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Regolamento

Regolamento (UE) 2014/655

Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Normativa europea32014R0655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una procedura uniforme, rapida ed ex parte per ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, allo scopo di impedire che il debitore trasferisca o prelevi somme prima dell’esecuzione del credito. L’ordinanza è riconosciuta ed esecutiva negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività. Il sistema bilancia l’interesse del creditore con garanzie per il debitore, tra cui cauzione, responsabilità del creditore, notificazione successiva, mezzi di ricorso e possibilità di sostituire il sequestro con una garanzia.

Istituzione della procedura europea per il sequestro conservativo transfrontaliero di somme detenute su conti bancari.

Ambito di applicazione

Si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali, come definiti dall’articolo 3, consentendo al creditore di bloccare somme detenute dal debitore o per suo conto presso banche situate in uno Stato membro vincolato dal regolamento. La procedura è facoltativa e alternativa ai provvedimenti nazionali. Sono esclusi, tra l’altro, materia fiscale, doganale e amministrativa, acta iure imperii, regimi patrimoniali tra coniugi, successioni, insolvenza, sicurezza sociale, arbitrato, conti esenti da sequestro, conti collegati a sistemi di pagamento o regolamento titoli ai sensi della direttiva 98/26/CE e conti presso banche centrali operanti come autorità monetarie. Il regolamento non vincola il Regno Unito e la Danimarca; l’Irlanda ha partecipato all’adozione e all’applicazione.

Procedura europea di sequestro conservativo su conti bancari

Il regolamento istituisce una misura cautelare europea diretta a preservare l’effettiva esecuzione transfrontaliera dei crediti pecuniari civili e commerciali. La procedura mira a impedire che il debitore trasferisca o prelevi somme prima dell’esecuzione, conciliando l’effetto sorpresa con garanzie per il debitore, in coerenza con il diritto a un ricorso effettivo, la tutela della proprietà e la protezione dei dati personali.

Oggetto e ambito di applicazione

L’ordinanza consente di bloccare somme detenute dal debitore o per suo conto presso una banca, fino all’importo indicato nell’ordinanza. È uno strumento facoltativo e aggiuntivo rispetto ai provvedimenti cautelari nazionali.

Si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali. Un caso è transnazionale quando, alla data di deposito della domanda, il conto si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità giudiziaria adita o dallo Stato membro del domicilio del creditore.

Sono esclusi:

  • materia fiscale, doganale e amministrativa;
  • responsabilità dello Stato per acta iure imperii;
  • diritti patrimoniali derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi o rapporti analoghi;
  • testamenti e successioni;
  • crediti relativi a procedure di insolvenza;
  • sicurezza sociale;
  • arbitrato;
  • conti esenti da sequestro secondo il diritto nazionale;
  • conti collegati ai sistemi disciplinati dall’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE;
  • conti detenuti da o presso banche centrali operanti come autorità monetarie.

Il regolamento vincola gli Stati membri partecipanti secondo i trattati. L’Irlanda ha notificato la partecipazione; il Regno Unito e la Danimarca non partecipano e non sono vincolati.

Soggetti, conti e crediti interessati

Il conto bancario comprende qualsiasi conto contenente somme, intestato al debitore o a un terzo per conto del debitore. Per banca si intende un ente creditizio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese determinate succursali di enti creditizi aventi sede fuori dall’Unione.

Il credito deve riguardare il pagamento di un importo specifico già esigibile oppure di un importo determinabile derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, purché azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria. Il creditore può chiedere il sequestro dell’intero credito o di una sua parte.

Momento di utilizzazione e competenza

La procedura può essere attivata:

  • prima dell’avvio del procedimento di merito;
  • durante il procedimento di merito, fino alla decisione o alla transazione giudiziaria;
  • dopo l’ottenimento di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga il pagamento.

Se il creditore non dispone ancora di un titolo, sono competenti le autorità giudiziarie competenti per il merito. Per i contratti conclusi da un consumatore per finalità estranee alla sua attività, la competenza cautelare spetta esclusivamente allo Stato membro del domicilio del consumatore.

Se il creditore dispone di una decisione o transazione giudiziaria, è competente lo Stato membro in cui il titolo è stato emesso, approvato o concluso. Per un atto pubblico, sono competenti le autorità designate dello Stato membro in cui l’atto è stato redatto.

Presupposti sostanziali e domanda

L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza quando il creditore fornisce prove sufficienti dell’urgenza e del rischio concreto che, senza la misura, la futura esecuzione sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. In assenza di titolo, il creditore deve inoltre dimostrare la probabilità di successo della domanda di merito.

