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Sentenza

Sentenza n. 7161/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250037584, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 22 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 28 gennaio 2026 - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202603003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto nazionale per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio richiesto per immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un’università privata italiana. Il diniego era motivato dall’insufficienza dei mezzi economici, considerando il saldo del conto personale, i redditi dichiarati dai genitori ritenuti non coerenti con i saldi bancari, l’importo delle tasse universitarie pari a 21.000 euro e la durata sessennale del corso. È stata dedotta la violazione dell’art. 39 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 44-bis del d.P.R. 394/1999 e dell’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il ricorrente ha sostenuto di disporre di oltre 11.000 euro sul conto corrente, di poter contare sui redditi dei genitori, comprensivi di entrate locative, e, se necessario, sul sostegno economico del fratello; ha inoltre documentato il pagamento integrale delle tasse universitarie. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita nullità della procura speciale non munita di apostille.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la procura era stata rilasciata mediante atto pubblico formato da un notaio turco, con identificazione del sottoscrittore, e debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato per difetto di istruttoria e vizio motivazionale. Il Consolato non aveva adeguatamente considerato che il saldo del conto personale, superiore all’importo indicato dalla Tabella A della direttiva ministeriale del 1° marzo 2000, costituiva un elemento obiettivo rilevante; non poteva escluderne la rilevanza soltanto perché mancavano gli estratti storici dei movimenti, senza ulteriori elementi. Anche le entrate locative dei genitori non potevano essere considerate irrilevanti per la sola mancata registrazione, in assenza di un puntuale obbligo di registrazione nello Stato di riferimento, ferma la possibilità di verificarne effettività e continuità. Il pagamento integrale delle tasse universitarie costituiva inoltre prova di solvibilità non adeguatamente valutata. Quanto alla durata sessennale del corso, il giudice ha precisato che il visto per studio è rilasciato per un orizzonte temporale annuale, mentre per gli anni successivi la permanenza dipende dal rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura. È stato quindi annullato il diniego ed è stato ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rispettando il vincolo conformativo derivante dalla decisione. È stata respinta, allo stato, la domanda di condanna al rilascio del visto, poiché il difetto istruttorio imponeva la riedizione del potere e non consentiva al giudice di sostituirsi all’Amministrazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa della disciplina del soggiorno per motivi di studio e dei relativi requisiti.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Indicato quale fondamento della richiesta del visto di ingresso per motivi di studio.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione alla Tabella A della direttiva ministeriale del 1° marzo 2000, utilizzata come parametro per la disponibilità economica minima.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nella disciplina del visto e del soggiorno per studio.

  • art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011

    Richiamato quale norma attuativa dei requisiti per il rilascio del visto per studio.

  • punto 15 dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011

    Indicato quale disciplina specifica dei mezzi economici da dimostrare per il visto per motivi di studio.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Invocato per ottenere la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Ha impedito, in presenza della necessità di riesercitare il potere amministrativo, la condanna diretta al rilascio del visto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Ritenuta applicabile alla procura speciale notarile straniera, debitamente apostillata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, la valutazione dei mezzi di sostentamento deve considerare complessivamente e concretamente tutte le evidenze economiche prodotte dall’interessato, senza omettere elementi obiettivi rilevanti quali il saldo del conto corrente, i redditi dei familiari garanti e il pagamento delle tasse universitarie.
  • L’Amministrazione non può escludere la rilevanza di una disponibilità bancaria documentata soltanto per la mancanza di estratti storici dei movimenti, se non indica ulteriori elementi concreti idonei a porne in dubbio l’effettività o la stabilità.
  • Le entrate derivanti da contratti di locazione non possono essere considerate irrilevanti per la sola mancata registrazione quando non sia individuato un puntuale obbligo di registrazione nello Stato di riferimento; l’Amministrazione può tuttavia svolgere ulteriori verifiche sulla loro effettività e continuità.
  • Nel valutare i mezzi economici per un visto di studio, il pagamento integrale delle tasse universitarie costituisce un elemento rilevante della solvibilità del richiedente e deve essere espressamente considerato nella motivazione.
  • La disponibilità finanziaria richiesta per il primo visto di studio va rapportata all’orizzonte temporale annuale del visto, non automaticamente all’intera durata pluriennale del corso universitario; per gli anni successivi rileva la distinta procedura di rinnovo del titolo di soggiorno.
  • Quando l’annullamento del diniego dipende da un deficit istruttorio e rende necessaria una nuova valutazione amministrativa, il giudice deve limitarsi ad annullare l’atto e ordinare il riesame, senza imporre direttamente il rilascio del visto in assenza di un’attività istruttoria ancora da compiere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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