Cassazione Penale, Sentenza n. 8636/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione di euro 19.778,51 corrispondenti a ratei pensionistici confluiti sul conto corrente dopo il sequestro originario (saldo 25.220,44) e non compresi nella confisca. Non era stata formulata una domanda di revoca della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011; invece la Corte di appello di Roma aveva riclassificato l'istanza come richiesta di revoca e trasmesso gli atti a Perugia, la quale ha rigettato la richiesta ritenendo non sussistenti i presupposti per la revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. La Corte ha stabilito che l'istanza verteva sulla separazione e restituzione di somme entrate sul conto dopo il sequestro (fase esecutiva, incidente di esecuzione) e non su una revoca della confisca ex art. 28 d.lgs. 159/2011; pertanto la Corte di appello di Perugia era funzionalmente incompetente a decidere quella specifica richiesta.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 159/2011
L'art. 28 disciplina la revoca della confisca; la Corte ha rilevato che l'istanza non mirava alla revoca ex art. 28 ma alla restituzione di somme non sottoposte a confisca, perciò la disciplina dell'art. 28 non era applicabile alla richiesta proposta.
Sez. U., n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
La sentenza delle Sezioni Unite riguarda la procedura applicabile in caso di sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la confisca; la Corte di cassazione precisa che tale principio non autorizza a riclassificare come revoca (art. 28) una istanza che, per oggetto, è invece un incidente di esecuzione volto alla separazione e restituzione di somme non confiscate.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra richiesta di revoca della confisca (art. 28 d.lgs. 159/2011) e istanza di restituzione/ separazione di somme entrate sul conto dopo il sequestro: le due domande hanno presupposti e procedure diversi.
- La restituzione di somme che non hanno formato oggetto della confisca deve essere trattata nella fase esecutiva come incidente di esecuzione; la competenza spetta al giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro/confisca originario (qui il Tribunale che ha emesso il decreto genetico).
- Il giudice non deve riclassificare d'ufficio la domanda del difensore in un rimedio diverso se ciò comporta decisione fuori dal perimetro della richiesta; una riclassificazione errata può determinare nullità per incompetenza funzionale.
- Se si intende ottenere la revoca della confisca ai sensi dell'art. 28, la relativa domanda deve essere espressamente proposta e supportata dalla dimostrazione dei presupposti richiesti dalla norma.
- Quando si contesta che somme confluite su un conto dopo il sequestro derivino da fonti lecite (es. ratei pensionistici), l'azione corretta è chiedere la separazione e la restituzione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve valutare la spettanza del richiedente.
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