La domanda deve essere presentata mediante il modulo standard e contenere, tra l’altro:

  • identificazione dell’autorità giudiziaria;
  • dati identificativi e domicili delle parti;
  • dati disponibili sulla banca e sul conto, inclusi IBAN o BIC;
  • importo del credito, interessi e spese richiesti;
  • elementi sulla competenza e sul procedimento di merito;
  • circostanze che giustificano il rischio cautelare;
  • elenco delle prove;
  • informazioni su eventuali provvedimenti nazionali equivalenti;
  • eventuale richiesta di esenzione dalla garanzia;
  • dichiarazione di completezza e veridicità delle informazioni.

La domanda e i documenti possono essere presentati con mezzi elettronici ammessi dal diritto nazionale.

Procedura ex parte, decisione e termini

Il debitore non riceve notizia della domanda e non viene sentito prima dell’emissione, così da preservare l’effetto sorpresa. L’autorità decide normalmente sulla base degli atti, ma può chiedere ulteriori documenti o procedere ad audizione orale, anche mediante videoconferenza.

I termini per decidere sono:

  • 10 giorni lavorativi dal deposito o completamento della domanda, se manca un titolo;
  • 5 giorni lavorativi, se il creditore dispone di una decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico;
  • 5 giorni lavorativi dall’audizione, se è stata disposta un’audizione orale.

L’ordinanza non può eccedere l’importo indicato nella domanda e può comprendere interessi maturati fino alla data di emissione e, quando risultano da un titolo, le spese poste a carico del debitore.

Avvio del procedimento di merito

Quando l’ordinanza è richiesta prima del giudizio di merito, il creditore deve avviare tale procedimento e fornire la prova all’autorità emittente entro 30 giorni dal deposito della domanda oppure entro 14 giorni dall’emissione dell’ordinanza, se tale data è successiva.

Il termine può essere prorogato dall’autorità giudiziaria, anche su richiesta del debitore. In mancanza della prova dell’avvio, l’ordinanza è revocata o cessa automaticamente di produrre effetti.

Garanzia e responsabilità del creditore

Se non esiste ancora un titolo, la costituzione di una garanzia è la regola. La garanzia deve essere sufficiente a prevenire abusi e a coprire eventuali danni imputabili al creditore; la dispensa è ammessa solo eccezionalmente. Se esiste già un titolo, l’autorità può imporre la garanzia quando lo ritenga necessario e opportuno.

Il creditore risponde dei danni causati per propria colpa, che deve essere provata dal debitore. La colpa si presume, salvo prova contraria, in particolare quando:

  • l’ordinanza è revocata per mancato avvio del merito;
  • non sono state sbloccate somme eccedenti l’importo ordinato;
  • l’ordinanza si è rivelata non opportuna o necessaria per un importo inferiore a causa di violazioni del creditore;
  • l’ordinanza è revocata per inosservanza degli obblighi di notificazione, comunicazione o traduzione.

La legge applicabile alla responsabilità è quella dello Stato membro dell’esecuzione. Se sono coinvolti più Stati membri, si applica, secondo i criteri dell’articolo 13, paragrafo 4, la legge dello Stato dell’esecuzione in cui il debitore ha la residenza abituale oppure, in mancanza, quella dello Stato con il legame più stretto.

Individuazione dei conti bancari

Se il creditore dispone di una decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico esecutivi, ma non conosce banca, indirizzo o coordinate del conto, può chiedere che l’autorità giudiziaria attivi l’autorità d’informazione dello Stato membro interessato.

La richiesta deve essere motivata indicando le ragioni per cui si ritiene che il debitore disponga di un conto in quello Stato. Gli Stati membri devono prevedere almeno un metodo efficace per l’identificazione, tra cui:

  • interrogazione di tutte le banche;
  • accesso a registri pubblici;
  • ordine al debitore di rivelare le banche presso cui detiene conti, accompagnato da un provvedimento in personam;
  • altro metodo efficace ed efficiente non sproporzionato per costi o tempi.

La comunicazione al debitore della divulgazione dei dati bancari è differita di 30 giorni per evitare il pregiudizio all’effetto dell’ordinanza.

Esecuzione e attuazione presso la banca

L’ordinanza è riconosciuta ed esecutiva negli altri Stati membri senza exequatur. L’autorità giudiziaria emittente o il creditore trasmette all’autorità competente dello Stato dell’esecuzione la parte A dell’ordinanza e il modulo per la dichiarazione bancaria, corredati, se necessario, dalla traduzione o traslitterazione nella lingua richiesta.

