Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2014/269

Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014 , concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32014R0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC, congelando i fondi e le risorse economiche delle persone e degli organismi elencati nell’allegato I e vietando di renderli disponibili a tali soggetti o a loro vantaggio. Disciplina deroghe autorizzabili, obblighi informativi e di collaborazione, divieto di elusione, protezione da responsabilità in determinate circostanze e divieto di accogliere pretese contrattuali connesse all’applicazione delle misure. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Istituisce il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione delle persone ed entità designate per azioni contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I, nonché a chi opera o agisce per loro conto, con riferimento ai fondi e alle risorse economiche che appartengono loro, sono da loro posseduti, detenuti o controllati, anche indirettamente. Le misure vincolano i soggetti nel territorio dell’Unione e si applicano anche a bordo di aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro anche fuori dall’Unione e alle attività economiche svolte interamente o parzialmente nell’Unione. Sono previste deroghe autorizzabili dalle autorità nazionali per specifiche finalità. Il regolamento è entrato in vigore il 17 marzo 2014, giorno della pubblicazione.

Misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento (UE) n. 269/2014 attua le misure di congelamento previste dalla decisione 2014/145/PESC del 17 marzo 2014, in risposta ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I considerando richiamano la condanna, da parte dei capi di Stato o di governo dell’Unione, delle azioni russe e della decisione di tenere in Crimea un referendum ritenuto contrario alla Costituzione ucraina; il regolamento persegue l’applicazione uniforme delle misure nell’Unione e dichiara di rispettare i diritti fondamentali, incluso il diritto a un ricorso effettivo e la protezione dei dati personali.

Ambito e definizioni

Le misure riguardano le persone fisiche individuate dal Consiglio come responsabili delle azioni rilevanti e le persone fisiche o giuridiche, entità e organismi a esse associati, indicati nell’allegato I. L’allegato riporta i motivi dell’inserimento e, se disponibili, i dati identificativi dei soggetti. Il testo originario include nell’allegato I ventuno persone, con data di inserimento del 17 marzo 2014.

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, i fondi come attività e benefici finanziari di qualsiasi natura, comprendendo denaro, depositi, titoli, crediti, garanzie, interessi e documenti rappresentativi di interessi finanziari. Le risorse economiche sono attività tangibili o intangibili, mobili o immobili, diverse dai fondi, utilizzabili per ottenere fondi, beni o servizi. Il congelamento dei fondi impedisce operazioni che ne modifichino volume, importo, collocazione, proprietà, possesso, natura o destinazione, compresa la gestione di portafoglio; il congelamento delle risorse economiche vieta di utilizzarle per ottenere fondi, beni o servizi, anche mediante vendita, affitto o ipoteca. Il regolamento definisce inoltre la richiesta e il contratto o la transazione in modo ampio, includendo garanzie, controgaranzie, crediti e clausole collegate.

Congelamento e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dai soggetti elencati nell’allegato I. È vietato mettere direttamente o indirettamente tali fondi o risorse a disposizione dei soggetti designati o destinarli a loro vantaggio. Il divieto opera anche quando l’operazione è realizzata tramite intermediari o altri soggetti.

Deroghe e autorizzazioni

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare deroghe al congelamento nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 4-6. L’autorizzazione può riguardare fondi o risorse necessari per:

  • soddisfare le esigenze di base dei soggetti elencati e dei loro familiari a carico, comprese spese per alimenti, locazione o ipoteche, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
  • pagare onorari ragionevoli o rimborsare spese per servizi legali;
  • pagare diritti o spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia dei fondi e delle risorse congelati;
  • coprire spese straordinarie, previa comunicazione alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell’autorizzazione.

L’articolo 5 consente lo svincolo di beni assoggettati a una decisione arbitrale anteriore all’inserimento del soggetto in elenco, a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato. I beni devono essere impiegati esclusivamente per soddisfare crediti riconosciuti o garantiti dalla decisione, la decisione non deve favorire un soggetto elencato e il suo riconoscimento non deve essere contrario all’ordine pubblico dello Stato interessato.

Ai sensi dell’articolo 6, può essere autorizzato lo svincolo per pagamenti dovuti in forza di contratti o accordi conclusi, o di obbligazioni sorte, prima dell’inserimento del debitore nell’allegato I. L’autorità deve accertare che il pagamento sia effettuato da un soggetto elencato e non violi il divieto di mettere fondi o risorse a disposizione previsto dall’articolo 2, paragrafo 2. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 4-6, lo Stato interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione.

L’articolo 7 permette di accreditare sui conti congelati somme trasferite da terzi, interessi o altri profitti, pagamenti dovuti in base a rapporti anteriori all’inserimento e pagamenti dovuti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché gli importi accreditati restino congelati. Gli enti finanziari o creditizi devono informare senza indugio l’autorità competente degli accrediti provenienti da terzi.

Obblighi informativi e cooperazione

Fatte salve le norme applicabili su relazioni, riservatezza e segreto professionale, persone fisiche e giuridiche, entità e organismi devono fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati le informazioni che facilitano l’attuazione del regolamento, incluse quelle relative ai conti e agli importi congelati. Le informazioni devono essere trasmesse anche alla Commissione, direttamente o tramite lo Stato membro, e i soggetti interessati devono collaborare alla verifica. Le informazioni ricevute possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per i quali sono state fornite; quelle ricevute direttamente dalla Commissione sono rese disponibili agli Stati membri (articolo 8).

