Cassazione Civile, Ordinanza n. 16191/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
Una società aveva agito contro la banca originaria per la ripetizione di somme indebitamente addebitate su due conti correnti; il tribunale aveva accertato l'illegittima contabilizzazione di alcuni importi ma, accogliendo la riconvenzionale della banca, aveva condannato la società al saldo passivo. In appello, la società aveva contestato la titolarità dei crediti in capo alla società cessionaria intervenuta nel giudizio, sostenendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. non fosse sufficiente a provare la legittimazione della cessionaria. La corte territoriale ha ritenuto invece che l'avviso, contenendo criteri sufficientemente specifici per individuare la massa dei crediti ceduti, fosse idoneo a dimostrare la titolarità del credito, e ha altresì rilevato la genericità della contestazione dell'appellante. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che la corte d'appello avesse ritenuto provata la legittimazione processuale della cessionaria con motivazione inesistente, censurando la prova della cessione e la motivazione sulla titolarità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non attinta la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla genericità dell'eccezione svolta in appello ex art. 342 c.p.c.; ha inoltre osservato che la questione della cessione del credito riguarda la titolarità del diritto sostanziale e non una questione di legittimazione processuale, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La Corte ha dato continuità al principio secondo cui, in caso di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la titolarità del credito se indica categorie di rapporti idonee a consentire l'individuazione senza incertezze dei crediti ceduti. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nella cessione in blocco di crediti bancari, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria se contiene indicazioni sufficientemente specifiche sulle categorie dei rapporti ceduti.
art. 342 c.p.c.
L'eccezione dell'appellante è stata ritenuta troppo generica perché non ha preso posizione sui criteri di individuazione del perimetro dei crediti ceduti, così da non scalfire la ratio della decisione di merito.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata a un orientamento di legittimità consolidato sulla prova della cessione in blocco dei crediti bancari.
art. 132 c.p.c.
La deduzione di motivazione inesistente è stata ritenuta, in realtà, una censura di merito sull'accertamento della prova della cessione, non scrutinabile in sede di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelera il procedimento e, nei casi di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, rileva anche ai fini della condanna aggravata.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna aggravata per abuso del processo, ritenendo che la scelta di non attenersi alla proposta, poi confermata dalla decisione definitiva, faccia presumere responsabilità aggravata del ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può costituire prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario quando la descrizione delle categorie dei rapporti ceduti consenta un'individuazione univoca dei crediti inclusi.
- La contestazione della cessione deve essere specifica: non è sufficiente dedurre in modo astratto che la pubblicazione dell'avviso non valga come prova, occorrendo confrontarsi con i criteri descrittivi del perimetro della massa ceduta.
- La successione nel diritto controverso attiene alla titolarità sostanziale del credito e non alla legittimazione processuale; la verifica della sua esistenza e portata è accertamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, specie se questa si fonda anche sulla genericità del motivo di appello.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo la logica dell'abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16122/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16123/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16126/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16128/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16129/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16130/2024 del 11/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →