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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11285/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per svolgere un'attività lavorativa come addetto alla manutenzione in un'azienda ubicata a 26 km dall'abitazione familiare, con orario 9-17. Il Tribunale aveva ritenuto non sussistente il requisito dell'assoluta indigenza previsto dall'art. 284, comma 3, c.p.p. e, comunque, aveva ritenuto incompatibile l'orario e la distanza dell'attività rispetto alle esigenze cautelari. Profiti deduceva vizi di motivazione: contestava l'uso delle condizioni economiche dei familiari per escludere l'assoluta indigenza personale e chiedeva una rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce della condotta osservata durante i domiciliari e del decorso del tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la valutazione dell'assoluta indigenza deve essere rigorosa ma non richiede una totale impossidenza; ha ritenuto rilevante ai fini della valutazione anche la possibilità che i familiari, compresi i figli maggiorenni, siano tenuti a un obbligo alimentare nei confronti del genitore. Ha inoltre ritenuto non persuasive le argomentazioni sul decorso del tempo e sulle modifiche nella qualificazione del reato, rilevando l'assenza di elementi nuovi e la incompatibilità dell'orario e della distanza con le esigenze cautelari, dato il profilo di pericolosità connesso all'accusa (associazione per delinquere con metodo mafioso e truffe e falsi in danno di istituti di credito). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 284, comma 3 c.p.p.

    prevede l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per lavoro in presenza di assoluta indigenza e compatibilita' con le esigenze cautelari

    la Corte richiama un criterio di particolare rigore per valutare l'assoluta indigenza, senza però richiedere una totale impossidenza; l'indigenza si valuta in relazione alla capacita' del soggetto, tenendo conto della necessita' di provvedere a educazione, istruzione e cura propria e dei soggetti a lui dipendenti

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna al versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa

    applicata per imporre il pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda per l'inammissibilita' del ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 13/02/2018)

    richiamata in tema di valutazione dell'assoluta indigenza e dei limiti interpretativi della norma

    la Corte di legittimita' ha gia' precisato i parametri per valutare l'assoluta indigenza e l'eccezionalita' dell'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio

Massime di principio

  • La valutazione dell'"assoluta indigenza" ex art. 284, comma 3, c.p.p. deve essere rigorosa ma non esigere una totale impossidenza: si valuta se, senza i proventi del lavoro richiesto, l'interessato possa far fronte alle primarie esigenze di vita proprie e dei soggetti a lui economicamente dipendenti.
  • Le condizioni economiche dei familiari conviventi possono avere rilievo nella valutazione solo nella misura in cui esistono obblighi di assistenza legale (es. obbligo alimentare dei figli maggiorenni); pertanto la semplice convivenza non esclude automaticamente la rilevanza delle risorse familiari.
  • La compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari richiede considerazione della distanza e dell'orario: plurime ore di assenza quotidiana in luogo distante possono rendere incompatibile l'autorizzazione, specie se l'imputato e' sottoposto a misura per reati gravi o con aggravanti rilevanti.
  • Il decorso del tempo e la buona condotta durante gli arresti domiciliari non determinano automaticamente la modifica della misura: per ottenere la rivalutazione delle esigenze cautelari occorrono elementi nuovi e significativi o specifica istanza al giudice competente.
  • Se si contesta la motivazione del giudice in sede di legittimita' bisogna dimostrare un vizio giuridico o logico nella valutazione degli elementi, non semplicemente chiedere una diversa valutazione dei fatti.

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