La banca attua l’ordinanza immediatamente mediante:

  • blocco delle somme sul conto indicato;
  • trasferimento su un conto destinato al sequestro, se previsto dal diritto nazionale.

Se il conto contiene somme insufficienti, il sequestro opera solo per l’importo disponibile. Se più conti della stessa banca contengono somme eccedenti, l’ordine di priorità è costituito da conti di risparmio individuali, conti correnti individuali, conti di risparmio cointestati e conti correnti cointestati, salvo i limiti del diritto nazionale.

Per somme in valuta diversa, la banca effettua la conversione secondo il tasso di riferimento della Banca centrale europea o il tasso della banca centrale dello Stato dell’esecuzione applicabile al momento dell’attuazione.

Dichiarazione bancaria e controllo dell’importo

La banca o il soggetto responsabile deve emettere la dichiarazione sul sequestro entro il terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione. In circostanze eccezionali il termine può arrivare all’ottavo giorno lavorativo.

La dichiarazione indica se e in quale misura le somme sono state sequestrate e la data di attuazione. Quando risultano somme eccedenti, il creditore deve chiedere il dissequestro entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della dichiarazione, utilizzando il modulo previsto. Il diritto nazionale può prevedere il dissequestro d’ufficio.

Notificazione e requisiti linguistici

Dopo l’attuazione, il debitore deve ricevere:

  • l’ordinanza, nelle parti A e B;
  • la domanda del creditore;
  • copia dei documenti presentati per ottenere l’ordinanza;
  • la dichiarazione bancaria relativa al sequestro.

Se il debitore è domiciliato nello Stato d’origine, la notificazione è avviata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della dichiarazione che conferma il sequestro. Se è domiciliato in un altro Stato membro, i documenti sono trasmessi all’autorità competente di tale Stato per la notificazione secondo il relativo diritto nazionale.

L’ordinanza e la domanda devono essere tradotte o traslitterate nella lingua ufficiale dello Stato del domicilio del debitore, o in una lingua da lui comprensibile. I documenti prodotti come allegati non devono essere tradotti, salvo diversa decisione eccezionale dell’autorità giudiziaria.

Limiti al sequestro e tutela di terzi

Gli importi impignorabili secondo il diritto dello Stato dell’esecuzione restano esclusi dal sequestro. L’esenzione opera d’ufficio quando previsto dal diritto nazionale oppure su richiesta del debitore.

Le somme su conti cointestati, intestati a terzi per conto del debitore o intestati dal debitore per conto di terzi sono sequestrabili solo nei limiti consentiti dal diritto dello Stato dell’esecuzione.

I diritti dei terzi sono regolati dalla legge dello Stato d’origine per le contestazioni dell’ordinanza e dalla legge dello Stato dell’esecuzione per le contestazioni dell’attuazione.

Ricorsi e modifica dell’ordinanza

Il debitore può chiedere la revoca o modifica dell’ordinanza allo Stato d’origine, tra l’altro, quando:

  • mancano le condizioni del regolamento;
  • la notificazione non è avvenuta entro 14 giorni dal sequestro;
  • sono stati violati i requisiti linguistici;
  • non sono state sbloccate somme eccedenti;
  • il credito è stato pagato;
  • una decisione di merito ha dichiarato infondato il credito;
  • il titolo è stato riformato o annullato.

Davanti allo Stato dell’esecuzione il debitore può chiedere la limitazione o cessazione dell’esecuzione per l’esistenza di somme impignorabili, l’esclusione del conto dall’ambito del regolamento, il rifiuto o la sospensione dell’esecuzione del titolo o altri motivi previsti dall’articolo 34. Può inoltre invocare la contrarietà manifesta all’ordine pubblico dello Stato dell’esecuzione.

Creditore e debitore possono chiedere la modifica o revoca per mutamento delle circostanze. La decisione sui ricorsi deve essere adottata, di regola, entro 21 giorni dalla disponibilità delle informazioni necessarie ed è immediatamente esecutiva.

Il creditore può impugnare il rifiuto dell’ordinanza entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Ciascuna parte può inoltre impugnare le decisioni adottate sui ricorsi secondo il modulo previsto.

Garanzia sostitutiva

Su richiesta del debitore, il sequestro può essere sostituito da una garanzia di importo pari a quello dell’ordinanza o delle somme sequestrate nello Stato interessato. Sono ammesse anche garanzie alternative, come cauzione, garanzia bancaria o ipoteca, purché di valore almeno equivalente e conformi al diritto applicabile.

