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Regolamento

Regolamento (UE) 2013/1408

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

Normativa europea32013R1408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di modesta entità concessi alla produzione primaria agricola sono considerati non idonei a incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e sono pertanto esenti dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il massimale individuale è fissato in 15.000 EUR per impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari, mentre per ciascuno Stato membro opera un limite nazionale; per l’Italia il limite è pari a 475.080.000 EUR. Il regolamento disciplina inoltre la nozione di impresa unica, la trasparenza dell’aiuto, il cumulo, i controlli e gli obblighi di conservazione delle informazioni.

Disciplina degli aiuti di Stato "de minimis" concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, nei limiti di 15.000 EUR per impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari e del limite nazionale complessivo previsto dall’allegato, per l’Italia pari a 475.080.000 EUR. Sono esclusi gli aiuti determinati in base al prezzo o alla quantità dei prodotti commercializzati, gli aiuti all’esportazione e quelli subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati. Le attività ulteriori dell’impresa nei settori disciplinati dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 o (CE) n. 875/2007 sono soggette ai rispettivi regimi, con obbligo di separazione delle attività o dei costi. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e si applicava fino al 31 dicembre 2020, con proroga di sei mesi per i regimi conformi.

Aiuti "de minimis" nel settore della produzione primaria agricola

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 disciplina il trattamento degli aiuti di modesta entità concessi alle imprese agricole, ritenendo che, se rispettano le condizioni stabilite, non soddisfino tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali aiuti sono quindi esenti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il regolamento è stato adottato alla luce dell’esperienza maturata con il regolamento (CE) n. 1535/2007 e ha previsto un aumento del massimale individuale a 15.000 EUR.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il regime si applica alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, intesi come i prodotti elencati nell’allegato I TFUE, con esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000.

Sono esclusi:

  • gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
  • gli aiuti direttamente collegati alle esportazioni verso paesi terzi o Stati membri, compresi quelli relativi ai quantitativi esportati, alla costituzione o gestione di reti di distribuzione e ad altre spese correnti connesse all’esportazione;
  • gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.

La trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli rientrano invece nel regolamento (UE) n. 1407/2013. Se una stessa impresa opera sia nella produzione primaria agricola sia in attività soggette a tale regolamento, lo Stato membro deve garantire, tramite separazione delle attività o distinzione dei costi, che gli aiuti concessi secondo il regolamento n. 1407/2013 non vadano a beneficio della produzione primaria agricola. La stessa condizione opera per le attività di pesca e acquacoltura soggette al regolamento (CE) n. 875/2007.

Nozione di impresa unica

Ai fini del massimale, il beneficiario non è considerato isolatamente quando appartiene a un gruppo collegato. Costituiscono un’impresa unica le imprese tra le quali esista, direttamente o tramite una o più imprese intermedie, almeno una delle seguenti relazioni:

  • detenzione della maggioranza dei diritti di voto;
  • diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza;
  • diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
  • controllo della maggioranza dei diritti di voto in forza di un accordo con altri azionisti o soci.

Il criterio si applica sia alle PMI sia alle grandi imprese. La qualificazione come impresa unica rileva per il calcolo cumulativo di tutti gli aiuti de minimis ricevuti dalle imprese collegate nello Stato membro interessato.

Massimali e momento della concessione

L’articolo 3, paragrafo 2, fissa a 15.000 EUR l’importo complessivo degli aiuti de minimis che uno Stato membro può concedere a una singola impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo è mobile e comprende l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti, secondo gli esercizi utilizzati dall’impresa nello Stato membro.

Opera inoltre un limite nazionale per l’insieme delle imprese della produzione primaria agricola. L’allegato stabilisce, tra gli altri, il seguente importo:

  • Italia: 475.080.000 EUR.

Il massimale individuale e il limite nazionale si applicano indipendentemente:

  • dalla forma dell’aiuto;
  • dall’obiettivo perseguito;
  • dal fatto che le risorse siano finanziate interamente o parzialmente dall’Unione.

L’aiuto è considerato concesso nel momento in cui all’impresa è attribuito, secondo il diritto nazionale, il diritto di riceverlo, anche se l’erogazione finanziaria avviene successivamente. Se la nuova concessione determina il superamento del massimale individuale o del limite nazionale, nessuna parte della nuova misura può beneficiare del regolamento.

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

Gli aiuti devono essere espressi come sovvenzione diretta in denaro e considerati al lordo di imposte e altri oneri. Quando l’aiuto non consiste in una sovvenzione diretta, occorre determinare l’equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore del momento della concessione, applicando il tasso di attualizzazione vigente in quel momento.

