Regolamento (UE) 2014/251
Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le categorie, i requisiti compositivi e le regole di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Definisce inoltre una disciplina autonoma per la registrazione, la protezione, il controllo, la modifica e la cancellazione delle indicazioni geografiche relative a tali prodotti. Si applica dal 28 marzo 2015 e abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 dal 28 marzo 2015, salvaguardando le scorte prodotte secondo la disciplina precedente.
Disciplina uniforme dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e protezione delle relative indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, indipendentemente dal luogo di produzione, nonché ai prodotti realizzati nell’Unione e destinati all’esportazione. Comprende vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Disciplina definizione, composizione, processi produttivi, denominazioni di vendita, presentazione, etichettatura, controlli e indicazioni geografiche. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica in via generale alla presentazione e all’etichettatura, salvo deroghe specifiche. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 e per le scorte esistenti.
Disciplina dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e delle relative indicazioni geografiche
Il regolamento (UE) n. 251/2014 aggiorna e sostituisce la disciplina dell’Unione sui vini aromatizzati, sulle bevande aromatizzate a base di vino e sui cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. La finalità è assicurare protezione dei consumatori, prevenzione delle pratiche ingannevoli, trasparenza del mercato, condizioni uniformi di concorrenza e tutela della reputazione dei prodotti dell’Unione, preservando al contempo i metodi tradizionali e tenendo conto dell’innovazione tecnologica.
Ambito di applicazione e rapporti con altre discipline
Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche. Si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché ai prodotti realizzati nell’Unione e destinati all’esportazione.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all’etichettatura, salvo le disposizioni speciali del regolamento. Ai prodotti si applicano inoltre, per quanto richiamati, il regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, il regolamento (CE) n. 1334/2008 sugli aromi, il regolamento (CE) n. 834/2007 sulla produzione biologica e le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative ai prodotti vitivinicoli utilizzati.
Categorie e definizioni
L’articolo 3 classifica i prodotti vitivinicoli aromatizzati in tre categorie:
- Vini aromatizzati: derivano da prodotti vitivinicoli ammessi dal regolamento (UE) n. 1308/2013, escluso il vino «retsina»; i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno il 75% del volume totale; può essere aggiunto alcole, colorante, mosto, edulcorante e devono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore al 14,5% vol. e inferiore al 22% vol., con titolo totale almeno pari al 17,5% vol.
- Bevande aromatizzate a base di vino: contengono almeno il 50% di prodotti vitivinicoli; non è aggiunto alcole salvo quanto previsto dall’allegato II; il titolo effettivo è almeno pari al 4,5% vol. e inferiore al 14,5% vol.
- Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli: contengono almeno il 50% di prodotti vitivinicoli; non è aggiunto alcole; il titolo effettivo è superiore all’1,2% vol. e inferiore al 10% vol.
Le definizioni di «denominazione di vendita», «descrizione» e «indicazione geografica» sono contenute nell’articolo 2. L’indicazione geografica identifica un prodotto originario di una regione, di un luogo specifico o di un paese, quando qualità, reputazione o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili all’origine geografica.
Requisiti produttivi e composizione
I prodotti devono essere realizzati conformemente ai requisiti, alle restrizioni e alle designazioni degli allegati I e II. La Commissione può adottare atti delegati per introdurre processi produttivi autorizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori e dei metodi raccomandati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino.
L’allegato I disciplina le principali componenti e operazioni ammesse:
- aromatizzazione mediante sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, erbe, spezie e prodotti alimentari sapidi, secondo le diverse categorie;
- edulcorazione con zuccheri, mosti, zucchero caramellato, miele, sciroppo di carruba e altre sostanze glucidiche naturali equivalenti;
- aggiunta di alcole esclusivamente mediante prodotti di origine agricola, inclusi alcole etilico agricolo, alcole o distillati di vino o uva passa, distillati agricoli, acquaviti e determinate bevande spiritose da uva passa fermentata;
- impiego di additivi e coloranti secondo il regolamento (CE) n. 1333/2008;
- aggiunta di acqua nella misura necessaria per elaborare essenze, sciogliere coloranti ed edulcoranti o correggere la composizione finale, senza alterare la natura del prodotto;
- aggiunta di anidride carbonica.
L’alcole etilico impiegato per diluire o sciogliere coloranti, aromi o altri additivi deve essere agricolo, utilizzato nella dose strettamente necessaria e non è considerato aggiunta di alcole ai fini della categoria del prodotto.
Denominazioni di vendita e presentazione
L’articolo 5 impone l’uso delle denominazioni di vendita dell’allegato II quando il prodotto soddisfa i relativi requisiti. Una denominazione può essere completata da una denominazione usuale ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011. Se il prodotto soddisfa più denominazioni, ne può essere utilizzata una sola, salvo diversa previsione dell’allegato II.