Spese, dati e rapporti con altri strumenti

Le spese giudiziarie non possono superare quelle applicabili a un provvedimento nazionale equivalente. Le banche possono chiedere costi solo se il diritto nazionale li consente per provvedimenti equivalenti e comunque entro limiti proporzionati; i compensi per le informazioni sui conti non possono eccedere i costi effettivamente sostenuti.

Il regolamento si coordina con i regolamenti n. 1393/2007, n. 1215/2012, n. 1346/2000, n. 1206/2001 e n. 864/2007, nonché con la direttiva 95/46/CE, fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento.

I dati personali devono essere pertinenti, non eccedenti e utilizzati esclusivamente per le finalità della procedura. Le autorità e i soggetti esecutivi devono cancellarli o cessarne la conservazione entro il periodo necessario e comunque entro sei mesi dalla fine del procedimento, salvo i dati detenuti dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Informazioni nazionali, moduli e applicazione temporale

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le autorità competenti, i metodi di ricerca dei conti, le regole sulle esenzioni, i costi, i mezzi di ricorso e le lingue accettate. La Commissione adotta e modifica i moduli standard mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applica dal 18 gennaio 2017; l’articolo 50 relativo alle informazioni comunicate dagli Stati membri si applica dal 18 luglio 2016.

Disposizioni principali

Oggetto e natura facoltativa della procedura

Gli articoli 1 e 5 consentono al creditore di ottenere un’ordinanza europea per impedire il trasferimento o il prelievo di somme fino all’importo indicato nell’ordinanza. La procedura può essere utilizzata prima o durante il procedimento di merito oppure dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico; resta alternativa ai rimedi cautelari nazionali.

Ambito di applicazione e casi transnazionali

Gli articoli 2 e 3 limitano la procedura ai crediti pecuniari civili e commerciali nei casi transnazionali. Il conto deve essere situato in uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità giudiziaria adita o dallo Stato membro del domicilio del creditore, valutando la situazione alla data di deposito della domanda.

Competenza giurisdizionale

L’articolo 6 attribuisce la competenza, in assenza di titolo, alle autorità giudiziarie competenti per il merito; per i consumatori è competente esclusivamente lo Stato membro del domicilio del debitore. Se esiste una decisione o transazione giudiziaria, è competente lo Stato membro di emissione o approvazione; per un atto pubblico, lo Stato membro in cui è stato redatto.

Presupposti per l’emissione

Ai sensi dell’articolo 7, il creditore deve dimostrare l’urgenza della tutela e il rischio concreto che, senza ordinanza, l’esecuzione sia compromessa o sostanzialmente più difficile. Se manca un titolo, deve inoltre dimostrare che il credito sarà verosimilmente accolto nel merito.

Domanda e documentazione

L’articolo 8 impone l’uso del modulo standard e richiede dati delle parti, informazioni sulla banca e sui conti, importo richiesto, elementi sulla competenza, credito, rischio cautelare, prove, eventuali procedimenti nazionali paralleli e dichiarazione di veridicità. La domanda può essere depositata anche per via elettronica secondo il diritto nazionale.

Procedura ex parte e termini decisionali

Il debitore non è informato né sentito prima dell’emissione, ai sensi dell’articolo 11. L’autorità decide entro 10 giorni lavorativi se manca un titolo, entro 5 giorni lavorativi se il titolo esiste e, in caso di audizione orale, entro 5 giorni lavorativi dall’audizione (articolo 18).

Avvio del procedimento di merito

Se la domanda è presentata prima del procedimento di merito, il creditore deve avviarlo e provarne l’avvio entro 30 giorni dal deposito della domanda o entro 14 giorni dall’emissione dell’ordinanza, se successiva. In caso contrario, l’ordinanza è revocata o cessa di produrre effetti (articolo 10).

Garanzia del creditore

Quando manca una decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, l’autorità giudiziaria impone di regola una garanzia sufficiente a prevenire abusi e risarcire eventuali danni; la dispensa è eccezionale. In presenza di un titolo, la garanzia è discrezionale (articolo 12).

Responsabilità del creditore

Il creditore risponde dei danni causati per propria colpa, con onere della prova a carico del debitore. La colpa si presume in specifici casi, tra cui mancato avvio del merito, mancato dissequestro dell’eccedenza, inosservanza degli obblighi informativi o linguistici e revoca dell’ordinanza per violazioni del regolamento (articolo 13). La legge applicabile è quella dello Stato membro dell’esecuzione, secondo i criteri previsti dal paragrafo 4.