Il regolamento ammette esclusivamente aiuti trasparenti, per i quali l’equivalente sovvenzione lordo possa essere calcolato con precisione ex ante senza una valutazione dei rischi. Sono trasparenti, in particolare, le sovvenzioni e i contributi in conto interessi. Gli altri strumenti devono rispettare i requisiti specifici dell’articolo 4 o prevedere un limite idoneo a impedire il superamento del massimale.

Prestiti, conferimenti, finanziamento del rischio e garanzie

Per i prestiti, la trasparenza può derivare dal calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. In alternativa, devono essere rispettate specifiche condizioni relative alla situazione finanziaria del beneficiario, alla garanzia e alla durata del prestito.

In particolare, il prestito deve essere assistito da una garanzia pari almeno al 50% dell’importo preso a prestito e può essere considerato entro i parametri semplificati se ammonta a:

  • 75.000 EUR su un periodo di cinque anni;
  • 37.500 EUR su un periodo di dieci anni.

Per importi o durate inferiori, l’equivalente sovvenzione lordo deve essere calcolato proporzionalmente. Il beneficiario non deve essere soggetto a procedura concorsuale per insolvenza né trovarsi nelle condizioni per l’apertura della procedura su richiesta dei creditori; per le grandi imprese è richiesto, in alternativa, un rating comparabile almeno a B-.

I conferimenti di capitale sono trasparenti solo se l’importo complessivo dell’apporto pubblico non supera il massimale de minimis. Le misure di finanziamento del rischio, comprese quelle in equity o quasi-equity, sono trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il medesimo massimale.

Per le garanzie, la trasparenza richiede, tra l’altro, che la garanzia non ecceda l’80% del prestito sotteso e che siano rispettati i seguenti parametri:

  • importo garantito di 112.500 EUR e durata di cinque anni;
  • importo garantito di 56.250 EUR e durata di dieci anni.

Per importi o durate inferiori si applica un calcolo proporzionale. Sono inoltre ammessi il calcolo sulla base dei premi esenti indicati dalla Commissione oppure un metodo previamente notificato e accettato dalla Commissione, purché riferito espressamente al tipo di garanzia e all’operazione sottostante.

Cumulo con altri aiuti

Gli aiuti de minimis concessi per la produzione primaria agricola possono essere cumulati con aiuti de minimis relativi ad altre attività soggette al regolamento (UE) n. 1407/2013 o al regolamento (CE) n. 875/2007, entro i rispettivi massimali e a condizione che la produzione primaria agricola sia adeguatamente separata sotto il profilo delle attività o dei costi.

Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, o con aiuti relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, quando il cumulo comporti il superamento dell’intensità o dell’importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione. Gli aiuti de minimis non riferiti a costi ammissibili specifici possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di tali atti.

Obblighi degli Stati membri e dei beneficiari

Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro deve comunicare per iscritto all’impresa:

  • l’importo potenziale dell’aiuto espresso come equivalente sovvenzione lordo;
  • il carattere de minimis dell’aiuto;
  • il titolo e il riferimento di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Lo Stato membro deve inoltre ottenere dall’impresa una dichiarazione scritta o elettronica relativa a tutti gli altri aiuti de minimis ricevuti nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi precedenti. La dichiarazione deve riguardare gli aiuti concessi in base al regolamento n. 1408/2013 e agli altri regolamenti de minimis applicabili.

L’obbligo di dichiarazione può cessare se lo Stato membro dispone di un registro centrale contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da tutte le autorità e il registro copre un periodo di tre esercizi finanziari. In ogni caso, prima della concessione, lo Stato membro deve verificare il rispetto del massimale individuale, del limite nazionale e di tutte le ulteriori condizioni del regolamento.

Conservazione delle informazioni e controlli della Commissione

Gli Stati membri devono registrare e riunire tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni del regolamento. I dati relativi agli aiuti individuali devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione. Per i regimi, il termine decorre dalla data di concessione dell’ultimo aiuto individuale nell’ambito del regime.

Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro deve trasmettere le informazioni necessarie per verificare il rispetto del regolamento entro venti giorni lavorativi, salvo un termine più lungo indicato nella richiesta. La richiesta può riguardare, in particolare, l’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese in base al regolamento e agli altri regimi de minimis.

Fusioni, acquisizioni e scissioni

In caso di fusione o acquisizione, per verificare il rispetto dei massimali devono essere considerati tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna impresa partecipante. Gli aiuti legalmente concessi prima dell’operazione restano legittimi.

In caso di scissione, gli aiuti precedentemente concessi sono attribuiti all’impresa che ne ha fruito, normalmente quella che rileva le attività per le quali gli aiuti sono stati utilizzati. Se tale attribuzione non è possibile, l’importo è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento si applicava agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore purché conformi a tutte le condizioni previste. Gli aiuti individuali concessi tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2008 conformi al regolamento (CE) n. 1860/2004 erano considerati esenti dall’obbligo di notifica. Lo stesso valeva per gli aiuti individuali concessi tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2014 conformi al regolamento (CE) n. 1535/2007.

Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed era applicabile fino al 31 dicembre 2020. Alla scadenza, continuava ad applicarsi per ulteriori sei mesi ai regimi di aiuti de minimis conformi alle sue condizioni. Il regolamento era obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Campo di applicazione ed esclusioni (articolo 1)

Il regolamento riguarda gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Sono esclusi gli aiuti il cui importo dipende dal prezzo o dalla quantità dei prodotti commercializzati, gli aiuti direttamente o indirettamente connessi alle esportazioni verso Stati membri o paesi terzi e gli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.

Imprese operanti in più settori (articoli 1, paragrafi 2 e 3, e 5)

Per le attività rientranti nel regolamento (UE) n. 1407/2013 o nel regolamento (CE) n. 875/2007 si applicano i rispettivi massimali, purché lo Stato membro garantisca, mediante separazione delle attività o distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non benefici di aiuti concessi in base a tali regolamenti.

Impresa unica (articolo 2)

Sono considerate un’unica impresa le imprese tra le quali sussista, direttamente o tramite altre imprese, un rapporto di controllo fondato sulla maggioranza dei diritti di voto, sul potere di nominare o revocare la maggioranza degli organi, su un’influenza dominante contrattuale o statutaria oppure sul controllo della maggioranza dei voti in virtù di un accordo.

Massimali e periodo di riferimento (articolo 3)

L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 15.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Per tutte le imprese agricole opera inoltre il limite nazionale dell’allegato; per l’Italia è pari a 475.080.000 EUR. Il periodo è mobile e comprende l’esercizio finanziario corrente e i due precedenti.

Concessione, fusioni e scissioni (articolo 3)

L’aiuto si considera concesso quando sorge il diritto giuridico a riceverlo, indipendentemente dall’erogazione. In caso di fusione o acquisizione si considerano gli aiuti precedentemente concessi a tutte le imprese partecipanti; in caso di scissione gli aiuti sono attribuiti all’impresa che prosegue le attività beneficiarie oppure ripartiti proporzionalmente al valore contabile del capitale delle nuove imprese.

Aiuti trasparenti e equivalente sovvenzione lordo (articolo 4)

Sono ammessi solo gli aiuti per i quali l’equivalente sovvenzione lordo può essere calcolato ex ante senza valutazione del rischio. Sono disciplinati, tra gli altri, sovvenzioni, contributi in conto interessi, prestiti, conferimenti di capitale, investimenti equity o quasi-equity, garanzie e strumenti con limite predeterminato.

Prestiti e garanzie trasparenti (articolo 4)

I prestiti possono essere considerati trasparenti, tra l’altro, se garantiti almeno al 50% e di importo non superiore a 75.000 EUR su cinque anni o 37.500 EUR su dieci anni, con calcolo proporzionale per importi o durate inferiori. Le garanzie devono, tra l’altro, non eccedere l’80% del prestito sotteso e rispettare i limiti di 112.500 EUR per cinque anni o 56.250 EUR per dieci anni, salvo calcolo conforme a metodi ammessi dalla Commissione.

Cumulo (articolo 5)

Gli aiuti de minimis possono essere cumulati con aiuti relativi ad altri settori entro i massimali applicabili, purché sia impedito il finanziamento della produzione primaria agricola mediante il regime errato. Non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili se ciò determina il superamento dell’intensità o dell’importo massimo consentito da un regolamento di esenzione o da una decisione della Commissione.

Informazione e controllo (articolo 6)

Prima della concessione, lo Stato membro deve informare per iscritto l’impresa dell’importo dell’aiuto espresso come equivalente sovvenzione lordo e del suo carattere de minimis, citando il regolamento. Deve inoltre acquisire una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nell’esercizio corrente e nei due precedenti, salvo l’uso di un registro centrale operativo per tre esercizi finanziari.

Conservazione dei dati e cooperazione con la Commissione (articolo 6)

Gli Stati membri devono conservare le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del regolamento per dieci esercizi finanziari: dalla concessione dell’aiuto individuale o dalla concessione dell’ultimo aiuto individuale nell’ambito di un regime. Le informazioni richieste dalla Commissione devono essere trasmesse entro venti giorni lavorativi, salvo termine più lungo indicato nella richiesta.

Disposizioni transitorie e durata (articoli 7 e 8)

Il regolamento si applica agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore se conformi alle relative condizioni. Sono inoltre salvaguardati determinati aiuti individuali conformi ai regolamenti (CE) n. 1860/2004 e n. 1535/2007. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014, si applicava fino al 31 dicembre 2020 e continuava ad applicarsi per sei mesi ai regimi conformi.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoagricolturaconcorrenzapolitica commerciale

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