Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33554/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva respinto la domanda di protezione internazionale e, in subordine, di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha narrato di essere fuggito dal Gambia per sottrarsi alla costrizione, imposta da un padrone di casa, a contrarre un secondo matrimonio, rifugiandosi dapprima presso il villaggio della prima moglie e poi, dopo ulteriori vicissitudini, transitando in altri Paesi e in Libia prima di giungere in Italia. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, lamentando che il giudice avesse utilizzato COI acquisite d'ufficio senza sottoporle prima al contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 14 del d.lgs. n. 251/2007, assumendo che il Tribunale non avesse considerato il periodo trascorso in Libia e che tale Paese dovesse essere considerato il vero Paese di provenienza o comunque rilevante ai fini della vulnerabilità. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, censurando il diniego del permesso umanitario e valorizzando una prossima stabilizzazione lavorativa e la situazione socio-economica del Paese di origine.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'acquisizione officiosa delle COI non lede il diritto di difesa quando il ricorrente non abbia indicato COI diverse e specifiche da sottoporre al contraddittorio, essendo sufficiente che il giudice renda esplicite le fonti utilizzate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva dimostrato di aver devoluto al Tribunale la questione relativa al periodo trascorso in Libia, né aveva indicato in ricorso dove tale questione fosse stata prospettata; ha inoltre richiamato l'onere del richiedente di allegare e provare in che modo le vicende nel Paese di transito lo abbiano reso vulnerabile. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente comparato l'integrazione in Italia e la situazione del Paese di origine, rilevando l'assenza di un lavoro stabile, di un'abitazione e di altri elementi di radicamento, e la mancanza di ragioni ostative al rimpatrio, mentre la prospettata futura assunzione era irrilevante al momento della decisione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    Le COI acquisite d'ufficio dal giudice non devono necessariamente essere previamente sottoposte al contraddittorio, salvo che il richiedente abbia indicato diverse fonti specifiche non considerate o sostituite con altre fonti di diverso segno; è sufficiente che il giudice dia conto in motivazione delle informazioni utilizzate.

  • artt. 2 e 14 d.lgs. n. 251/2007

    Per la protezione internazionale il richiedente deve allegare e dimostrare la rilevanza delle vicende occorse nel Paese di transito ai fini della propria vulnerabilità; non basta la generica allegazione di violazioni dei diritti umani in quell'area.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso per motivi umanitari richiede una valutazione comparativa tra integrazione raggiunta in Italia e situazione nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio comporti la perdita di diritti o un vulnus alla vulnerabilità personale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

  • Cass. 29056/2019

    L'assenza di contraddittorio sulle COI acquisite d'ufficio non viola il diritto di difesa se il giudice si limita a integrare il materiale istruttorio e indica le fonti in motivazione; la violazione sussiste invece se vengono utilizzate fonti diverse o più aggiornate rispetto a quelle specificamente dedotte dalla parte, senza previa interlocuzione.

  • Cass. 28781/2020

    Spetta al richiedente allegare e provare in che modo le vicende avvenute nel Paese di transito abbiano determinato una situazione di vulnerabilità personale, non essendo sufficiente richiamare in astratto la presenza di violazioni dei diritti umani.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla protezione internazionale, l'utilizzo da parte del giudice di informazioni sul Paese di origine acquisite d'ufficio non viola di per sé il diritto di difesa, purché le fonti siano indicate in motivazione e il richiedente non abbia dedotto specifiche COI alternative ignorate o sostituite.
  • Il richiedente che invoca la rilevanza del Paese di transito deve allegare puntualmente tale questione e dimostrare il nesso tra le vicende lì occorse e la propria vulnerabilità individuale; la generica esistenza di violazioni dei diritti umani non è sufficiente.
  • La valutazione del permesso umanitario richiede un apprezzamento comparativo tra integrazione in Italia e condizioni nel Paese di origine; elementi futuri o meramente eventuali, come un lavoro non ancora stabilizzato, non incidono se al momento della decisione mancano un effettivo radicamento e ragioni ostative al rimpatrio.

Come è indicizzato

RamiImmobiliare
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.