Ricerca dei conti bancari

L’articolo 14 consente, principalmente quando il creditore dispone di un titolo esecutivo, di chiedere all’autorità giudiziaria di ottenere tramite l’autorità d’informazione i dati necessari a identificare banca e conto. In via eccezionale la richiesta è possibile anche per titoli non ancora esecutivi, se l’importo è rilevante e sussiste urgenza. Le informazioni sono trasmesse all’autorità giudiziaria e la divulgazione al debitore è differita di 30 giorni.

Interessi, spese e domande parallele

L’ordinanza può comprendere interessi maturati fino alla data di emissione e, se esiste un titolo, le spese poste a carico del debitore (articolo 15). Il creditore non può presentare domande parallele per lo stesso credito e deve dichiarare eventuali provvedimenti nazionali equivalenti (articolo 16).

Riconoscimento ed esecuzione

Ai sensi dell’articolo 22, l’ordinanza è riconosciuta ed esecutiva negli altri Stati membri senza procedura speciale o dichiarazione di esecutività. L’esecuzione segue, salvo le disposizioni del regolamento, le procedure nazionali applicabili ai provvedimenti equivalenti (articolo 23).

Attuazione presso la banca

La banca attua immediatamente l’ordinanza bloccando o, se previsto dal diritto nazionale, trasferendo l’importo su un conto di sequestro. Il blocco non può eccedere l’importo ordinato; se le somme sono insufficienti, l’ordinanza opera per l’importo disponibile. Sono previste regole per conti multipli, conti cointestati, conversione valutaria e identificazione del conto (articolo 24).

Dichiarazione della banca e dissequestro dell’eccedenza

La banca deve dichiarare entro il terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione se e in quale misura le somme sono state sequestrate; in circostanze eccezionali il termine massimo è l’ottavo giorno lavorativo (articolo 25). Il creditore deve chiedere il dissequestro delle somme eccedenti entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della dichiarazione (articolo 27).

Notificazione al debitore

Dopo l’attuazione, il debitore riceve l’ordinanza, la domanda e la documentazione prodotta dal creditore, nonché la dichiarazione bancaria. L’avvio della notificazione deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della dichiarazione che conferma il sequestro; i documenti devono rispettare i requisiti linguistici dell’articolo 49 (articolo 28).

Tutela degli importi esenti e dei conti congiunti

Gli importi impignorabili secondo il diritto dello Stato membro dell’esecuzione sono esclusi dal sequestro, d’ufficio o su richiesta del debitore (articolo 31). I conti cointestati o intestati a terzi sono aggredibili solo nei limiti consentiti dal diritto nazionale (articolo 30).

Ricorsi del debitore

Gli articoli 33-37 prevedono ricorsi contro l’ordinanza, contro la sua esecuzione e contro decisioni successive. Il debitore può far valere, tra l’altro, l’assenza dei presupposti, la mancata o irregolare notificazione, l’inosservanza dei requisiti linguistici, l’eccedenza sequestrata, il pagamento del credito, l’infondatezza o l’annullamento del titolo. La decisione sul ricorso è adottata, di regola, entro 21 giorni dalla disponibilità di tutte le informazioni necessarie.

Garanzia sostitutiva

L’articolo 38 consente al debitore di ottenere il dissequestro o la cessazione dell’esecuzione offrendo una garanzia per l’importo sequestrato, o una garanzia alternativa di valore almeno equivalente, nella forma ammessa dal diritto applicabile.

Diritti dei terzi

Il diritto di contestare l’ordinanza è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine; il diritto di contestarne l’esecuzione dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione (articolo 39).

Costi, rappresentanza e lingue

Non è richiesta la legalizzazione. La rappresentanza professionale non è generalmente obbligatoria, salvo il diritto nazionale. Le spese non possono superare quelle previste per un provvedimento nazionale equivalente; i costi bancari e amministrativi devono rispettare i limiti degli articoli 43 e 44. Le traduzioni devono essere effettuate da persona abilitata in uno Stato membro (articoli 40-44 e 49).

Protezione dei dati e conservazione

I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita e utilizzati esclusivamente per essa. Le autorità e gli altri soggetti esecutivi non possono conservarli oltre il periodo necessario e comunque oltre sei mesi dalla fine del procedimento, salvo i dati trattati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (articolo 47).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applica dal 18 gennaio 2017, mentre l’articolo 50 si applica dal 18 luglio 2016 (articolo 54).

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civilediritto processuale civileesecuzione transfrontaliera dei creditidiritto bancarioprotezione dei dati personali

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