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Sentenza

Sentenza n. 4705/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del parere preventivo negativo prot. 495 del 13.1.2023, a firma del capo settore 3 tecnico e del responsabile del procedimento del Comune di San Vittore Olona avente ad oggetto “Vs richiesta del 12/12/2022 prot. 16123” e, in via gradata, dell'art. 66 delle n.t.a. del piano delle regole P.G.T. , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202300570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere preventivo negativo del Comune sulla richiesta relativa all’immobile, con impugnazione subordinata dell’art. 66 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle regole del PGT

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il parere preventivo negativo prot. 495 del 13 gennaio 2023, avente a oggetto la richiesta presentata il 12 dicembre 2022, e in via gradata l’art. 66 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle regole del PGT. In prossimità dell’udienza, avendo alienato l’immobile nel corso del giudizio, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., chiedendo la dichiarazione di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla rinuncia, ma non alla richiesta di compensazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare la legittimità del parere né la censura subordinata contro la norma del PGT. Ha compensato integralmente le spese, considerando la definizione in rito e il fatto che il Comune si era costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensionale significativa.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    che sussistano i presupposti di legge per dichiarare ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;

    La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata, costituisce presupposto per la definizione del giudizio in rito.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    che sussistano i presupposti di legge per dichiarare ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;

    La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio ai sensi della disposizione richiamata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In caso di definizione in rito, le spese possono essere compensate quando la parte resistente si è costituita senza svolgere attività difensionale significativa.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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