 2001. La cartella richiamava il provvedimento della Corte di cassazione che aveva definito definitivamente il contenzioso sull'accertamento. Il giudice tributario di merito ha ritenuto insufficiente la motivazione della cartella, sul rilievo che il contribuente non si era costituito nel giudizio di cassazione relativo all'avviso. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, sostenendo che, quando la riscossione discende da un avviso di accertamento già notificato e conosciuto dal contribuente, la cartella è adeguatamente motivata anche con il solo richiamo all'atto presupposto e al provvedimento che ne ha definito il giudizio, senza necessità di ulteriori specificazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza di una cartella emessa in esecuzione della definitività di un avviso di accertamento già notificato e conosciuto dal contribuente, la motivazione della cartella è sufficiente se si limita al richiamo dell'atto presupposto e del provvedimento giudiziario che ha chiuso il giudizio sull'accertamento. La mancata costituzione del contribuente nel giudizio di cassazione non comporta un aggravamento dell'onere motivazionale a carico dell'amministrazione. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando la cartella di pagamento deriva da un avviso di accertamento già notificato e definitivamente consolidato, la motivazione può essere assolta con il richiamo all'atto presupposto e al provvedimento giudiziario che lo ha definito, senza ulteriori allegazioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio del provvedimento impugnato in relazione all'art. 7 dello Statuto del contribuente.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Le norme processuali sono richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento costituisce mera esecuzione di un avviso di accertamento già notificato al contribuente e divenuto definitivo, la motivazione può ritenersi sufficiente mediante il solo riferimento all'atto presupposto e alla decisione che ha definito il relativo contenzioso.
- L'amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire una motivazione ulteriore o autonoma della cartella solo perché il contribuente non si sia costituito nel giudizio di cassazione relativo all'avviso di accertamento.
- La conoscenza piena dell'atto presupposto da parte del contribuente, desumibile dalla pregressa impugnazione giudiziale, incide sulla sufficienza motivazionale dell'atto di riscossione successivo.
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