La Commissione e gli Stati membri si scambiano informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni concesse, sulle violazioni e sui problemi di applicazione, nonché sulle decisioni dei giudici nazionali. Ogni Stato membro comunica inoltre senza indugio le altre informazioni pertinenti che potrebbero pregiudicare l’effettiva attuazione del regolamento (articolo 12).

Divieto di elusione, responsabilità e contratti

È vietato partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi per obiettivo o risultato l’elusione delle misure di congelamento (articolo 9). In base all’articolo 10, il congelamento o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse non genera responsabilità per chi agisce in buona fede ritenendo di conformarsi al regolamento, salvo che sia dimostrata negligenza. Non sussiste responsabilità neppure per condotte di soggetti che non sapevano e non avevano ragionevole motivo di sospettare che avrebbero violato le misure.

L’articolo 11 esclude il riconoscimento di diritti derivanti da contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata pregiudicata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure. Il divieto comprende richieste di indennizzo, compensazione e diritti coperti da garanzia, incluse proroghe o pagamenti di garanzie e controgaranzie, quando la richiesta proviene da un soggetto elencato o da chi agisce per suo tramite o per suo conto. Chi intende esercitare il diritto deve provare che esso non è vietato; resta impregiudicato il controllo giurisdizionale sull’inadempimento degli obblighi contrattuali ai sensi del regolamento.

Elenco, autorità competenti e sanzioni

Quando decide di applicare le misure dell’articolo 2 a un soggetto, il Consiglio modifica l’allegato I. Comunica la decisione e i motivi dell’inserimento direttamente, se l’indirizzo è noto, oppure mediante avviso, dando all’interessato la possibilità di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o di nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente l’interessato. L’elenco deve essere riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi (articolo 14). La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri (articolo 13).

Gli Stati membri designano le autorità competenti, ne comunicano i riferimenti alla Commissione e li identificano nei siti web indicati nell’allegato II. Devono inoltre stabilire le sanzioni per le violazioni e adottare le misure necessarie per attuare il regolamento; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e le relative norme, nonché le modifiche successive, devono essere notificate alla Commissione (articoli 15 e 16).

Ambito territoriale ed efficacia

Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, compreso lo spazio aereo, e a bordo di aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Si applica inoltre ai cittadini degli Stati membri dentro e fuori dall’Unione, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro anche quando si trovano fuori dall’Unione, nonché alle persone giuridiche, entità e organismi per le attività economiche esercitate interamente o parzialmente nell’Unione (articolo 17).

Il regolamento è entrato in vigore il 17 marzo 2014, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 18).

Disposizioni principali

Congelamento e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 impone il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dai soggetti elencati nell’allegato I; vieta inoltre di mettere tali beni, direttamente o indirettamente, a loro disposizione o a loro vantaggio. L’articolo 3 specifica che l’elenco comprende le persone individuate dal Consiglio come responsabili delle azioni rilevanti e i soggetti a esse associati, con i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, i dati identificativi.

Deroghe al congelamento

Ai sensi degli articoli 4-6, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di beni per esigenze di base, spese legali ragionevoli, costi di gestione o custodia e spese straordinarie. Per queste ultime occorre informare gli altri Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima dell’autorizzazione. Sono inoltre previste autorizzazioni per dare esecuzione a determinate decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative, e per pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, purché siano rispettate le condizioni stabilite. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse.

Accrediti sui conti congelati e obblighi informativi

L’articolo 7 consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare sui conti congelati somme trasferite da terzi, interessi e altri profitti, pagamenti anteriori all’inserimento e pagamenti dovuti in forza di decisioni, a condizione che gli importi siano a loro volta congelati. Gli accrediti di terzi devono essere comunicati senza indugio all’autorità competente. L’articolo 8 impone a persone ed enti di fornire immediatamente alle autorità nazionali le informazioni utili all’applicazione del regolamento, comprese quelle sui conti e sugli importi congelati, trasmettendole anche alla Commissione, e di collaborare alle verifiche.

Elusione, responsabilità e pretese contrattuali

L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette o idonee a eludere le misure. L’articolo 10 esclude la responsabilità per il congelamento o il rifiuto di rendere disponibili beni compiuti in buona fede in conformità al regolamento, salvo negligenza, e per condotte di chi non sapeva né aveva ragionevole motivo di sospettare una violazione. L’articolo 11 esclude diritti, inclusi indennizzi e compensazioni, in relazione a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata pregiudicata dalle misure, quando la pretesa proviene da un soggetto designato o da chi agisce per suo conto; l’onere di provare che il diritto non è vietato grava su chi lo esercita.

Gestione dell’elenco, applicazione e sanzioni

Il Consiglio modifica l’allegato I quando decide di applicare le misure, comunica i motivi dell’inserimento direttamente o mediante avviso e consente agli interessati di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, riesamina la decisione; l’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi (articolo 14). La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri (articolo 13). Gli Stati membri designano le autorità competenti e stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, notificandole alla Commissione (articoli 15-16).

Ambito territoriale ed entrata in vigore

L’articolo 17 definisce l’ambito personale e territoriale, includendo il territorio e lo spazio aereo dell’Unione, gli aeromobili e i natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, i cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, le entità costituite secondo il diritto di uno Stato membro e le attività economiche svolte interamente o parzialmente nell’Unione. Ai sensi dell’articolo 18, il regolamento è entrato in vigore il 17 marzo 2014, giorno della pubblicazione, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionaliservizi finanziaricooperazione giudiziaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.