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Ordinanza

Ordinanza n. 206/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Tar della Calabria n. 313 del 10 febbraio 2025;

Giustizia amministrativa202500972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso il ricorso per ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, consistente nel deposito da parte dei ricorrenti di memorie sulla questione d'inammissibilità rilevata d'ufficio, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione è stata riservata all'esito del contraddittorio sulla questione. La segreteria deve comunicare l'ordinanza.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 313 del 10 febbraio 2025, resa su ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 313 del 10 febbraio 2025. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità dell'azione, ritenendo dubbia la compatibilità del giudizio di ottemperanza con l'esecuzione di una sentenza amministrativa pronunciata in materia di silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., anche considerando che nella precedente decisione sul ricorso avverso il silenzio era già stata disposta la nomina di un commissario ad acta. La questione è stata sottoposta alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve sottoporla alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 117 c.p.a.

    La sentenza resa nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione costituisce il presupposto del ricorso, ma il TAR ha rilevato come questione da approfondire la compatibilità dell'azione di ottemperanza per la sua esecuzione, specie quando la sentenza abbia già disposto la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza resa ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deve essere verificata la compatibilità dell'azione esecutiva con lo specifico contenuto della sentenza e con gli strumenti esecutivi già disposti dal giudice, inclusa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile causa d'inammissibilità del ricorso, deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie e riservando la decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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