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Ordinanza

Ordinanza n. 3571/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ​- del verbale di correzione datato 19 febbraio 2026 della Corte d’appello di Milano, prima sottocommissione esami di avvocato 2025, sottocommissione successive alla prima, conosciuto dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti formulato in data 2 aprile 2026 dal quale emerge l’attribuzione del punteggio di 12/30 alla prova scritta di diritto civile; - del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione esaminatrice, riunita presso la Corte d’appello di Milano, dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione di esame anno 2025, conosciuto dalla ricorrente in data 1° aprile 2026 sull’area riservata del sito del Ministero con il quale è stato reso noto il voto della prova scritta contenuto nella busta n. 459 e quindi la non ammissione alla prova orale del concorso per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2025, indetto con d.m. del 18 luglio 2025 pubblicato nella G.u. n. 56 del 18 luglio 2025; - dell’elenco degli ammessi alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2025, limitatamente alla parte in cui non reca, tra gli ammessi, il nominativo della ricorrente; - ove occorra del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 con il quale la commissione centrale presso il Ministero della giustizia ha approvato i criterî di correzione della prova scritta; - ove occorra del verbale di predisposizione dei criteri di correzione e valutazione degli elaborati, adottato dalla commissione d’esami presso Corte d’appello di Milano del 19 febbraio 2026 e della nota del Ministero della giustizia avente ad oggetto «Indicazione dei criterî di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2025»; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi i verbali di correzione degli elaborati adottati nelle sedute del 27 gennaio 2026, 5 febbraio 2026, 9 febbraio 2026 e del 19 febbraio 2026, i criterî di valutazione adottati dalla commissione presso il Ministero della giustizia nominata con d.m. 4 novembre 2025, il giudizio numerico attribuito, nonché ogni altro atto lesivo, relativo alla non ammissione della ricorrente alle prove orali; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della disposta non idoneità della ricorrente a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense e conseguentemente per la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere ad una diversa valutazione dell’elaborato ad opera di una commissione in diversa composizione nonché per la condanna delle amministrazioni al risarcimento in forma specifica mediante riammissione con riserva della ricorrente, nelle more della nuova correzione dell’elaborato oggetto di causa, a sostenere la prova orale della già menzionata procedura​;

Giustizia amministrativa202606011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e attribuzione del punteggio di 12/30 alla prova scritta di diritto civile dell'esame di abilitazione alla professione forense, con conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale di correzione della prova scritta di diritto civile, il giudizio di non idoneità, l'elenco degli ammessi alle prove orali e gli ulteriori atti relativi ai criteri di correzione e valutazione degli elaborati dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti, l'accertamento dell'illegittimità della non idoneità, la rivalutazione dell'elaborato da parte di una commissione in diversa composizione e la riammissione con riserva alla prova orale. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente, ma dà conto della contestazione della valutazione numerica e della richiesta di nuova correzione dell'elaborato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare ha ritenuto insussistente il necessario fumus boni iuris, rilevando che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione, espressa mediante voto numerico, non evidenziava macroscopici errori logici o formali. Ha inoltre considerato significative le sottolineature apposte sull'elaborato, riferite ad alcuni passaggi critici e alla contraddittorietà del fittizio atto difensivo, richiamando quale esempio la perizia preventiva per l'accertamento del concorso di colpa. Non è stata disposta la riammissione con riserva né la rivalutazione dell'elaborato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la valutazione tecnico-discrezionale espressa da una commissione esaminatrice mediante voto numerico non può essere sospesa in assenza di macroscopici errori logici o formali desumibili dagli atti di valutazione.
  • La presenza, sull'elaborato esaminato, di sottolineature riferite a passaggi critici e a profili di contraddittorietà può costituire elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, il necessario fumus boni iuris della domanda diretta a ottenere la rivalutazione della prova.
  • La riammissione con riserva a una prova orale e la rivalutazione dell'elaborato presuppongono, almeno nella fase cautelare, una plausibile illegittimità della valutazione contestata; tale plausibilità manca quando non emergano errori logici o formali macroscopici nella valutazione della commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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