È vietato utilizzare, per prodotti non conformi, formule quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o espressioni analoghe associate a una denominazione regolamentata. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un’indicazione geografica protetta; non possono essere integrate da DOP o IGP vitivinicole, salvo la disciplina transitoria dell’articolo 26.
L’allegato II riconosce numerose denominazioni specifiche, tra cui «Vermut», «Vino aromatizzato amaro», «Vino aromatizzato all’uovo», «Sangría/Sangria», «Clarea», «Glühwein», «Pelin», «Cocktail a base di vino» e «Cocktail di vino spumante», subordinandole a requisiti dettagliati di composizione, aromatizzazione, contenuto zuccherino, titolo alcolometrico e origine.
Diciture sul tenore di zuccheri e provenienza
L’articolo 6 consente l’uso delle diciture riferite allo zucchero invertito secondo le seguenti soglie:
- «extra secco» o «extra dry»: meno di 30 g/l; per i vini aromatizzati, titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15% vol.;
- «secco» o «dry»: meno di 50 g/l; per i vini aromatizzati, titolo totale minimo del 16% vol.;
- «semisecco» o «semi-dry»: da 50 a meno di 90 g/l;
- «semidolce»: da 90 a meno di 130 g/l;
- «dolce»: almeno 130 g/l.
Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere accompagnate dall’indicazione quantitativa dello zucchero. Se la denominazione include «spumante», il vino spumante deve rappresentare almeno il 95% del prodotto utilizzato. È inoltre possibile indicare il principale aroma impiegato.
Quando è indicata la provenienza, essa coincide con il luogo di realizzazione del prodotto ed è espressa con «prodotto in […]» o formula equivalente, seguita dallo Stato membro o dal paese terzo. Le denominazioni protette devono comparire nella lingua o nelle lingue con cui sono registrate; i nomi in alfabeti non latini possono essere riportati anche in una lingua ufficiale dell’Unione.
Regole nazionali più severe
L’articolo 9 consente agli Stati membri di stabilire regole più restrittive per produzione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti con indicazione geografica protetta ottenuti nel proprio territorio o per l’introduzione di nuove indicazioni geografiche. Le regole nazionali devono essere compatibili con il diritto dell’Unione.
Procedura di protezione delle indicazioni geografiche
La domanda di protezione deve essere accompagnata da:
- nome richiesto;
- nome e indirizzo del richiedente;
- disciplinare di produzione;
- documento unico riepilogativo.
Il disciplinare deve contenere almeno il nome, la descrizione analitica e organolettica del prodotto, i processi produttivi e le restrizioni applicabili, la delimitazione della zona geografica, gli elementi che dimostrano il legame geografico, le condizioni unionale o nazionali applicabili, la materia prima principale e le autorità o gli organismi incaricati dei controlli.
Le domande relative a zone geografiche di paesi terzi devono dimostrare che la denominazione è protetta nel paese d’origine e devono essere presentate in una lingua ufficiale dell’Unione o accompagnate da traduzione certificata. La domanda può essere presentata da un’associazione di produttori o, in casi eccezionali, da un singolo produttore; i produttori possono chiedere la protezione solo per prodotti da essi realizzati. Per zone transfrontaliere è possibile una domanda congiunta.
Procedura nazionale e opposizione
Per le indicazioni originarie dell’Unione è prevista una procedura nazionale preliminare. La domanda è presentata nello Stato membro di origine, che verifica il rispetto dei requisiti e pubblica la domanda per almeno due mesi. Durante tale periodo, ogni persona fisica o giuridica con interesse legittimo, residente o stabilita nello Stato membro, può presentare opposizione motivata.
Se la domanda è ritenuta conforme, lo Stato membro pubblica almeno su Internet il disciplinare e il documento unico e li trasmette alla Commissione insieme alle informazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 5. Gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni necessarie entro il 28 marzo 2015.
La Commissione pubblica la data di presentazione, esamina la domanda e, se la ritiene conforme, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. Entro due mesi da tale pubblicazione possono opporsi Stati membri, paesi terzi o soggetti con interesse legittimo residenti o stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di origine o in un paese terzo.
Terminata la procedura di opposizione, la Commissione concede o nega la protezione mediante atto di esecuzione secondo la procedura d’esame prevista dall’articolo 34, paragrafo 2. Le domande irricevibili sono respinte con atto di esecuzione senza applicazione di tale procedura.
Limiti alla protezione: omonimi, genericità e marchi
Non sono protette le denominazioni divenute generiche, ossia divenute il nome comune di un prodotto vitivinicolo aromatizzato nell’Unione. La valutazione considera, in particolare, la situazione nelle zone di consumo e il diritto unionale o nazionale applicabile.
Gli omonimi devono essere valutati considerando gli usi locali e tradizionali e il rischio di confusione. Non è registrato un nome omonimo che possa indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto provenga da un altro territorio. L’uso del nome omonimo registrato successivamente deve essere organizzato in modo sufficientemente differenziato.
La domanda di marchio relativa a prodotti vitivinicoli aromatizzati è respinta quando il marchio ricade nell’ambito della protezione dell’indicazione geografica, è depositato dopo la domanda di protezione e l’indicazione viene successivamente registrata. I marchi registrati in violazione sono annullati. I marchi anteriori possono continuare a essere utilizzati e rinnovati, purché non ricorrano cause di nullità o decadenza previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009.
Portata della protezione e registro
L’indicazione geografica protetta può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare. La tutela comprende il divieto di:
- uso commerciale diretto o indiretto per prodotti comparabili non conformi o per sfruttare la notorietà della denominazione;
- usurpazione, imitazione o evocazione, anche con indicazione dell’origine vera, traduzione, trascrizione, traslitterazione o formule quali «genere», «tipo», «metodo», «imitazione» o «gusto»;
- indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura o qualità essenziali;
- pratiche idonee a indurre in errore sull’origine effettiva del prodotto.
Gli Stati membri devono adottare misure amministrative e giudiziarie per impedire o far cessare gli usi illeciti. La denominazione protetta non diventa generica nell’Unione. La Commissione istituisce e aggiorna un registro elettronico pubblico delle indicazioni geografiche protette; possono esservi incluse anche indicazioni di paesi terzi protette in forza di accordi internazionali.
Controlli e certificazione
Gli Stati membri designano le autorità competenti per i controlli, secondo i criteri del regolamento (CE) n. 882/2004, e comunicano alla Commissione i relativi nomi e indirizzi. Gli operatori conformi hanno diritto a essere tutelati da un sistema di controlli.
Per le indicazioni geografiche riferite a zone dell’Unione, la verifica annuale del disciplinare avviene durante la produzione e durante o dopo il condizionamento, da parte dell’autorità competente o di organismi di controllo operanti come organismi di certificazione. I costi sono a carico degli operatori sottoposti a verifica.
Per le indicazioni di paesi terzi, la verifica annuale è svolta da autorità pubbliche designate dal paese terzo o da organismi di certificazione. Gli organismi di certificazione devono essere conformi e accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065:2012; le autorità pubbliche devono garantire obiettività, imparzialità, personale qualificato e risorse adeguate.
Modifiche, cancellazione e tasse
Ogni soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 12 può chiedere la modifica del disciplinare, anche per adeguarlo all’evoluzione scientifica e tecnica o per modificare la delimitazione geografica. Se la modifica incide sul documento unico, si applica in via corrispondente la procedura degli articoli da 13 a 16; per modifiche minori la Commissione può approvare la domanda senza la procedura ordinaria di esame e opposizione.
La Commissione può cancellare la protezione, d’ufficio o su richiesta motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di un soggetto con interesse legittimo, quando l’indicazione non risponde più al disciplinare. Gli Stati membri possono imporre tasse per coprire i costi relativi all’esame di domande, opposizioni, modifiche e cancellazioni.
Denominazioni preesistenti e transizione
Le denominazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati elencate nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate e approvate da uno Stato membro entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette. Gli Stati membri devono trasmettere documentazione tecnica e decisioni nazionali entro il 28 marzo 2017; in mancanza, la denominazione perde la protezione.
Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato dal 28 marzo 2015. La Commissione può adottare misure transitorie, valide al massimo fino al 28 marzo 2018. I prodotti non conformi al nuovo regolamento ma ottenuti secondo il regolamento precedente prima del 27 marzo 2014 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. La stessa possibilità opera per i prodotti conformi agli articoli da 1 a 6 e all’articolo 9 del nuovo regolamento, prodotti prima del 27 marzo 2014 e conformi alla disciplina precedente per gli aspetti non regolati dalle suddette disposizioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 28 marzo 2015, mentre l’articolo 36, paragrafi 1 e 3, si applica dal 27 marzo 2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, applicazione e definizioni
Gli articoli 1 e 2 disciplinano definizione, designazione, presentazione, etichettatura e indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Il regolamento si applica ai prodotti commercializzati nell’Unione e a quelli prodotti nell’Unione per l’esportazione; il regolamento (UE) n. 1169/2011 opera salvo disposizioni speciali.
Categorie e requisiti alcolometrici
L’articolo 3 distingue vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. I vini aromatizzati devono contenere almeno il 75% di prodotti vitivinicoli e avere un titolo effettivo da 14,5% vol. a meno di 22% vol.; le bevande aromatizzate a base di vino almeno il 50% di prodotti vitivinicoli e un titolo da 4,5% vol. a meno di 14,5% vol.; i cocktail almeno il 50% di prodotti vitivinicoli e un titolo superiore a 1,2% vol. e inferiore a 10% vol.
Processi produttivi, aromi, edulcoranti e alcole
Gli articoli 4 e gli allegati I e II impongono il rispetto dei requisiti e delle restrizioni tecniche. Sono ammessi specifici aromi, edulcoranti, acqua, anidride carbonica, additivi e coloranti; l’alcole utilizzato deve essere di origine agricola. La Commissione può adottare atti delegati sui processi produttivi e atti di esecuzione sui metodi di analisi, tenendo conto dei metodi OIV.
Denominazioni, diciture ed etichettatura
Gli articoli da 5 a 8 impongono l’uso delle denominazioni di vendita dell’allegato II e vietano l’uso di formule evocative per prodotti non conformi. Sono disciplinate le diciture relative al tenore di zuccheri, l’indicazione di provenienza mediante la formula «prodotto in […]», le lingue utilizzabili e i riferimenti all’aroma principale. Le denominazioni protette possono sostituire o integrare la denominazione di vendita; non possono invece essere associate a DOP o IGP vitivinicole, salvo l’articolo 26.
Regole nazionali più restrittive
L’articolo 9 consente agli Stati membri di adottare, per i prodotti con indicazione geografica protetta ottenuti nel proprio territorio o per nuove indicazioni geografiche, regole di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura più severe, purché compatibili con il diritto dell’Unione.
Domande e registrazione delle indicazioni geografiche
Gli articoli da 10 a 16 richiedono una documentazione tecnica, un disciplinare di produzione e un documento unico. Le domande dell’Unione seguono una procedura nazionale preliminare, con opposizione di almeno due mesi, prima dell’esame della Commissione. La Commissione pubblica il documento unico e decide sulla protezione o sul rigetto mediante atti di esecuzione; è prevista una procedura specifica per le indicazioni di paesi terzi e per le domande transfrontaliere.
Protezione delle indicazioni geografiche e rapporti con i marchi
Gli articoli da 17 a 21 proteggono le indicazioni geografiche contro usi commerciali indebiti, usurpazione, imitazione, evocazione, indicazioni false o ingannevoli e pratiche idonee a confondere il consumatore. Le denominazioni generiche non sono protette. Sono disciplinati gli omonimi, la prevalenza delle indicazioni geografiche sui marchi successivi e la coesistenza con marchi anteriori. La Commissione istituisce un registro elettronico pubblico.
Controlli e verifica dei disciplinari
Gli articoli 22 e 23 attribuiscono agli Stati membri la responsabilità dei controlli e impongono una verifica annuale del rispetto dei disciplinari. Per le indicazioni dell’Unione i controlli sono svolti dalle autorità competenti o da organismi di certificazione; per quelle di paesi terzi da autorità pubbliche designate o organismi di certificazione. Gli organismi devono rispettare la norma EN ISO/IEC 17065:2012 e i costi dei controlli gravano sugli operatori assoggettati.
Modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche
Gli articoli 24 e 25 disciplinano le modifiche dei disciplinari, comprese quelle motivate da evoluzioni scientifiche o tecniche e dalla revisione della zona geografica. Le modifiche che incidono sul documento unico seguono, in via generale, la procedura degli articoli da 13 a 16; per le modifiche minori può essere omessa la procedura ordinaria. La Commissione può cancellare la protezione quando il prodotto non rispetta più il disciplinare.
Denominazioni geografiche preesistenti
L’articolo 26 protegge automaticamente le denominazioni elencate nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche approvate dagli Stati membri entro il 27 marzo 2014. La documentazione richiesta deve essere trasmessa entro il 28 marzo 2017, altrimenti la denominazione perde la protezione. Fino al 28 marzo 2018 la Commissione può cancellare d’ufficio una denominazione preesistente non conforme all’articolo 2, punto 3.
Controlli generali e scambio di informazioni
Gli articoli 31 e 32 affidano agli Stati membri i controlli sui prodotti e prevedono lo scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione e, se necessario, autorità di paesi terzi. La Commissione può adottare atti delegati e di esecuzione sulle modalità, contenuti, forme, periodicità e scadenze delle comunicazioni.
Poteri della Commissione e comitato
Gli articoli da 28 a 34 distinguono atti delegati e atti di esecuzione. La delega è conferita per cinque anni dal 27 marzo 2014, con proroga tacita e possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Gli atti di esecuzione soggetti alla procedura d’esame seguono il regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione, transizione ed entrata in vigore
Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato dal 28 marzo 2015. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 28 marzo 2015 e gli articoli 36, paragrafi 1 e 3, si applicano dal 27 marzo 2014. I prodotti ottenuti secondo il regolamento precedente prima del 27 marzo 2014 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, alle condizioni dell’articolo 36.
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